IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004; Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 final); Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione civile» relativo all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita', nonche' l'art 44, comma 1, istitutivo del Fondo per le emergenze nazionali (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile); Visto il decreto legislativo n. 29 marzo 2004, n. 102 con cui viene istituito il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN), con lo scopo di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso; Vista la modifica del decreto legislativo n. 102/2004 apportata dalla legge di bilancio 2024 con la quale e' stata estesa l'operativita' del Fondo di solidarieta' nazionale alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca; Vista pertanto la necessita' di dare applicazione alle disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo n. 102/2004, e agli articoli 25 e 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenendo conto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli interventi compensativi ex post dei danni nelle aree agricole colpite da avversita' atmosferiche eccezionali; Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare quelli meteorologici, sempre piu' repentini ed intensi, dovuti ai cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicita' l'intero territorio italiano; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative per la gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarieta' nazionale per le imprese e i consorzi dell'acquacoltura e della pesca finalizzati alla compensazione e all'indennizzo dei danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonche' alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle stesse imprese causati da calamita' naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono volti ad ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali e sono concessi conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 49 del regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento, alle quali si rinvia per quanto non disciplinato dal presente decreto. 2. Per «calamita' naturali» si intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. 3. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di quest'ultimo, salvo nel caso in cui le norme del presente decreto siano piu' restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.