La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione della Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate 1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate. 2. La Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.