Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di
votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento
delle elezioni europee, regionali e amministrative
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e
referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle gia'
indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica,
dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7
alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera
a), del presente articolo.
2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di
votazione si svolgono nella giornata di sabato, ((dalle ore 15 alle
ore 23)) e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle
elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli
delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le
elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali,
anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre
consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti
disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente
articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni
elettorali:
a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di
sabato, ((dalle ore 15 alle ore 23)), e nella giornata di domenica,
dalle ore 7 alle ore 23;
b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali,
si considera giorno della votazione quello della domenica;
c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle
operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente
costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare
le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di
autenticazione delle schede;
d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di
riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle
operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei
presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a
statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e
circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo, dando
la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e
passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le
elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;
e) l'entita' degli onorari fissi forfetari spettanti ai
componenti degli uffici elettorali di sezione e' determinata ai sensi
dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal
presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma,
della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1,
comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n.
147.
4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle
operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di
sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23
aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui
all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per
cento.
((4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per
effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei
propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo
all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto
nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle
elezioni provinciali e' differito al 29 settembre 2024. Fino al
rinnovo degli organi di cui al presente comma e' prorogata la durata
del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso
di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il
termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province
non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 399 dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-Legge di stabilita' 2014):
«399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione
in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie
si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7
alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo
comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma,
lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976,
n. 240, la parola: "martedi'" e' sostituita dalla seguente:
"lunedi'"; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del
citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: "martedi'
successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite
dalle seguenti: "lunedi' successivo, con inizio alle ore
14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del
martedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del
lunedi'" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro le
ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e
le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle
seguenti: "entro le ore 10 del martedi'".»
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
giugno 1957, n. 139, S.O.:
«Art. 30 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L.
16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a),
13, n. 5, e 14, comma 2°). - Nelle ore antimeridiane del
giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far
consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di
sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per
l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno
dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono
degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei
candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a
disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono
essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista,
ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione
sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione
delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per
l'espressione del voto.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo
1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti
gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede
e delle urne per la votazione):
«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al
presidente dell'ufficio elettorale di sezione e'
corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un
onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al
trattamento di missione, se dovuto, nella misura
corrispondente a quella che spetta ai dirigenti
dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario
dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha
sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario
fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente
alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi
1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di
euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu'
consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi
fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale
di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il
numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi
giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.»
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 17, nono
comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei
termini e semplificazione del procedimento elettorale):
«Art. 9. - Per le sezioni elettorali, nella cui
circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno
100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di
custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti
viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la
votazione, da uno speciale seggio, composto da un
presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita'
stabilite per tali nomine.
La costituzione di tale seggio speciale deve essere
effettuata il giorno che precede le elezioni
contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale
di sezione.
Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario
del seggio.
Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di
lista o dei gruppi di candidati, designati presso la
sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e
la segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota in
apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
I compiti del seggio, costituito a norma del presente
articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del
voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le
schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu'
elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per
essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne
destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero
con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposita lista.
Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori
eventualmente assenti o impediti, si procede con le
modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e
dei componenti dei seggi normali.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta
del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina.
Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti
letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto
con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi
diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione
elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il
secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i
detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo
speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la
sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di
detenzione ed una sezione contigua.»
«Art. 17. - Omissis
L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune,
fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti
dei seggi, e' stabilito con decreto del Ministero
dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio,
con distinti parametri per sezione elettorale e per
elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per
cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i
comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono
maggiorate del 40 per cento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 79, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni):
«Omissis. - 79. In sede di prima applicazione della
presente legge, l'elezione del presidente della provincia e
del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e'
indetta e si svolge:
a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui
organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera
a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del
mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato
degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva
rappresentativita' degli organi eletti, anche con
riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena
corrispondenza ai territori nonche' un ampliamento dei
soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali
appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale,
eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle
elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero
essere tali da far superare la soglia del 50 per cento
degli aventi diritto al voto, il termine e' differito al
quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima
proclamazione degli eletti.
Omissis.»