La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di offerta fuori sede
1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di
propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria
emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni,
purche' emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di
paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate
dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio
personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o
acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non
si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori
sede si intendono la promozione e il collocamento presso il
pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento;
b) di servizi e attivita' di investimento in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
promuove o colloca il servizio o l'attivita'.
2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti
professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6,
commi 2-quinquies e 2-sexies;
b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta
ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai
collaboratori non subordinati dell'emittente, della
controllante ovvero delle sue controllate, effettuata
presso le rispettive sedi o dipendenze.
b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di
azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari
di propria emissione che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' emessi da emittenti con
azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di paesi
dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate
dall'emittente attraverso i propri amministratori o il
proprio personale con funzioni direttive per importi di
sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro
250.000. La presente lettera non si applica alle azioni
emesse da Sicav e da Sicaf.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei
servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e
c-bis);
b) dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE, dalle
Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente
alle quote o azioni di Oicr.
4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese
di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo
Unico bancario, le Sgr, le societa' di gestione UE, i GEFIA
UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei
propri servizi e attivita' di investimento. Ove l'offerta
abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da altri
intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le
imprese di paesi terzi e le banche devono essere
autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).
5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese
di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia .
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne'
corrispettivo al consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale
facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati
all'investitore. Ferma restando l'applicazione della
disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi
di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c),
c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal
1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche
ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte
contrattuali effettuate fuori sede.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche
di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di
voto o di altri strumenti finanziari che permettano di
acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o
gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai depositi
strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari.».