La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Istituzione della Giornata dell'Unita' nazionale 
                        e delle Forze armate 
 
  1. La Repubblica riconosce  il  giorno  4  novembre  come  Giornata
dell'Unita' nazionale e delle Forze armate. 
  2. La Giornata dell'Unita'  nazionale  e  delle  Forze  armate  non
determina gli effetti civili di cui alla legge  27  maggio  1949,  n.
260. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  27  maggio   1949,   n.   260,   recante:
          «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124  del  31  maggio
          1949.