La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e
dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9
della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura
dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che
concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti
dell'abbandono delle attivita' agricole nonche' dello svuotamento dei
piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio
idrogeologico.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.