Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: «3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresi' autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonche' i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego»; b) al comma 3-quater, le parole: «commi 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»; c) al comma 3-quinquies: 1) le parole: «commi 3-bis e 3-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»; 2) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024». 4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unita' di personale, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita', le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8. 7. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023 e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024. 8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unita' di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»; b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024». 9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalita' semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»; b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «della durata massima di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga,»; c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR: 1) all'alinea: 1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026»; 1.2) le parole: «5.410 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unita'»; 1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»; 2) alla lettera a), le parole: «1.660 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unita'»; 3) alla lettera b), le parole: «750 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «145 unita'»; 4) alla lettera c), le parole: «3.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unita'». 10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024». 11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024». 12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024». 13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024». 14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 16. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unita' appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 21. Le procedure concorsuali gia' autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024. 22. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unita' di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente». 22-ter. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni). - 1. - 6-ter. Omissis. 6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalita' del comma 3 del medesimo articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2024. 6-quinquies. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2013, n. 304, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni). - 1. - 4. Omissis. 5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2024. 6. - 14. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n. 302, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). - 1. Omissis. 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2024 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2024. 3. Omissis. 4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2024. 5. - 12-quater. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3-ter.1, 3-quater e 3-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95, e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali). - 1. - 3-ter. Omissis. 3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresi' autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonche' i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1 del presente articolo. 3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale per le assunzioni previste dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra le amministrazioni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. A tale fine le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalita' di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 4.-6-sexies. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. n. 62, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a). - d). Omissis; e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' prorogato al 31 dicembre 2024; f). - h). Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62, come modificato dalla presente legge: «313. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2024, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unita' di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, cosi' suddiviso: a) 50 unita' nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unita' nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unita' nell'Area III, posizione economica F1; d) 450 unita' nell'Area II, posizione economica F2. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 162 e 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45, come modificato dalla presente legge: «Omissis. 162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 30 giugno 2024 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Omissis. 495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo.». - La legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 gennaio 2014, n. 5, S.O. n. 4. - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: «Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2.-14. Omissis.». - La legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 maggio 2018, n. 21, S.O. n. 21. - Si riporta il testo degli articoli 16, comma 1, e 18-bis, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificati dalla presente legge: «Art. 16 (Potenziamento della capacita' amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR). - 1. Al fine di garantire le attivita' connesse alla gestione, all'erogazione, al monitoraggio e al controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno e' autorizzato per il triennio 2022-2024 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 30 unita' di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026. 2. Omissis.». «Art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del PNRR). - 1.-10. Omissis. 11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalita' previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per il triennio 2022-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 12. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dalla presente legge: «Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonche' di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per il triennio 2022-2024, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unita' da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unita' al Dipartimento del tesoro, trenta unita' al Dipartimento delle finanze e trentacinque unita' al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unita' da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2.-6. Omissis.». «Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). - 1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a). Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu' di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire la piena operativita' delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione "Giustizia amministrativa", per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b), cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma e' autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 2.-7. Omissis.». «Art. 13 (Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR). - 1. Al fine di assicurare la piena operativita' dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026, per un contingente massimo di 4.745 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6, cosi' ripartito: a) 2.100 unita' complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); b) 145 unita' complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f); c) 2.500 unita' per il profilo di cui al comma 2, lettera l). 2.-6. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). - 1. - 9. Omissis. 10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il periodo 2021-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023". 11. - 18-bis. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46, come modificato dalla presente legge: «Omissis. 884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita' e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonche' di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unita', di cui 350 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 100 unita' nell'Area II, posizione economica F2, da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato e 100 unita' di Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilita' di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 'l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2022, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC). - 1.-1.quinquies. Omissis. 1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse nonche' all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati, per il triennio 2022-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unita' per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unita' per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere dall'anno 2023. 1-septies.-1.decies. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c), della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2022, n. 204, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). - 1. - 10. Omissis. 11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale cosi' composto: a) per gli anni 2023 e 2024, 20 unita' di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unita' da destinare alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unita' da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze; b) per gli anni 2023 e 2024, 50 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; c) per gli anni 2023 e 2024, 75 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unita' di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria. 12. - 15. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O. n. 152, e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 66 (Turn over). - 1.-9. Omissis. 9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. 10.-14. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: «Omissis 287. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonche' i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unita' delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di: a). - c). Omissis; d) 2.114 unita' per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e) 2.118 unita' per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e), della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Omissis 381. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unita' delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unita' della Polizia penitenziaria di cui al comma 382, lettera a), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di: a). - b). Omissis; c) 1.143 unita' per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria; d) 1.143 unita' per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria; e) 1.139 unita' per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Art. 19 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia). - 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonche' l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attivita' di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unita' delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di: a) settantotto unita' per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria; b) settantotto unita' per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria; c) seicentosettanta unita' per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria; d). -e). Omissis. 2.-6.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Omissis 984. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonche' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonche' l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unita' delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di: a) 800 unita' per l'anno 2021, di cui 600 unita' nel Corpo della guardia di finanza e 200 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; b) 500 unita' per l'anno 2022, di cui 300 unita' nel Corpo della guardia di finanza e 200 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; c) 1.160 unita' per l'anno 2023, di cui 300 unita' nella Polizia di Stato, 200 unita' nell'Arma dei carabinieri, 150 unita' nel Corpo della guardia di finanza e 510 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; d). -e). Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. n. 49: «Omissis 961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato: a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge; b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge; c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)"; d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui e' conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare ai sensi del primo periodo della presente lettera e' riportato, altresi', il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c). 961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 800: 1) al comma 1, la parola: "4.204" e' sostituita dalla seguente: "4.537"; 2) al comma 4, la parola: "60.617" e' sostituita dalla seguente: "60.653"; b) all'articolo 666, comma 3, la parola: "ventinovesimo" e' sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo"; c) l'articolo 823 e' sostituito dal seguente: "Art. 823 (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 11; b) generali di divisione: 29; c) generali di brigata: 96; d) colonnelli: 538"; d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro I della tabella 4 e' sostituito dallo specchio B del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge; e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4 e' inserito lo specchio B-bis del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge; f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 e' sostituito dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge; g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo specchio A del quadro II della tabella 4 e' inserito lo specchio A-bis del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge; h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 e' sostituito dallo specchio B del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge; i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro III della tabella 4 e' sostituito dallo specchio B del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge; l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 e' sostituito dallo specchio C del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge; m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai seguenti: "2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio Bbis), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio B). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio Abis) e quadro III (specchio C)"; n) al comma 1 dell'articolo 828: 1) al primo periodo, la parola: "duecentosettantaquattro" e' sostituita dalla seguente: "trecentonovantanove"; 2) alla lettera g), la parola: "139" e' sostituita dalla seguente: "244"; 3) alla lettera i), la parola: "sessantaquattro" e' sostituita dalla seguente: "ottantaquattro"; o) dopo l'articolo 828 e' inserito il seguente: "Art. 828-bis (Contingente per la tutela agroalimentare). - 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 50 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generali di brigata: 0; b) colonnelli: 0; c) tenenti colonnelli: 0; d) maggiori: 0; e) capitani: 0; f) ufficiali inferiori: 0; g) ispettori: 34; h) sovrintendenti: 0; i) appuntati e carabinieri: 16. 961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Guardia di finanza: a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e' sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge; b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge; c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, la parola: "2027" e' sostituita dalla seguente: "2029"; 2) al terzo periodo, la parola: "2027" e' sostituita dalla seguente: "2023"; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma e' pari a due unita'"; d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla colonna 5, "Specialita' Amministrazione", il numero: "5" e' sostituito dal seguente: "6"; 2) alla colonna "Organico", il numero: "258" e' sostituito dal seguente: "297"; e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'. 961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge. 961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attivita' criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonche' di presidio e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, oltreche' per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unita' delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 961-septies. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi: a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unita', di cui 65 unita' nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unita' nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di: 1) 9 unita' per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali; 2) 8 unita' per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali; 3) 28 unita' per l'anno 2024, di cui 13 unita' nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unita' nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unita' nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 4) 4 unita' per l'anno 2025, di cui 2 unita' nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unita' nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 5) 13 unita' per l'anno 2026, di cui 7 unita' nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unita' nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 6) 7 unita' per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 7) 6 unita' per l'anno 2031, di cui 2 unita' nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unita' nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 8) 20 unita' per l'anno 2032, di cui 15 unita' nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unita' nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco; b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di un numero corrispondente di unita'; c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco puo' avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di complessive 15 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.». - Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 7, 8, 9, 10 e 12, lettera a), e comma 25, del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44: «Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1. - 6. Omissis. 7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 800: 1) al comma 2, le parole: "30.956 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "30.975 unita'"; 2) al comma 4, le parole: "60.653 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "60.959 unita'"; b) all'articolo 829, comma 1: 1) all'alinea, le parole: "94 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "124 unita'"; 2) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: "b-bis) ispettori: 103"; 3) dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: "b-ter) appuntati e carabinieri: 3".70 8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita' criminali, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unita' come di seguito indicato: a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unita' nella categoria ufficiali, ruolo tecnico; b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unita' nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute; c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unita' nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute; d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unita' nel ruolo ispettori; e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unita' nel ruolo appuntati e carabinieri.70 9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22. 10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. 11. Omissis. 12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita' criminali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unita' come di seguito indicato: a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unita' nel ruolo appuntati e finanzieri; b).-d). Omissis. 13. - 24. Omissis. 25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unita' di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024. 26. - 36. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 5, e dell'articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: «Art. 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1.- 4. Omissis. 5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033. 6. Omissis.». «Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria). - 1. Omissis. 2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria: a).-b). Omissis; c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unita' operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalita' operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. Per le finalita' di cui alla presente lettera e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza e' incrementata di quarantacinque unita', di cui e' autorizzata l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024, euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c-bis.-g). Omissis. 3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 662, 666 e 667, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. n. 43: «Omissis 662. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilita' annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia. Omissis 666. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, le parole: "50 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "170 unita'"; 2) alla lettera g), le parole: "ispettori: 34" sono sostituite dalle seguenti: "ispettori: 110"; 3) alla lettera i), le parole: "appuntati e carabinieri: 16" sono sostituite dalle seguenti: "appuntati e carabinieri: 60"; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario". 667. Per le finalita' di cui al comma 666, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unita', a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione: a) ruolo ispettori: 76 unita'; b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O. n.101, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale). - 1.-10. Omissis. 10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. 10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2024, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. 11. - 28. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1.-3. Omissis. 4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2024 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 5.- 8-quinquies.Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O. n. 98: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1.-13. Omissis. 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. 15.-138. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 317, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Omissis 317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021207, e' autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unita', con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attivita' di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2026, fino al 20 per cento nell'anno 2027, fino al 50 per cento nell'anno 2028, fino al 70 per cento nell'anno 2029 e del 100 per cento nell'anno 2030, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attivita', nell'anno 2018. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 17-octies, comma 3, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80: «Art. 17-octies (Misure di accelerazione delle attivita' dei commissari in materia ambientale). - 1.-2. Omissis. 3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica e' autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonche' anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis. 4.-8. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). - 1.-18. Omissis. 18-bis. Il Ministero della cultura e' autorizzato, entro il 30 giugno 2024, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021, ad assumere fino a 750 unita' di personale a valere sulle vigenti facolta' assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le unita' di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrate nell'Area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area. 18-ter-22-quinquies. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 27-bis, del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). - 1.-27. Omissis. 27 bis. Al fine di rafforzare la capacita' amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonche' di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022, 2023 e 2024, puo' avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha gia' prestato attivita' lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine e' autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le finalita' di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. 28.- 28-septies. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: «Omissis. 200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Omissis.».