La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
               Istituzione e durata della Commissione 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla  gestione  dell'emergenza
sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus  SARS-CoV-2  e
sulle  misure  adottate  per  prevenire  e   affrontare   l'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2, di  seguito  denominata  «Commissione»,
con il  compito  di  accertare  le  misure  adottate  per  prevenire,
contrastare  e  contenere   l'emergenza   sanitaria   causata   dalla
diffusione  del  virus  SARS-CoV-2  nel  territorio  nazionale  e  di
valutarne la prontezza, l'efficacia e la resilienza, anche al fine di
fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di analoga  portata
e gravita'. 
  2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della  XIX
legislatura. 
  3. La Commissione, entro il termine di cui  al  comma  2,  presenta
alle Camere una relazione sulle attivita' di indagine  svolte  e  sui
risultati dell'inchiesta. Sono ammesse  relazioni  di  minoranza.  La
Commissione riferisce altresi' alle Camere ogniqualvolta  ne  ravvisi
la necessita'. 
 
          N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 82 della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
                «Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste  su
          materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
          propri  componenti  una  commissione  formata  in  modo  da
          rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
          di inchiesta procede alle indagini e  agli  esami  con  gli
          stessi poteri  e  le  stesse  limitazioni  della  Autorita'
          giudiziaria».