IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023,  n.  11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2023, n.  212,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17; 
  Visto il comunicato ISTAT del 1° marzo 2024 che ha rilevato come il
consolidamento delle informazioni alla base della stima  della  spesa
connessa al credito  d'imposta  Superbonus  e  bonus  facciate  abbia
contribuito a  determinare  una  revisione  al  rialzo  del  rapporto
deficit/PIL per gli anni 2021 e 2022; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
ulteriori e piu' incisive misure per la tutela della finanza pubblica
nel settore delle agevolazioni  fiscali  in  materia  edilizia  e  di
efficienza energetica; 
  Ritenuta, in particolare, la necessita' e  l'urgenza  di  prevedere
misure volte a rivedere la  disciplina  relativa  alle  modalita'  di
fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con  riferimento
alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in  fattura
in luogo delle detrazioni fiscali; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prevedere misure  urgenti  in
materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti  a
carico del contribuente e ad assicurare  il  corretto  ed  efficiente
funzionamento dell'amministrazione finanziaria; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure in favore  di
territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonche' di
prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente
incremento di flussi turistici  nel  territorio  nazionale  in  vista
delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 marzo 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla disciplina in materia di opzioni 
       per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  16  febbraio  2023,  n.  11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  aprile  2023,  n.  38,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo del comma 3-bis e' soppresso; 
    b) dopo il comma 3-ter e'  inserito  il  seguente:  «3-ter.1.  Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  agli  interventi  di
cui  all'articolo  119,  commi   1-ter,   4-ter   e   4-quater,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili
danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi
il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite di 400  milioni  di  euro
per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi
il 6 aprile 2009. Il  Commissario  straordinario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio  2023,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge  10  marzo  2023,  n.  21,
assicura  il  rispetto  del  limite  di   spesa,   verificandone   il
raggiungimento ai fini della  sospensione  della  deroga  di  cui  al
presente comma, anche  avvalendosi  dei  dati  resi  disponibili  sul
Portale  nazionale  delle  classificazioni   sismiche   gestito   dal
Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri.»; 
    c) il comma 3-quater e' soppresso. 
  2. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  3-bis,  primo
periodo,  del  citato  decreto-legge  n.  11  del  2023,  in   vigore
anteriormente alle modifiche apportate dal  comma  1,  continuano  ad
applicarsi alle spese sostenute in relazione agli  interventi  per  i
quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del  presente
decreto: 
    a)  risulti  presentata  la  comunicazione   di   inizio   lavori
asseverata (CILA) ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  13-ter,  del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati
ai  sensi  del  medesimo  articolo  119  e  sono  diversi  da  quelli
effettuati dai condomini; 
    b) risulti adottata la  delibera  assembleare  che  ha  approvato
l'esecuzione dei lavori e  risulti  presentata  la  comunicazione  di
inizio lavori asseverata (CILA) ai  sensi  dell'articolo  119,  comma
13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020,  se  gli  interventi
sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e  sono  effettuati
dai condomini; 
    c) risulti presentata l'istanza  per  l'acquisizione  del  titolo
abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi  dell'articolo
119  del  citato  decreto-legge  n.  34  del  2020  e  comportano  la
demolizione e la ricostruzione degli edifici; 
    d) risulti presentata la richiesta del  titolo  abilitativo,  ove
necessario, se gli interventi sono diversi  da  quelli  agevolati  ai
sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
    e) siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i  lavori
non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo  vincolante
tra le parti per la fornitura dei beni  e  dei  servizi  oggetto  dei
lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se  gli  interventi
sono diversi da quelli  agevolati  ai  sensi  dell'articolo  119  del
citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non e'  prevista
la presentazione di un titolo abilitativo. 
  3. Le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  3-quater,  del
citato decreto-legge n. 11 del 2023,  in  vigore  anteriormente  alle
modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle  spese
sostenute in relazione agli interventi di  cui  al  previgente  comma
3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da
quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2, per  i  quali
in data antecedente a  quella  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sussistano le condizioni di  cui  al  comma  2  o  sia  stata
presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. 
  4. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  1-bis,  secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 11 del  2023,  si  applicano  in
relazione alle spese sostenute fino alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi
alle  spese  sostenute  successivamente  a  tale  data  soltanto   in
relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto: 
    a) risulti presentata la richiesta del  titolo  abilitativo,  ove
necessario; 
    b) siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i  lavori
non siano ancora  iniziati,  sia  gia'  stato  stipulato  un  accordo
vincolante tra le parti per la  fornitura  dei  beni  e  dei  servizi
oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se  per
gli  interventi  non  e'  prevista  la  presentazione  di  un  titolo
abilitativo. 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,  del  citato
decreto-legge n. 11  del  2023,  non  si  applicano  agli  interventi
contemplati al comma 2, lettere a), b) e  c),  primo  periodo,  e  al
comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i  quali,  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non  e'  stata
sostenuta alcuna spesa,  documentata  da  fattura,  per  lavori  gia'
effettuati.