IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari; Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto art. 73, come introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», a norma dei quali e' attribuita agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, attribuita sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario; Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Rilevato che le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle complessive esigenze di finanziamento delle borse di studio per l'anno 2023, sono state determinate nella misura di euro 7.147.931, di cui euro 1.589.306 rinvenibili nell'ambito delle residue disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per il medesimo esercizio finanziario, iscritte sul capitolo di bilancio 1536 dello Stato di previsione del Ministero della giustizia ed euro 5.558.625 relative alle risorse di cui all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, che saranno assegnate al Ministero della giustizia per lo stesso anno 2023, all'esito del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in via di perfezionamento; Decreta: Art. 1 Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio 1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' determinato, per l'anno 2023, nel limite di euro 7.147.931, comprensivo degli importi necessari alle esigenze di cui all'art. 2. 2. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 2023 a valere sulle residue disponibilita' del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' sulle risorse di cui dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.