IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell'Unione»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», e, in particolare,
l'art. 7, comma 1, lettera d), che prevede che l'Agenzia medesima e'
Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico in materia
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalita'
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, a tutela
dell'unita' giuridica dell'ordinamento, ed e' competente
all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto;
Visto, altresi', l'art. 17, commi 5 e 5-bis, del citato
decreto-legge n. 82 del 2021, che rinvia all'emanazione di uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei termini e
delle modalita', mediante opportune intese con le amministrazioni
interessate, per il trasferimento delle funzioni di cui al richiamato
art. 7 del decreto-legge n. 82 del 2021, nonche' per il trasferimento
dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura
classificata, per l'attuazione delle disposizioni del medesimo e la
corrispondente riduzione di risorse finanziarie e umane da parte
delle amministrazioni cedenti, nonche' affida alle amministrazioni
cedenti la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni
trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, fino
alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui
al comma 5, lettera b), del medesimo art. 17, prevedendo che a
decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale i rapporti giuridici attivi e passivi
relativi alle funzioni trasferite;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 3, del medesimo decreto-legge n.
82 del 2021, il quale prevede che le risorse iscritte sui bilanci
delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite
ai sensi dello stesso decreto a decorrere dall'inizio del
funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono
accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'art. 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», con il quale e' stato istituito un Ministero dedicato
alla transizione ecologica, che ha riunito le competenze del
precedente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare con le attribuzioni in materia di energia ripartite tra
altri dicasteri;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, con il quale il Ministero
della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante: «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
dicembre 2021, n. 222, recante: «Regolamento di contabilita'
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
dicembre 2021, n. 223, recante: «Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata
conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 17, comma 5, del
decreto-legge n. 82 del 2021, secondo i termini e le modalita'
definite nel presente decreto;
Ravvisata la necessita' di disporre il trasferimento all'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale delle funzioni gia' assicurate dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale Autorita'
competente, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,
per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e
petrolio, rinviando a separato apposito provvedimento il
trasferimento delle funzioni assicurate dal medesimo dicastero in
merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile, ai
fini del necessario raccordo con le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
Vista la nota di assenso del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, prot. n. 26597 del 19 ottobre 2023;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 17, comma 5,
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, i termini e le modalita' per
assicurare, mediante opportune intese, il trasferimento all'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale delle funzioni gia' assicurate dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale Autorita'
competente, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,
per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e
petrolio, nonche' per il trasferimento della relativa documentazione,
anche classificata, e la corrispondente riduzione di risorse
finanziarie da parte dell'Amministrazione cedente.
2. Il presente decreto fissa, altresi', i termini per il
trasferimento in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dei
rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni
trasferite, ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge n.
82 del 2021.