IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al
Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari»;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante
«Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di
giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.
281 del 1997;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e
della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e
delle politiche sociali, dell'interno e della difesa;
Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 582, secondo comma, le parole: «61, numero
11-octies),» sono soppresse e dopo la parola: «583» sono inserite le
seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo periodo,»;
b) all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole:
«dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonche' dal secondo
comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per
necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede,
ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione, quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 27 settembre
2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del
processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa
e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari):
«Art. 1 (Delega al Governo per la modifica del codice
di procedura penale, delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, del codice penale e della collegata
legislazione speciale nonche' delle disposizioni
dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti
organizzativi delle procure della Repubblica, per la
revisione del regime sanzionatorio dei reati e per
l'introduzione di una disciplina organica della giustizia
riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il
processo penale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
modifica del codice di procedura penale, delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, del codice
penale e della collegata legislazione speciale nonche'
delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia
di progetti organizzativi delle procure della Repubblica,
per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per
l'introduzione di una disciplina organica della giustizia
riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il
processo penale, con finalita' di semplificazione,
speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel
rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e
criteri direttivi previsti dal presente articolo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, con il Ministro per la pubblica
amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito, per
quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia
riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti
legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere
perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data
della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti
possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti alla scadenza del termine previsto per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e
con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o piu' decreti
legislativi recanti le norme di attuazione delle
disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di
coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato,
anche modificando la formulazione e la collocazione delle
norme del codice penale, del codice di procedura penale,
delle norme di attuazione del codice di procedura penale e
delle disposizioni contenute in leggi speciali non
direttamente investite dai principi e criteri direttivi di
delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le
necessarie abrogazioni e adottando le opportune
disposizioni transitorie.
4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2,
entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega
di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi per essa stabiliti, puo' adottare disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di processo penale telematico sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che atti e documenti processuali
possano essere formati e conservati in formato digitale, in
modo che ne siano garantite l'autenticita', l'integrita',
la leggibilita', la reperibilita' e, ove previsto dalla
legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali
in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le
comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con
modalita' telematiche; prevedere che le trasmissioni e le
ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al
destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta
trasmissione e ricezione, nonche' circa l'identita' del
mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che
le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire
anche con modalita' non telematica;
b) prevedere che, con regolamento adottato con
decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano
definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le
comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla
lettera a) del presente comma, assicurando la conformita'
al principio di idoneita' del mezzo e a quello della
certezza del compimento dell'atto e modificando, ove
necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che
ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione
possano essere adottati con atto dirigenziale;
c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai
seguenti criteri:
1) gradualita', differenziazione e adeguatezza
delle strutture amministrative centrali e periferiche;
2) razionale coordinamento e successione
temporale tra la disciplina vigente e le norme di
attuazione della delega;
3) coordinamento del processo di attuazione della
delega con quelli di formazione del personale coinvolto;
d) prevedere che, con regolamento adottato con
decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio
nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari
e le tipologie di atti di cui alla lettera a) del presente
comma per cui possano essere adottate anche modalita' non
telematiche di deposito, comunicazione o notificazione,
nonche' i termini di transizione al nuovo regime di
deposito, comunicazione e notificazione;
e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei
sistemi informatici dei domini del Ministero della
giustizia:
1) che siano predisposte soluzioni alternative ed
effettive alle modalita' telematiche che consentano il
tempestivo svolgimento delle attivita' processuali;
2) che siano predisposti sistemi di accertamento
effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del
malfunzionamento, in relazione a ciascun settore
interessato;
3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli
interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e
del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalita'
dei sistemi informatici;
f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni
stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti
possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che
assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto
perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni
dirette a rendere il procedimento penale piu' celere ed
efficiente nonche' a modificare il codice di procedura
penale in materia di notificazioni sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'imputato non detenuto o
internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con
l'autorita' procedente, di indicare anche i recapiti
telefonici e telematici di cui ha la disponibilita';
modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale
prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la
facolta' di dichiarare domicilio ai fini delle
notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito
telematico;
b) prevedere che tutte le notificazioni
all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da
quelle con le quali lo stesso e' citato in giudizio, siano
eseguite mediante consegna al difensore; prevedere
opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante
consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva
conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in
cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la
prima notificazione non sia stata eseguita mediante
consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona
che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o
a chi ne fa le veci;
c) prevedere che il primo atto notificato
all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le
successive notificazioni, diverse da quelle con le quali
l'imputato e' citato in giudizio e fermo restando quanto
previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel
suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al
difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di
indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le
comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un
recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere
di informare il difensore di ogni mutamento di tale
recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di
comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui
abbia la disponibilita';
d) prevedere che non costituisca inadempimento
degli obblighi derivanti dal mandato professionale del
difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito
imputabile al fatto di quest'ultimo;
e) disciplinare i rapporti tra la notificazione
mediante consegna al difensore e gli altri criteri
stabiliti dal codice di procedura penale per le
notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con
riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante
consegna al difensore e la notificazione nel caso di
dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e,
nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette
notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del
codice di procedura penale;
f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta
dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione
dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia
effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai
sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.
7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni
dirette a rendere il procedimento penale piu' celere ed
efficiente nonche' a modificare il codice di procedura
penale in materia di processo in assenza sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve
ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il
processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo
quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto
che egli e' a conoscenza della pendenza del processo e che
la sua assenza e' dovuta a una sua scelta volontaria e
consapevole;
b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a),
l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a
mani proprie o con altre modalita' comunque idonee a
garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del
luogo del processo e del fatto che la decisione potra'
essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini
della notificazione dell'atto introduttivo del processo,
l'autorita' giudiziaria possa avvalersi della polizia
giudiziaria;
c) prevedere che, quando non si abbia certezza
dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o
della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque
procedere in assenza dell'imputato quando il giudice,
valutate le modalita' di notificazione e ogni altra
circostanza del caso concreto, ritenga provato che
l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che
la sua assenza e' dovuta a una scelta volontaria e
consapevole;
d) prevedere che, se all'udienza preliminare o,
quando questa manca, alla prima udienza fissata per il
giudizio, l'imputato e' assente e non impedito a comparire,
il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in
mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo
oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera
c) che legittimano la prosecuzione del procedimento in
assenza dell'imputato;
e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le
condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il
giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi
procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei
termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si
continui ogni piu' idonea ricerca della persona nei cui
confronti e' stata pronunciata la sentenza di non doversi
procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del
fatto che il procedimento penale sara' riaperto e
dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini
delle notificazioni; prevedere la possibilita' che, durante
le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove
non rinviabili, osservando le forme previste per il
dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la
persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia
all'autorita' giudiziaria e che questa revochi la sentenza
di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la
prosecuzione del procedimento, con notificazione
all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere
che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai
fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo
intercorrente tra la definizione del procedimento con
sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la
persona nei cui confronti la sentenza e' pronunciata e'
stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del
reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini
stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere
opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del
quale e' stata emessa ordinanza di custodia cautelare in
assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;
f) prevedere una disciplina derogatoria per il
processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo
di procedere in sua assenza anche quando non si abbia
certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a
giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a
comparire al dibattimento, stante la possibilita' di un
rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la
disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296
del codice di procedura penale, al fine di assicurare che
la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica
motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura
cautelare e la volonta' del destinatario di sottrarvisi;
g) ampliare la possibilita' di rimedi successivi a
favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza
senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione
del processo, armonizzando la normativa processuale
nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della
direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016;
h) prevedere che il difensore dell'imputato assente
possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico
mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza;
prevedere che con lo specifico mandato a impugnare
l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio
di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato
assente, un ampliamento del termine per impugnare;
i) prevedere che, nella citazione a giudizio,
l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sara'
egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di
esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove
si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto
conoscenza del processo, lo stesso potra' esercitare i
diritti previsti ai sensi della lettera g).
8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di atti del procedimento sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere la registrazione audiovisiva come
forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che
non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva
la contingente indisponibilita' degli strumenti necessari o
degli ausiliari tecnici;
b) prevedere i casi in cui debba essere prevista
almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni
dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di
trascrizione;
c) individuare i casi in cui, con il consenso delle
parti, la partecipazione all'atto del procedimento o
all'udienza possa avvenire a distanza.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di indagini preliminari e di
udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento
giudiziario in materia di progetti organizzativi delle
procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate,
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) modificare la regola di giudizio per la
presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo
che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli
elementi acquisiti nelle indagini preliminari non
consentono una ragionevole previsione di condanna;
b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso
della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408,
comma 2, del codice di procedura penale, alla persona
offesa che abbia rimesso la querela;
c) modificare i termini di durata delle indagini
preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di
procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle
seguenti misure:
1) sei mesi dalla data in cui il nome della
persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel
registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
2) un anno e sei mesi dalla data indicata al
numero 1), quando si procede per taluno dei delitti
indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di
procedura penale;
3) un anno dalla data indicata al numero 1), in
tutti gli altri casi;
d) prevedere che il pubblico ministero possa
chiedere al giudice la proroga dei termini di cui
all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola
volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo
non superiore a sei mesi, quando la proroga sia
giustificata dalla complessita' delle indagini;
e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle
indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare
l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un
termine fissato in misura diversa, in base alla gravita'
del reato e alla complessita' delle indagini preliminari;
f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti
a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla
persona offesa, la quale nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di
volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti
di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera
e), il pubblico ministero non assuma le proprie
determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto
delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle
indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del
codice di procedura penale e di eventuali ulteriori
esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della
direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012;
g) prevedere una disciplina che, in ogni caso,
rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento
del giudice per le indagini preliminari;
h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del
procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione
dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di
procedura penale, il pubblico ministero non assuma
tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione
penale;
i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero,
per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione
penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal
Parlamento con legge, individuino criteri di priorita'
trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti
organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di
selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza
rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli
affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse
disponibili; allineare la procedura di approvazione dei
progetti organizzativi delle procure della Repubblica a
quella delle tabelle degli uffici giudicanti;
l) estendere il catalogo dei reati di competenza
del tribunale in composizione monocratica per i quali
l'azione penale e' esercitata nelle forme di cui
all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti
da individuare tra quelli puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se
congiunta alla pena della multa, che non presentino
rilevanti difficolta' di accertamento;
m) modificare la regola di giudizio di cui
all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale
nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di
non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non
consentono una ragionevole previsione di condanna;
n) prevedere che, in caso di violazione della
disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), del
codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti,
quando il pubblico ministero non provvede alla
riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio,
la nullita' e restituisca gli atti; prevedere che, al fine
di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e
quelle che possono comportare l'applicazione di misure di
sicurezza, nonche' i relativi articoli di legge, siano
indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli
atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico
ministero non provveda alle necessarie modifiche,
restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico
ministero;
o) prevedere che, nei processi con udienza
preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba
avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni
contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi
alla regolare costituzione delle parti, a norma
dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere
che, salva contraria volonta' espressa della parte
rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle
liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura
penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in
sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del
predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione
all'esercizio dell'azione civile con facolta' di trasferire
ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione
per garantire il potere di costituirsi parte civile;
p) precisare i presupposti per l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura
penale della notizia di reato e del nome della persona cui
lo stesso e' attribuito, in modo da soddisfare le esigenze
di garanzia, certezza e uniformita' delle iscrizioni;
q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata
dell'interessato, accerti la tempestivita' dell'iscrizione
nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale della notizia di reato e del nome della
persona alla quale lo stesso e' attribuito e la retrodati
nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo;
prevedere un termine a pena di inammissibilita' per la
proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui
l'interessato ha facolta' di prendere visione degli atti
che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della
notizia a suo carico; prevedere che, a pena di
inammissibilita' dell'istanza, l'interessato che chiede la
retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia
l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;
r) prevedere che il giudice per le indagini
preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato
e' da attribuire a persona individuata, ne ordini
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del
codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora
non vi ha provveduto;
s) prevedere che la mera iscrizione del nome della
persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul
piano civile e amministrativo;
t) prevedere criteri piu' stringenti ai fini
dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di
cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.
10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di procedimenti speciali, per
le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) in materia di applicazione della pena su
richiesta:
1) prevedere che, quando la pena detentiva da
applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e
pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e
alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di
applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra
imputato e pubblico ministero possa estendersi alla
confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto
e ammontare;
2) ridurre gli effetti extra-penali della
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di
giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;
3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446
del codice di procedura penale e la disciplina adottata in
attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al
termine per la formulazione della richiesta di
patteggiamento;
b) in materia di giudizio abbreviato:
1) modificare le condizioni per l'accoglimento
della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a
un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438,
comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo
l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione
risulta necessaria ai fini della decisione e se il
procedimento speciale produce un'economia processuale in
rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio
dibattimentale;
2) prevedere che la pena inflitta sia
ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata
proposizione di impugnazione da parte dell'imputato,
stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice
dell'esecuzione;
3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del
codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
c) in materia di giudizio immediato:
1) prevedere che, a seguito di notificazione del
decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte
del giudice delle indagini preliminari della richiesta di
giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione
probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di
giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del
codice di procedura penale oppure la richiesta di
applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
2) prevedere che, a seguito di notificazione del
decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del
pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle
indagini preliminari della richiesta di applicazione della
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio
abbreviato;
d) in materia di procedimento per decreto:
1) prevedere che la richiesta di decreto penale
di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero
entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi
dell'articolo 335 del codice di procedura penale;
2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo
460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini
dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della
pena pecuniaria;
3) assegnare un termine di quindici giorni,
decorrenti dalla notificazione del decreto penale di
condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a
proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in
misura ridotta di un quinto;
e) coordinare la disciplina delle nuove
contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini
per la presentazione della richiesta di procedimenti
speciali;
f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai
sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di
procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione
del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e
seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facolta'
possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in
cui e' avvenuta la nuova contestazione.
11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di giudizio, per le parti di
seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, quando non e' possibile esaurire
il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura
dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove
il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze
per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della
discussione;
b) prevedere che le parti illustrino le rispettive
richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla
verifica dell'ammissibilita' delle prove ai sensi
dell'articolo 190 del codice di procedura penale;
c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o
del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della
perizia entro un termine congruo precedente l'udienza
fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma
restando la disciplina delle letture e dell'indicazione
degli atti utilizzabili ai fini della decisione;
d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del
giudice o di uno o piu' componenti del collegio, il giudice
disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova
dichiarativa gia' assunta; stabilire che, quando la prova
dichiarativa e' stata verbalizzata tramite
videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al
giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel
contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice
disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga
necessario sulla base di specifiche esigenze.
12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica, per le parti di
seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) nei procedimenti a citazione diretta di cui
all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre
un'udienza predibattimentale in camera di consiglio,
innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale,
eventualmente, dovra' celebrarsi il dibattimento;
b) prevedere che, in caso di violazione della
disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c),
del codice di procedura penale, il giudice, sentite le
parti, quando il pubblico ministero non provvede alla
riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio,
la nullita' e restituisca gli atti;
c) prevedere che, al fine di consentire che il
fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonche' i
relativi articoli di legge, siano indicati in termini
corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice,
sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda
alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio,
gli atti al pubblico ministero;
d) prevedere che, in assenza di richieste di
definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice
valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del
pubblico ministero, se sussistono le condizioni per
pronunciare sentenza di non luogo a procedere perche' gli
elementi acquisiti non consentono una ragionevole
previsione di condanna;
e) prevedere che, nel caso in cui il processo,
nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con
procedimento speciale o con sentenza di non luogo a
procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza,
da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro
giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento;
coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di
procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi
della presente lettera;
f) prevedere che il giudice non possa pronunciare
sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla
lettera d), se ritiene che dal proscioglimento debba
conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza
diversa dalla confisca;
g) prevedere che alla sentenza di non luogo a
procedere di cui alla lettera d) del presente comma si
applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di
procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V
dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto
alla competenza del tribunale in composizione monocratica.
13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di appello, di ricorso per
cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di
seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fermo restando il criterio di cui al comma 7,
lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere
che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilita',
sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai
fini della notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio di impugnazione;
b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del
codice di procedura penale e coordinare la disciplina del
deposito degli atti di impugnazione con quella generale,
prevista per il deposito di tutti gli atti del
procedimento;
c) prevedere l'inappellabilita' delle sentenze di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena
pecuniaria o con pena alternativa;
d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilita'
dell'azione penale per superamento dei termini di durata
massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile
esercitata nel processo penale, nonche' i rapporti tra la
medesima improcedibilita' dell'azione penale e la confisca
disposta con la sentenza impugnata; adeguare
conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i
soli interessi civili, assicurando una regolamentazione
coerente della materia;
e) prevedere l'inappellabilita' della sentenza di
condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica
utilita';
f) prevedere l'inappellabilita' della sentenza di
non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c);
g) prevedere la celebrazione del giudizio di
appello con rito camerale non partecipato, salvo che la
parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo
difensore richiedano di partecipare all'udienza;
h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo
599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;
i) prevedere l'inammissibilita' dell'appello per
mancanza di specificita' dei motivi quando nell'atto manchi
la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici
rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel
provvedimento impugnato;
l) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del
codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di
appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi
attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai
soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel
corso del giudizio di primo grado;
m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti
alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio
scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi
non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura
penale, la richiesta delle parti di discussione orale in
pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata;
prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione
possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte,
la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o
in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte
di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione
giuridica diversa, instauri preventivamente il
contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione
dell'udienza;
n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una
questione concernente la competenza per territorio possa,
anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla
Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio;
prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione
della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha
eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre
la questione nel corso del procedimento; prevedere che la
Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari
l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli
atti al giudice competente;
o) introdurre un mezzo di impugnazione
straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di
dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte
europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che
abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio;
attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i
provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale
procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla
presente lettera con quello della rescissione del
giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente
collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione
di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale.
14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale e alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in
materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro
e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito
indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) prevedere che l'esecuzione della confisca per
equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili
gia' sottoposti a sequestro, avvenga con le modalita' di
esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni
confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga
con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del
codice di procedura civile;
b) disciplinare l'amministrazione dei beni
sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformita'
alle previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al
codice di procedura penale in materia di condizioni di
procedibilita', per le parti di seguito indicate, sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere la procedibilita' a querela della
persona offesa per il reato di lesioni personali stradali
gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo
comma, del codice penale;
b) prevedere l'estensione del regime di
procedibilita' a querela di parte a ulteriori specifici
reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito
di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore
nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della
determinazione della pena detentiva non si tenga conto
delle circostanze, facendo salva la procedibilita'
d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per eta' o
per infermita';
c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati
perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia
dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni;
prevedere la possibilita' di indicare, a tal fine, un
idoneo recapito telematico;
d) prevedere quale remissione tacita della querela
l'ingiustificata mancata comparizione del querelante
all'udienza alla quale sia stato citato in qualita' di
testimone.
16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale, al codice penale e alla collegata
legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al
fine di restituire effettivita' alla stessa, sono adottati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e semplificare il procedimento di
esecuzione delle pene pecuniarie;
b) rivedere, secondo criteri di equita', efficienza
ed effettivita', i meccanismi e la procedura di conversione
della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per
insolvenza o insolvibilita' del condannato;
c) prevedere procedure amministrative efficaci, che
assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e
la sua conversione in caso di mancato pagamento.
17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolire le sanzioni sostitutive della
semidetenzione e della liberta' controllata;
b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi: la semiliberta'; la detenzione
domiciliare; il lavoro di pubblica utilita'; la pena
pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di
legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi;
c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi possano essere applicate solo quando il
giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del
condannato e assicurino, anche attraverso opportune
prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta
altri reati; disciplinare conseguentemente il potere
discrezionale del giudice nella scelta tra le pene
sostitutive;
d) ridisciplinare opportunamente le condizioni
soggettive per la sostituzione della pena detentiva,
assicurando il coordinamento con le preclusioni previste
dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla
semiliberta' e alla detenzione domiciliare;
e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la
sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, quando ritenga di dover determinare la durata della
pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa
sostituire tale pena con quelle della semiliberta' o della
detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla
determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla
anche con il lavoro di pubblica utilita', se il condannato
non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro
il limite di un anno, possa sostituirla altresi' con la
pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che
con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa
essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il
lavoro di pubblica utilita', se il condannato non si
oppone;
f) per la semiliberta' e per la detenzione
domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina
sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio
1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla
detenzione; per il lavoro di pubblica utilita' mutuare, in
quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena
principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando
che il lavoro di pubblica utilita', quando e' applicato
quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere
durata corrispondente a quella della pena detentiva
sostituita;
g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per
l'esecuzione penale esterna al fine di consentire
l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi nel giudizio di cognizione;
h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163
e seguenti del codice penale, relative alla sospensione
condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi;
i) prevedere che, in caso di decreto penale di
condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'
comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o
dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove
possibili, la revoca della confisca che sia stata
eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca
obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del
profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui
fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione
costituiscano reato;
l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma
restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore
giornaliero al quale puo' essere assoggettato il condannato
sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla
somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel
massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in
caso di sostituzione della pena detentiva con decreto
penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore
giornaliero minimo in modo tale da evitare che la
sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in
rapporto alle condizioni economiche del condannato e del
suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la
sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita
del condannato;
m) prevedere che la mancata esecuzione delle
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o
l'inosservanza grave o reiterata delle relative
prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva
e, per la parte residua, la conversione nella pena
detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare
salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il
mancato pagamento sia dovuto a insolvibilita' del
condannato o ad altro giustificato motivo;
n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa
alla responsabilita' penale per la violazione degli
obblighi relativi alle pene sostitutive della semiliberta',
della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica
utilita'.
18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti una disciplina organica della
giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni
della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a
livello internazionale, una disciplina organica della
giustizia riparativa quanto a nozione, principali
programmi, criteri di accesso, garanzie, persone
legittimate a partecipare, modalita' di svolgimento dei
programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse
della vittima e dell'autore del reato;
b) definire la vittima del reato come la persona
fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o
perdite economiche che sono state causate direttamente da
un reato; considerare vittima del reato il familiare di una
persona la cui morte e' stata causata da un reato e che ha
subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
definire il familiare come il coniuge, la parte di
un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona
che convive con la vittima in una relazione intima, nello
stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo,
nonche' i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle
e le persone a carico della vittima;
c) prevedere la possibilita' di accesso ai
programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del
procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su
iniziativa dell'autorita' giudiziaria competente, senza
preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla
sua gravita', sulla base del consenso libero e informato
della vittima del reato e dell'autore del reato e della
positiva valutazione da parte dell'autorita' giudiziaria
dell'utilita' del programma in relazione ai criteri di
accesso definiti ai sensi della lettera a);
d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche
garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa
e per il loro svolgimento includano: la completa,
tempestiva ed effettiva informazione della vittima del
reato e dell'autore del reato, nonche', nel caso di
minorenni, degli esercenti la responsabilita' genitoriale,
circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il
diritto all'assistenza linguistica delle persone
alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia
riparativa all'interesse della vittima del reato,
dell'autore del reato e della comunita'; la ritrattabilita'
del consenso in ogni momento; la confidenzialita' delle
dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia
riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che
la divulgazione sia indispensabile per evitare la
commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le
dichiarazioni integrino di per se' reato, nonche' la loro
inutilizzabilita' nel procedimento penale e in fase di
esecuzione della pena;
e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi
di giustizia riparativa possa essere valutato nel
procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;
prevedere che l'impossibilita' di attuare un programma di
giustizia riparativa o il suo fallimento non producano
effetti negativi a carico della vittima del reato o
dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede
esecutiva;
f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti
in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle
esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e
delle capacita' di gestione degli effetti del conflitto e
del reato nonche' del possesso di conoscenze basilari sul
sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per
l'esercizio dell'attivita' professionale di mediatore
esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalita'
di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della
giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialita',
indipendenza ed equiprossimita' del ruolo;
g) individuare i livelli essenziali e uniformi
delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa,
prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti
capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero
della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza
di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun
distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei
programmi di giustizia riparativa, le stesse possano
avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati
presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni
caso la sicurezza e l'affidabilita' dei servizi nonche' la
tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato
da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione
ripetuta e secondaria.
19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 e' autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in
materia di esclusione della punibilita' per particolare
tenuita' del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011,
ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77,
prevedere come limite all'applicabilita' della disciplina
dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la
pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o
congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se
ritenuto opportuno sulla base di evidenze
empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza
sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale,
l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita';
b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato
ai fini della valutazione del carattere di particolare
tenuita' dell'offesa.
22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in
materia di sospensione del procedimento con messa alla
prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) estendere l'ambito di applicabilita' della
sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550,
comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori
specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non
superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a
percorsi risocializzanti o riparatori, da parte
dell'autore, compatibili con l'istituto;
b) prevedere che la richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova dell'imputato possa
essere proposta anche dal pubblico ministero.
23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una causa di estinzione delle
contravvenzioni destinata a operare nella fase delle
indagini preliminari, per effetto del tempestivo
adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo
accertatore e del pagamento di una somma di denaro
determinata in una frazione del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la
possibilita' della prestazione di lavoro di pubblica
utilita' in alternativa al pagamento della somma di denaro;
prevedere la possibilita' di attenuazione della pena nel
caso di adempimento tardivo;
b) individuare le contravvenzioni per le quali
consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla
lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o
del pericolo mediante condotte ripristinatorie o
risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;
c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia
di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura
penale;
d) prevedere la sospensione del procedimento penale
dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura
penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve
comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle
prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui
alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per
la comunicazione stessa.
24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di controllo giurisdizionale
della legittimita' della perquisizione sono adottati nel
rispetto del seguente principio e criterio direttivo:
prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini
e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi
al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto
di perquisizione cui non consegua un provvedimento di
sequestro.
25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza
sono adottati nel rispetto del seguente principio e
criterio direttivo: prevedere che il decreto di
archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di
assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un
provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di dati personali,
garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli
indagati o imputati.
26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di ufficio per il processo, istituito presso i
tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio
per il processo penale negli uffici giudiziari di merito,
individuando i requisiti professionali del personale da
assegnarvi, facendo riferimento alle figure gia' previste
dalla legge;
b) prevedere che all'ufficio per il processo penale
negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata
formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla
struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:
1) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la
direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti
gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione
giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in
particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione
dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e
dottrinale e alla predisposizione delle minute dei
provvedimenti;
2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle
pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del
monitoraggio dei procedimenti di data piu' risalente e
della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
3) incrementare la capacita' produttiva
dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a
disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione
delle decisioni, in particolare di quelle aventi un
rilevante grado di serialita', e con la formazione di una
banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
4) fornire supporto al magistrato
nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;
c) prevedere che presso la Corte di cassazione
siano istituite una o piu' strutture organizzative
denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte
di cassazione", individuando i requisiti professionali del
personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure
previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello
e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificita'
delle funzioni di legittimita' della medesima Corte;
d) prevedere che all'ufficio per il processo penale
presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il
coordinamento del Presidente o di uno o piu' magistrati da
lui delegati, previa adeguata formazione di carattere
teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano
attribuiti compiti:
1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e
dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle
comunicazioni e delle notificazioni;
2) di supporto e contributo ai magistrati nella
complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti
giudiziari, mediante, tra l'altro:
2.1) la compilazione della scheda del ricorso,
corredata delle informazioni pertinenti quali la materia,
la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti
specifici;
2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per
l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;
2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello
spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di
tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che
presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta
indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione
inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso
immediato per cassazione;
2.4) lo svolgimento di attivita' preparatorie
relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche
di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di
documentazione;
3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli
strumenti informatici;
4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo
delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo
610, comma 1, del codice di procedura penale;
5) di raccolta di materiale e documentazione
anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione
dell'anno giudiziario;
e) prevedere l'istituzione, presso la Procura
generale della Corte di cassazione, di una o piu' strutture
organizzative denominate «ufficio per il processo penale
presso la Procura generale della Corte di cassazione»,
individuando i requisiti professionali del personale da
assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla
legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali
ordinari, in coerenza con la specificita' delle
attribuzioni della Procura generale in materia di
intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
f) prevedere che all'ufficio per il processo penale
presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto
la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e
dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di
carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura,
siano attribuiti compiti:
1) di assistenza per l'analisi preliminare dei
procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la
formulazione delle richieste e per il deposito delle
memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici
della Corte;
2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra
l'altro, l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti,
orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che
formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che
possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni
unite;
3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli
strumenti informatici;
4) di raccolta di materiale e documentazione per
la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale
in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26,
il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un
contingente di 1.000 unita' di personale da inquadrare
nella III area funzionale, fascia economica F1, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere
dall'anno 2023.
28. Agli oneri di cui al comma 27 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 858, primo periodo, le parole: "3.000
unita'" sono sostituite dalle seguenti: "1.820 unita'", le
parole: "1.500 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "900
unita'", le parole: "1.200 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "735 unita'" e le parole: "300 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "185 unita'";
b) al comma 860, la cifra: "119.010.951" e'
sostituita dalla seguente: "72.241.502".».
- Si riportano gli articoli 8 e 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
«Art. 9 (Funzioni). - 1. - 2. (Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. - 7. (Omissis).».
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 582 e 635 del codice
penale, come modificati dal presente decreto:
«Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle
circostanze aggravanti previste negli articoli 583,
583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e
nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi'
d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti
giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace,
per eta' o per infermita'.»
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma, nonche' dal
secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo
625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a
querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto
dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace,
per eta' o per infermita'.».