IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   come
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 7 della Costituzione; 
  Visti i Patti Lateranensi sottoscritti a Roma  l'11  gennaio  1929,
tra il Regno d'Italia e la Santa Sede; 
  Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 5 giugno 1929, n.  130,  recante
la «Esecuzione del trattato,  dei  quattro  allegati  annessi  e  del
concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia,  l'11
febbraio 1929» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,   n.   1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»; 
  Visto  il  regio  decreto  4  giugno   1938,   n.   1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato  e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita' e
negli istituti superiori»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  febbraio  1994,
n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
16 marzo 1994, recante «Approvazione  dell'intesa  Italia-Santa  Sede
per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici»; 
  Vista la convenzione per il riconoscimento  dei  titoli  di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella regione  europea  approvata
in Lisbona l'11 aprile 1997; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 9 maggio  2001,
n. 106, e, in particolare, l'art. 38,  comma  3.2,  secondo  cui  «al
riconoscimento accademico e al  conferimento  del  valore  legale  ai
titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri
e ai titoli  accademici  esteri  conseguiti  nel  settore  artistico,
musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta,
provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane  ai  sensi
dell'art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche  per  i  titoli
conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della convenzione sul
riconoscimento  dei  titoli  di  studio   relativi   all'insegnamento
superiore nella regione europea, fatta a Lisbona  l'11  aprile  1997,
ratificata  ai  sensi  della  citata  legge  n.  148  del  2002.   Il
riconoscimento   accademico   produce   gli   effetti   legali    del
corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei  concorsi  pubblici
per l'accesso al pubblico impiego»; 
  Vista la  legge  11  luglio  2002,  n.  148  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e  in  particolare
l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n.
189, pubblicato il 28 dicembre 2009, n. 300, recante il  «Regolamento
concernente il riconoscimento dei  titoli  di  studio  accademici,  a
norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; 
  Visto l'accordo sottoscritto a Roma il  13  febbraio  2019  tra  la
Repubblica  italiana  e  la  Santa  Sede  per  l'applicazione   della
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei  titoli  di  studio  di
livello universitario nella regione europea e, in particolare ma  non
solo, l'art. 8, comma 2, il quale, al fine di facilitare le procedure
di  riconoscimento,  prevede  la   redazione,   con   l'aggiornamento
periodico, delle tabelle di corrispondenza tra  i  titoli  accademici
dei rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto  dall'art.
1, «in coerenza con i principi della sezione III della Convenzione di
Lisbona, e' fatta salva la competenza delle singole istituzioni della
formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione  superiore
delle parti in merito al riconoscimento dei  cicli,  dei  periodi  di
studio e dei titoli  accademici,  competenza  esercitata  nell'ambito
della propria autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti»; 
  Visto quanto previsto all'art.  8,  comma  4,  del  citato  accordo
sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana  e
la Santa  Sede,  dove  si  prevede  la  promozione  di  «una  stretta
collaborazione tra i  rispettivi  centri  nazionali  di  informazione
stabiliti in applicazione dell'articolo  IX.2  della  Convenzione  di
Lisbona»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2019, n.
63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  il
10 luglio 2019, n. 160, recante «Approvazione dello scambio  di  note
verbali sul riconoscimento  dei  titoli  accademici  pontifici  nelle
discipline ecclesiastiche»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  19
dicembre 2023, n. 1648 recante «M4C1 riforma 1.5 - classi  di  laurea
(milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo  alle  classi  di
laurea»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'universita'  della  ricerca  19
dicembre 2023, n. 1649 recante «M4C1 riforma 1.5 - classi  di  laurea
(milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo  alle  classi  di
laurea magistrale e magistrale a ciclo unico»; 
  Rilevato che il predetto Accordo tra la Repubblica  italiana  e  la
Santa Sede  per  l'applicazione  della  Convenzione  di  Lisbona  sul
riconoscimento dei titoli di studio di  livello  universitario  nella
Regione europea del 13 febbraio 2019 prevede che i titoli  accademici
conferiti  dalle  istituzioni  della  formazione  superiore  italiane
elencati nell'art. 3 del decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.
270, quali la laurea, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca,
e i titoli accademici conferiti dalle  istituzioni  della  formazione
superiore canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede, indicati
negli articoli 6, 9, 45-50 della  Costituzione  Apostolica  Veritatis
Gaudium dell'8  dicembre  2017 -  id  est  baccalaureato,  licenza  e
dottorato - sono riconosciuti ai fini di cui all'art. 1, comma 1, del
suddetto accordo, facilitando  «gli  studenti,  i  ricercatori  ed  i
possessori dei titoli di studio della formazione superiore di  queste
istituzioni nell'accesso all'istruzione superiore, nel  proseguimento
degli studi accademici e  nel  conseguimento  dei  titoli  accademici
nelle rispettive istituzioni di formazione»; 
  Considerato che la Convenzione di Lisbona ha lo scopo  di  favorire
il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di  studio  per
promuovere la mobilita' interuniversitaria e che il riconoscimento di
titoli e percorsi di studio svolti all'estero spetta alle Università
e agli istituti  di  istruzione  universitaria,  non  deve  prevedere
alcuna distinzione basata su lingua,  sesso,  religione  od  opinioni
politiche, deve seguire procedure chiare e trasparenti e  concludersi
in un tempo ragionevole, precisato ex ante; 
  Tenuto conto del parere del Centro di informazione sulla  mobilita'
e le equivalenze accademiche (CIMEA) intervenuto in data 1°  febbraio
2024, dove viene riportato che «nel settore della valutazione  e  del
riconoscimento dei titoli di studio, la corrispondenza tra due titoli
non comporta alcun riconoscimento  formale  e  non  determina  alcuna
espressione   di   effetti   giuridici,   pertanto   una    qualifica
corrispondente ad un'altra rimarra' sempre qualifica estera in Italia
senza  produrre  alcun  effetto  giuridico,  avendo  solo  uno  scopo
comparativo e non di  una  valutazione  collegata  ad  una  specifica
procedura di riconoscimento»; 
  Vista la «richiesta parere in merito alla tabella di corrispondenza
dei titoli rilasciati dalle istituzioni vaticane  rispetto  a  quelli
italiani in revisione dell'Accordo tra la Repubblica  italiana  e  la
Santa Sede  per  l'applicazione  della  Convenzione  di  Lisbona  sul
riconoscimento  dei  titoli  di  studio   relativi   all'insegnamento
superiore nella regione europea»; 
  Visto il parere del Consiglio universitario  nazionale  «in  merito
alla  tabella  di  corrispondenza   dei   titoli   rilasciati   dalle
istituzioni della formazione superiore  appartenenti  al  sistema  di
formazione  superiore  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera   b,
dell'accordo del 13 febbraio 2019, fatto a Roma,  tra  la  Repubblica
italiana e la Santa Sede  per  l'applicazione  della  Convenzione  di
Lisbona  sul  riconoscimento  dei  titoli  di   studio   di   livello
universitario nella regione europea con  i  titoli  rilasciati  dalle
istituzioni della formazione superiore  della  Repubblica  italiana»,
prot. U. 603 del 18  gennaio  2024,  adottato  dall'adunanza  del  16
gennaio 2024; 
  Rilevato  che,  come  evidenziato   dal   Consiglio   universitario
nazionale, il riconoscimento «puo' assumere un valore  generale  solo
se riferito a corsi con piani di studio conformi  a  quelli  presenti
nella tabella, con i relativi risultati di apprendimento»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  titoli  accademici  rilasciati   dalle   istituzioni   della
formazione  superiore  della  Santa  Sede  operanti  in  Italia  sono
riconosciuti corrispondenti nell'ordinamento italiano al  termine  di
piani  di  studio  conformi  a  quanto  previsto  nella  tabella   di
corrispondenza di  titoli  di  primo  e  secondo  ciclo  allegata  al
presente   decreto,   in   relazione   ai   relativi   risultati   di
apprendimento. 
  2. Le  corrispondenze  presenti  nella  tabella  allegata  sono  da
considerarsi collegate esclusivamente ai programmi svolti  presso  le
sole sedi delle istituzioni afferenti al  sistema  della  Santa  Sede
come indicate e  si  riferiscono  a  titoli  rilasciati  a  decorrere
dall'anno accademico 2023/2024. 
  3. Tale corrispondenza tra il sistema della  Santa  Sede  e  quello
italiano dei titoli accademici di primo e secondo ciclo e' effettuata
per le sole finalita' previste dall'art.  1,  comma  1,  dell'accordo
sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana  e
la Santa Sede per l'applicazione della  Convenzione  di  Lisbona  sul
riconoscimento dei titoli di studio di  livello  universitario  nella
regione europea, fatte salve la competenza valutativa e le  decisioni
relative al riconoscimento svolte  dalle  singole  Istituzioni  della
formazione superiore. 
  4. E' demandato ad una intesa tecnica tra la Repubblica italiana  e
la Santa Sede cosi' come previsto all'art. 8,  comma  2,  del  citato
accordo del 13 febbraio 2019, un monitoraggio e  aggiornamento  della
tabella allegata su base annuale svolto  per  la  parte  italiana  da
rappresentanti  del  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca,
acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale. 
  5. Per le procedure e i criteri di  riconoscimento  dei  titoli  di
terzo ciclo rilasciati dai gia' menzionati ordinamenti,  resta  fermo
quanto previsto all'art. 38, comma 3.2, del decreto  legislativo  del
30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 2 della legge 11 luglio  2002,  n.
148.