IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo  per  gli
affari marittimi,  la  pesca  e  l'acquacoltura  e  che  modifica  il
regolamento (UE) 2017/1004; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2473  della  Commissione  del  14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti  per
gli aiuti di Stato  nel  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura»
(C/2023/1598 final); 
  Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice  della
protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione
civile»  relativo  all'attivazione  di  prime  misure  economiche  di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attivita' economiche  e  produttive  direttamente
interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita',
nonche' l'art 44, comma 1, istitutivo  del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva  della
protezione civile); 
  Visto il decreto legislativo n. 29 marzo 2004, n. 102 con cui viene
istituito il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN), con lo  scopo  di
fronteggiare i danni alle produzioni  agricole  e  zootecniche,  alle
strutture  aziendali  agricole,  agli  impianti  produttivi  ed  alle
infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita'  naturali  o
eventi  eccezionali,  alle  condizioni  e  modalita'  previste  dalle
disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato,  entro
i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso; 
  Vista la modifica del decreto  legislativo  n.  102/2004  apportata
dalla  legge  di  bilancio  2024  con  la  quale  e'   stata   estesa
l'operativita' del Fondo di solidarieta' nazionale alle imprese e  ai
consorzi di acquacoltura e della pesca; 
  Vista pertanto la necessita' di dare applicazione alle disposizioni
di cui al Capo  II  del  decreto  legislativo  n.  102/2004,  e  agli
articoli 25 e 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenendo conto
delle normative vigenti in materia di  aiuti  di  Stato  nel  settore
della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che
disciplina gli interventi compensativi ex post dei danni  nelle  aree
agricole colpite da avversita' atmosferiche eccezionali; 
  Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che  ha
adottato il regolamento recante la disciplina  per  il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale
prevede che le informazioni relative agli  aiuti  nel  settore  della
pesca e dell'acquacoltura continuano ad essere contenute nel Registro
aiuti di Stato SIAN; 
  Considerati  gli  eccezionali  eventi  calamitosi,  in  particolare
quelli meteorologici, sempre piu' repentini  ed  intensi,  dovuti  ai
cambiamenti  climatici  che  colpiscono  con  frequente  periodicita'
l'intero territorio italiano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  modalita'  operative  per  la
gestione degli interventi di cui al Fondo di  solidarieta'  nazionale
per  le  imprese  e  i  consorzi  dell'acquacoltura  e  della   pesca
finalizzati  alla  compensazione  e  all'indennizzo  dei  danni  alle
produzioni della pesca e dell'acquacoltura,  nonche'  alle  strutture
aziendali, agli  impianti  produttivi  e  alle  infrastrutture  delle
stesse imprese causati  da  calamita'  naturali  di  cui  al  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono volti  ad  ovviare  ai
danni arrecati dalle calamita' naturali e sono concessi conformemente
a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  49   del
regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento, alle
quali si rinvia per quanto non disciplinato dal presente decreto. 
  2. Per «calamita' naturali» si intendono terremoti, valanghe, frane
e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e  incendi
boschivi di origine naturale. 
  3. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto
e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di
quest'ultimo, salvo nel caso in cui le  norme  del  presente  decreto
siano piu' restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.