IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e
da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe
al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso,
compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili
con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalita' per
l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione
o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la
dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi,
l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze
concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse
finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle
regioni l'erogazione degli aiuti;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa
agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Visti, in particolare, l'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2472,
concernente le «Condizioni per l'esenzione», e l'articolo 26
riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della
prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni
causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e in particolare
l'articolo 11 recante «Misure urgenti per le produzioni viticole», ai
sensi del quale sono state previste risorse pari ad euro 7.000.000,00
a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di
peronospora (Plasmopara viticola) e che non beneficiavano di
risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi
mutualistici;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, l'espletamento delle attivita' di
controllo sulle superfici e' assegnato all'AGEA - Agenzia per le
erogazioni in agricoltura;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 690595, che
disciplina la gestione dei fondi destinati all'emergenza di cui al
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il quale sono state approvate
alcune disposizioni applicative della misura, tra cui
l'individuazione di Agea quale organismo preposto al ricevimento,
all'istruttoria delle domande presentate ed alla predisposizione
dell'elenco dei beneficiari per regione, nell'ambito del sistema
informativo agricolo nazionale SIAN;
Esaminata la proposta della Regione Marche di declaratoria degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
infezioni di peronospora (Plasmopara Viticola) a carico delle
produzioni di uva dal 1° maggio al 15 giugno 2023 nelle Province di
Ascoli Piceno, Ancona, Macerata, Pesaro e Urbino, Fermo;
Dato atto alla Regione Marche di aver effettuato i necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente
richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di
eccezionalita' di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 102/2004;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Marche di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di uva;
Decreta:
Art. 1
Declaratoria del carattere di eccezionalita'
delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola)
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' delle
infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nelle sottoindicate
province e nei sottoelencati territori agricoli per i danni causati
alle produzioni di uva, in cui possono trovare applicazione le
specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, con le modalita' previste dal decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136:
Ascoli Piceno:
infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio
2023 al 15 giugno 2023;
provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c),
d) nel territorio dei Comuni di: Acquasanta Terme, Acquaviva Picena,
Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai,
Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano,
Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano,
Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche,
Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Monteprandone, Offida,
Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto,
Spinetoli, Venarotta;
Ancona:
infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio
2023 al 15 giugno 2023;
provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c),
d) nell'intero territorio provinciale;
Macerata:
infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio
2023 al 15 giugno 2023;
provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c),
d) nel territorio dei Comuni di: Apiro, Appignano, Belforte del
Chienti, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone,
Castelraimondo, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano,
Corridonia, Esanatoglia, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata,
Matelica, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino,
Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Penna
San Giovanni, Petriolo, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto
Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio,
San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Serrapetrona, Tolentino,
Treia, Urbisaglia;
Pesaro Urbino:
infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio
2023 al 15 giugno 2023;
provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c),
d) nel territorio dei Comuni di: Acqualagna, Cartoceto, Colli al
Metauro, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare,
Fermignano, Gradara, Isola del Piano, Macerata Feltria, Mombaroccio,
Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Montefelcino,
Montelabbate, Pergola, Pesaro, Petriano, San Costanzo, San Lorenzo in
Campo, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro Auditore,
Serra Sant'Abbondio, Tavullia, Terre Roveresche, Urbino, Vallefoglia;
Fermo:
infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio
2023 al 15 giugno 2023;
provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c),
d) nel territorio dei Comuni di: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno,
Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina,
Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico,
Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli,
Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio,
Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano,
Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo,
Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a
mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Torre San Patrizio.