IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge costituzionale 11 febbraio 2022,  n.  1,  denominata
«Modifiche agli articoli 9 e 41  della  Costituzione  in  materia  di
tutela dell'ambiente»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  recante  il
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  le  «Disposizioni
per la difesa del mare»; 
  Vista la legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  concernente  la  «Legge
quadro sulle aree protette»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
l'«Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio   1979,   concernente
l'«Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale»; 
  Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, n.  144200,  recante
«Modificazioni al decreto ministeriale  13  gennaio  1979  istitutivo
della categoria dei sommozzatori in servizio locale»; 
  Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 363, concernente il
«Regolamento recante norme  per  l'individuazione  delle  particolari
esigenze  delle  universita'   e   degli   istituti   di   istruzione
universitaria ai fini delle norme contenute nel  decreto  legislativo
19  settembre  1994,   n.   626   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante
l'«Adeguamento  della  normativa  sulla  sicurezza   e   salute   dei
lavoratori  marittimi  a  bordo  delle  navi  mercantili   da   pesca
nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  272,  recante
l'«Adeguamento  della  normativa  sulla  sicurezza   e   salute   dei
lavoratori  nell'espletamento  di  operazioni  e  servizi   portuali,
nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione  e  trasformazione
delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre  1998,
n. 485»; 
  Considerata la norma UNI 11366 «Sicurezza  e  tutela  della  salute
nelle attivita' subacquee ed iperbariche  professionali  al  servizio
dell'industria - Procedure operative»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,  n.
321, recante le «Norme per la prevenzione degli infortuni e  l'igiene
del lavoro nei cassoni ad aria compressa»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845,  denominata  «Legge-quadro
in materia di formazione professionale»; 
  Vista  la  direttiva  2008/56/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un  quadro  per  l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva
quadro sulla strategia per l'ambiente marino), recepita  con  decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n.  357  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali  e
seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna   selvatiche
(cosiddetta «direttiva habitat»); 
  Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n.   157,   concernente   il
«Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  79/409/CEE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici, che si integra  all'interno
delle disposizioni della direttiva habitat»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  15  ottobre  2018,  concernente  la  «Modifica
dell'allegato III del decreto legislativo 13 ottobre  2010,  n.  190,
recante: "Attuazione della direttiva  2008/56/CE  che  istituisce  un
quadro  per  l'azione  comunitaria  nel  campo  della  politica   per
l'ambiente marino"»; 
  Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del  Sistema
nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente  e  disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; 
  Visto l'atto di indirizzo contenente  le  priorita'  politiche  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno  2023,
approvato con decreto del Ministro n. 21 del 18 gennaio 2023; 
  Ritenuto opportuno perseguire obiettivi finalizzati al  risanamento
dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare; 
  Vista la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante «Disposizioni per  il
recupero dei  rifiuti  in  mare  e  nelle  acque  interne  e  per  la
promozione  dell'economia   circolare   (legge   "SalvaMare")»e,   in
particolare,  l'art.  7,  rubricato  «Attivita'  di  monitoraggio   e
controllo dell'ambiente marino» che ha  disposto  che  «Le  attivita'
tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente  marino
che comportano l'immersione subacquea  in  mare  al  di  fuori  degli
ambiti portuali, svolte dal personale del Sistema  nazionale  a  rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,  n.
132, o da  soggetti  terzi  che  realizzano  attivita'  subacquee  di
carattere   tecnico-scientifico   finalizzate   alla    tutela,    al
monitoraggio o  al  controllo  ambientale  ai  sensi  di  un'apposita
convenzione o in virtu' di finanziamenti ministeriali  si  conformano
alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  del
Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  acquisito  il
parere  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle  capitanerie
di porto»; 
  Considerato che il manuale del SNPA 94/2013 «Buone  prassi  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' subacquee di ISPRA  e  delle
Agenzie ambientali» e' stato redatto per lo svolgimento in  sicurezza
delle attivita' subacquee dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie ambientali, e'  rivolto
agli operatori del sistema  delle  agenzie  ambientali  che  svolgono
attivita'  subacquea  di  monitoraggio  e   controllo   dello   stato
dell'ambiente,  ed  e'  stato  realizzato  al  fine  di   individuare
responsabilita', valutazione del  rischio  e  conseguenti  misure  di
prevenzione, ivi compresa l'addestramento e la formazione; 
  Acquisito il formale concerto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti con nota prot. n. 2992 del 23 gennaio 2024; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e  la
ricerca ambientale (ISPRA) con nota prot. n. 138947 del 1°  settembre
2023; 
  Sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto di
cui alla nota prot. n. 17176 del 25 ottobre 2023; 
  Visti gli articoli 16, 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione
e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce le linee guida  operative  cui  si
conformano  le   attivita'   tecnico-scientifiche   funzionali   alla
protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea
in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte  da  personale  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, o  da  soggetti  terzi  che  realizzano
attivita' subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla
tutela, al  monitoraggio  o  al  controllo  ambientale  ai  sensi  di
un'apposita convenzione o in virtu' di finanziamenti ministeriali.