IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 751 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  in
base al quale, per l'anno  2023,  con  riferimento  alle  fattispecie
individuate dall'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a  847,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e che per il ristoro ai comuni a
fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione  il
fondo di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31  dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2021, n. 21, e' incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2023, n. 213,  il
quale dispone che per l'anno 2024, con riferimento  alle  fattispecie
individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018,  non
sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da  816  a  847,  della
legge n. 160 del 2019 e che per il ristoro ai comuni a  fronte  delle
minori entrate derivanti dalla presente disposizione il fondo di  cui
al comma 1 dell'art. 17-ter del decreto-legge  n.  183  del  2020  e'
incrementato, per l'anno 2024, di 5 milioni di euro; 
  Visto l'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020  in
base al quale, per l'anno  2021,  con  riferimento  alle  fattispecie
individuate dall'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a  847,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il medesimo art. 17-ter, comma 1, del  decreto-legge  n.  183
del 2020, in base al quale, ai fini della determinazione del rimborso
ai comuni, si applicano  i  criteri  e  le  modalita'  stabiliti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  14  agosto  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 e con
decreto del direttore  generale  delle  finanze  27  settembre  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del  2018,  il  quale
stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicita' e il  canone  per
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi  pubblicitari,  riferiti
alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di
beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi  ed  aree
pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi  ed  aree  pubbliche
non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31  dicembre
2020, per le attivita' con sede legale  od  operativa  nei  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi
nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229; 
  Visto l'art. 1, comma 998, della legge n. 145 del  2018,  il  quale
dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare, entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  i
criteri e definite le modalita' per il rimborso ai comuni interessati
del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il  Ministro  dell'interno  del  14  agosto  2019  e  in
particolare l'art. 4, comma 2, il quale dispone che le minori entrate
sono comunicate dagli enti  locali  al  Dipartimento  delle  finanze,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con  termini
e modalita' che saranno determinati con provvedimento  del  direttore
generale delle finanze; 
  Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2019 con  cui  e'  stato
predisposto il modello per  la  comunicazione  da  parte  dei  comuni
interessati  delle  minori   entrate   conseguenti   all'applicazione
dell'art. 1, comma 997 della legge n. 145 del 2018; 
  Considerato che a decorrere  dal  1°  gennaio  2021  i  comuni,  le
province e le citta' metropolitane istituiscono, ai  sensi  dell'art.
1, comma 816 della legge n. 160 del 2019, il canone  patrimoniale  di
concessione, autorizzazione o  esposizione  pubblicitaria  (CUP)  che
sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il
canone per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  l'imposta
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle  pubbliche  affissioni,
il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il  canone  di
cui all'art. 27, commi 7 e 8 di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e
delle province; 
  Considerato che a decorrere dal 1°  gennaio  2021  i  comuni  e  le
citta' metropolitane istituiscono, a norma  dell'art.  1,  comma  837
della  legge  n.  160  del  2019,  il  canone  di   concessione   per
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio  o  al
patrimonio indisponibile, destinati a  mercati  realizzati  anche  in
strutture attrezzate, il quale a norma del successivo comma  838,  si
applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di  cui  al
comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi  ed  aree
pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e,
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al  comma  842
dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,  667
e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Considerato che ai fini della determinazione del rimborso ai comuni
interessati del minor gettito derivante  dall'applicazione  dell'art.
1, comma 751, della legge n. 197 del 2022 e dell'art. 1,  comma  427,
della legge n. 213 del 2023 occorre acquisire i dati  concernenti  le
minori entrate relative ai canoni di cui  all'art.  1,  commi  816  e
seguenti, della legge n. 160 del 2019 e che, pertanto, e'  necessario
predisporre un nuovo  modello  seguendo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  14
agosto 2019 e con decreto del direttore  generale  delle  finanze  27
settembre 2019 richiamati dal piu' volte citato art. 17-ter, comma 1; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' e termini di invio dei dati relativi alle minori entrate di
  cui all'art. 1, comma 751 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197  e
  all'art. 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 
 
  1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze emanato di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno del 14 agosto 2019 e del decreto del direttore  generale
delle finanze 27 settembre 2019, richiamati dall'art.  17-ter,  comma
1, del decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i comuni  di  cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di  concessione,
autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria   e   del   canone   di
concessione per l'occupazione delle aree e degli  spazi  appartenenti
al  demanio  o  al  patrimonio  indisponibile,  destinati  a  mercati
realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 816
e seguenti della legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (d'ora  in  poi
denominati CUP). 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata  esclusivamente
a mezzo di posta  elettronica  certificata,  utilizzando  il  modello
allegato al  presente  decreto  unitamente  alle  istruzioni  e  reso
disponibile nell'area riservata del Portale del Federalismo fiscale. 
  3. Nel modello devono essere indicati, distintamente per  gli  anni
2023 e 2024, i seguenti dati relativi alle: 
    insegne di esercizio la cui esposizione e'  effettuata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 819, lettera b), della legge n. 160 del 2019: 
      classe del comune; 
      numero delle attivita' esenti; 
      eventuale esenzione disposta con regolamento per le insegne  di
superficie superiore a 5 mq; 
      numero delle insegne di esercizio di superficie superiore  a  5
mq; 
      superficie totale esente; 
      importo totale da ristorare; 
      importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per  le
entrate sostituite dal CUP e relativo  alla  fattispecie  oggetto  di
esenzione; 
    occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma  819,  lettera
a) e 837 della legge n. 160 del 2019: 
      classe del comune; 
      numero delle attivita' esenti; 
      superficie totale esente; 
      importo totale da ristorare; 
      importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per  le
entrate sostituite dal CUP e relativo  alla  fattispecie  oggetto  di
esenzione. 
  4. I comuni trasmettono, esclusivamente in formato  elaborabile,  i
dati di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla  data  in  cui  il
modello e' reso  disponibile  nell'area  riservata  del  Portale  del
Federalismo fiscale, data indicata nella stessa sezione  del  Portale
in cui e' pubblicato il modello  in  questione.  La  trasmissione  e'
effettuata esclusivamente mediante posta elettronica  certificata  al
seguente indirizzo: df.rimborsocup@pce.finanze.it - non sono ritenuti
validi i dati inviati o gia' inviati con modalita' diverse. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2024 
 
                       Il direttore generale delle finanze: Spalletta