IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il
regolamento (UE) 2017/1004;
Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di
aiuti da parte degli Stati membri;
Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per
gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura»
(C/2023/1598 final);
Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della
protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione
civile» relativo all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente
interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita',
nonche' l'art 44, comma 1, istitutivo del Fondo per le emergenze
nazionali (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva della
protezione civile);
Visto il decreto legislativo n. 29 marzo 2004, n. 102 con cui viene
istituito il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN), con lo scopo di
fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle
strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle
infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o
eventi eccezionali, alle condizioni e modalita' previste dalle
disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro
i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;
Vista la modifica del decreto legislativo n. 102/2004 apportata
dalla legge di bilancio 2024 con la quale e' stata estesa
l'operativita' del Fondo di solidarieta' nazionale alle imprese e ai
consorzi di acquacoltura e della pesca;
Vista pertanto la necessita' di dare applicazione alle disposizioni
di cui al Capo II del decreto legislativo n. 102/2004, e agli
articoli 25 e 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenendo conto
delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato nel settore
della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che
disciplina gli interventi compensativi ex post dei danni nelle aree
agricole colpite da avversita' atmosferiche eccezionali;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che ha
adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale
prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore della
pesca e dell'acquacoltura continuano ad essere contenute nel Registro
aiuti di Stato SIAN;
Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare
quelli meteorologici, sempre piu' repentini ed intensi, dovuti ai
cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicita'
l'intero territorio italiano;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative per la
gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarieta' nazionale
per le imprese e i consorzi dell'acquacoltura e della pesca
finalizzati alla compensazione e all'indennizzo dei danni alle
produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonche' alle strutture
aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle
stesse imprese causati da calamita' naturali di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono volti ad ovviare ai
danni arrecati dalle calamita' naturali e sono concessi conformemente
a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 49 del
regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento, alle
quali si rinvia per quanto non disciplinato dal presente decreto.
2. Per «calamita' naturali» si intendono terremoti, valanghe, frane
e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi
boschivi di origine naturale.
3. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto
e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di
quest'ultimo, salvo nel caso in cui le norme del presente decreto
siano piu' restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.