La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e durata della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza
sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e
sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2, di seguito denominata «Commissione»,
con il compito di accertare le misure adottate per prevenire,
contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di
valutarne la prontezza, l'efficacia e la resilienza, anche al fine di
fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di analoga portata
e gravita'.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX
legislatura.
3. La Commissione, entro il termine di cui al comma 2, presenta
alle Camere una relazione sulle attivita' di indagine svolte e sui
risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La
Commissione riferisce altresi' alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi
la necessita'.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 82 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita'
giudiziaria».