IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/435 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di  capitoli  dedicati  al
piano REPowerEU nei piani per  la  ripresa  e  la  resilienza  e  che
modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 2021/1060 e (UE) n.
2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza  dell'Italia  e  notificata  all'Italia  dal  Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre  2023  che
modifica la decisione di  esecuzione  del  13  luglio  2021  relativa
all'approvazione della valutazione del Piano  per  la  ripresa  e  la
resilienza dell'Italia; 
  Vista la successiva decisione del Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre
2023 che modifica la decisione  di  esecuzione  del  13  luglio  2021
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa
e la resilienza dell'Italia; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza  pubblica»,  come  modificata  dalla  legge  7
aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31  dicembre  2009,
n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in
materia di  coordinamento  delle  politiche  economiche  degli  Stati
membri»; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,  concernente
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con  cui  e'  stata
definita la nuova  struttura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  recante  «Regolamento  di  organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  misure
urgenti relative  al  Fondo  complementare  al  Piano  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione   e   snellimento   delle   procedure»   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto in  particolare,  l'art.  6  del  suddetto  decreto-legge  n.
77/2021 con il quale e' istituito, presso il Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
un ufficio centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato
Servizio  centrale  per  il  PNRR,  con  compiti   di   coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del  PNRR  cosi'
come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge  11  novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  dicembre
2022, n. 204; 
  Visto, inoltre, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021  ai
sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione
e controllo; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  in  materia  di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e  della
circolazione stradale, che all'art. 10 stabilisce  le  «Procedure  di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e modalita' di
accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 24 settembre 2021, n. 229 e successive modificazioni  ed
integrazioni recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n.  176,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» che all'art. 1, comma 1,  modifica  la  denominazione  del
Ministero dello sviluppo economico in «Ministero delle imprese e  del
made in Italy»; del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle  foreste»;  del  Ministero  della  transizione  ecologica  in
«Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; del Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  in  «Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; del Ministero  dell'istruzione
in «Ministero dell'istruzione e del merito»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione  e  della
politica agricola comune»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 4, lettera  e),  del  predetto
decreto-legge n. 13/2023, che ha sostituito i commi 1 e 2,  dell'art.
6, del decreto-legge n. 77/2021 con gli attuali commi 1, 2  e  2-bis,
prevedendo fra l'altro che il Servizio centrale per  il  PNRR,  viene
denominato «Ispettorato generale per il PNRR»; 
  Visto altresi', l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto-legge  n.
13/2023, che ha sostituito il comma 6, dell'art. 9, del decreto-legge
n. 152/2021, stabilendo che: «A decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione le assegnazioni e le rimodulazioni
delle risorse finanziarie in favore  delle  amministrazioni  centrali
titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalita'  di
cui all' art. 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.
55»; 
  Tenuto conto della necessita' e dell'urgenza di procedere da  parte
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  all'adozione  di
apposito provvedimento volto all'acquisizione della disponibilita' di
nuovi posti letto presso  alloggi  o  residenze  per  studenti  delle
istituzioni della formazione superiore, in attuazione  della  Riforma
1.7 - «Alloggi per gli studenti e riforma  della  legislazione  sugli
alloggi  per  gli  studenti»  del  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza. 
  Tenuto conto che, ai sensi del decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze del 6  agosto  2021  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e'
assegnatario di risorse previste per  l'attuazione  degli  interventi
PNRR per complessivi euro 11.732.000.000,00 e  che  a  seguito  della
revisione  del  PNRR  e'  necessario   rideterminare   l'assegnazione
finanziaria complessiva ad euro  11.583.009.954,34  e  rimodulare  la
dotazione finanziaria degli investimenti e  sub-investimenti  di  cui
alla tabella A del  medesimo  decreto  6  agosto  2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di  aggiornare  la  tabella  A
allegata al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 6 agosto 2021 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per
tener conto delle modifiche intervenute  alle  misure  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La tabella A allegata al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  del  6  agosto  2021  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Assegnazione   delle   risorse   finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi  e  obiettivi
per scadenze  semestrali  di  rendicontazione»,  e'  modificata  come
segue: 
    a) l'importo complessivo assegnato al Ministero  dell'universita'
e della ricerca e' pari ad euro 11.583.009.954,34; 
    b) l'articolazione delle  risorse  assegnate  agli  interventi  a
titolarita' del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR)  per
la Missione 4 - Componenti 1 e 2 del PNRR e' sostituita dal prospetto
in allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto. 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal  decreto  di  cui  al
comma 1, non espressamente modificato dal presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 gennaio 2024 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta 

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 106