IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 26;
Visto l'art. 1, comma 458, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che ha
modificato l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Visto l'art. 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» che ha
ulteriormente modificato l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.
91;
Visto l'art. 26, e, in particolare, i commi 6-bis, 6-ter e 12, del
citato decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato dal sopracitato
comma 304 della legge n. 213 del 2023, finalizzati a fronteggiare gli
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche'
dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardi agli appalti
pubblici di lavori;
Visto l'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022,
come modificato dal sopracitato comma 304 della legge n. 213 del
2023, il quale dispone che, per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del medesimo art. 26, «sono utilizzate, anche in termini di
residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementate con una dotazione di
1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700 milioni di euro per
l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce
il limite massimo di spesa»;
Visto l'art. 26, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n.
50 del 2022, il quale prevede che il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti adotti un decreto recante le modalita' di accesso al
Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di definire le modalita' di
richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater dell'art. 26
del decreto-legge n. 50 del 2022, da parte delle stazioni appaltanti,
nel rispetto dei presupposti e delle condizioni ivi previste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative e le
condizioni di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6-quater,
del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (di seguito «Fondo»),
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»).
2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi
previste dall'art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n.
50 del 2022, e in particolare:
agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui all'art. 54
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre
2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro
di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione
compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano
accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50
del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilita'
dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2024;
agli appalti pubblici di lavori, nonche' agli accordi quadro di
lavori di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.a. e
degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della Parte II
del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle
attivita' previste nel citato Capo I e qualora non applichino i
prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati
e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'art. 26,
comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;
ai contratti affidati a contraente generale dalle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere
siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento
del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al
31 dicembre 2024.