IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 2594 del
19 aprile 2021, recante «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalita' regionale 2022-2027»;
Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del
2 dicembre 2021, recante l'approvazione della Carta degli aiuti a
finalita' regionale per l'Italia relativo al periodo 1º gennaio 2022
- 31 dicembre 2027;
Vista la decisione della Commissione europea C(2022)1545 final, del
18 marzo 2022, recante l'approvazione della modifica della Carta
degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia relativo al periodo 1º
gennaio 2022 - 31 dicembre 2027;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli
aiuti di Stato;
Visto l'articolo 1, commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis, della legge
27 dicembre 2017, n. 205;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 65, della predetta
legge, nella parte in cui prevede che: «con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il
sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» siano «disciplinate le
procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le
modalita' di funzionamento e di organizzazione», nonche' siano
«definite le condizioni per l'applicazione delle misure di
semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi
1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e, in
particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in
particolare, l'articolo 16, comma 2-bis, lettera a);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022 n. 79;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022 di conferimento di incarichi ai Ministri senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
novembre 2022 di «Conferimento dell'incarico per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Ministro senza
portafoglio on. Raffaele Fitto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, recante la delega di funzioni al Ministro on. Raffaele
Fitto;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella
seduta del 21 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 01417/2023, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5
dicembre 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo Mantovano,
e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui
all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «ZLS»: la Zona Logistica Semplificata di cui all'articolo 1,
comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di seguito: legge n.
205 del 2017;
b) «Area portuale»: un'area portuale con le caratteristiche
stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE (TEN T);
c) «Piano di sviluppo strategico ZLS»: il Piano di cui
all'articolo 1, comma 63, ultimo periodo della legge n. 205 del 2017;
d) «Consorzi di sviluppo industriale»: i consorzi di cui
all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero quelli
costituiti ai sensi della legislazione delle regioni a statuto
speciale;
e) «Carta degli aiuti di stato a finalita' regionale»: la Carta
degli aiuti a finalita' regionale dell'Italia per il periodo dal 1º
gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della
Commissione europea C(2021) 8655 finale del 2 dicembre 2021 e sue
successive modificazioni.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno
2014, n. L 187.
- La comunicazione della Commissione europea C(2021)
2594 del 19 aprile 2021, recante «Orientamenti in materia
di aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027», e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2021, n. C 153/1.
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di
Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, recante Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.»
- Si riportano i commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302, S.O.:
«61. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree
portuali delle regioni piu' sviluppate, cosi' come
individuate dalla normativa europea, ammissibili alle
deroghe previste dall'art. 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' prevista
l'istituzione della Zona logistica semplificata.
62. La Zona logistica semplificata puo' essere
istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero
massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
regioni sia presente almeno un'area portuale con le
caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
Qualora in una regione ricadano piu' Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali
siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad
istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui
ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e
retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale
che abbia scali in regioni differenti.
63. La Zona logistica semplificata e' istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta della regione interessata, per
una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un
massimo di ulteriori sette anni. La proposta e' corredata
di un piano di sviluppo strategico, specificando la
delimitazione delle zone interessate in coerenza con le
zone portuali.
64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che
operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle
agevolazioni e semplificazioni di cui all'art. 5, commi 1,
2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a
finalita' regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate istituite
ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano
applicazione le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 91 del 2017.
65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinate le procedure di istituzione delle Zone
logistiche semplificate, le modalita' di funzionamento e di
organizzazione, nonche' sono definite le condizioni per
l'applicazione delle misure di semplificazione previste
dall'art. 5 e dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla
data di entrata in vigore del predetto decreto, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
alla procedura di istituzione delle Zone economiche
speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati
in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui
all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»
- Si riporta l'art. 7 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, recante Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2018, n. 226:
«Art. 7 (Zona logistica semplificata - Porto e
Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento). -
1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente
all'evento e per favorire la ripresa delle attivita'
economiche colpite, direttamente o indirettamente,
dall'evento, e' istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 62,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica
Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i
territori portuali e retroportuali del Comune di Genova,
fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata
Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo
Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento,
Melzo e Vado Ligure, nonche', ai soli fini delle
semplificazioni di cui al comma 2, agli ulteriori siti
retroportuali individuati con le modalita' di cui al comma
1-bis.
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, su proposta
delle regioni interessate, possono essere individuati
ulteriori siti retroportuali. La proposta e' corredata di
un piano di sviluppo strategico che specifica la
delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le
zone portuali.
2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica
Semplificata - Porto e Retroporto di Genova si applicano le
procedure semplificate di cui all'art. 5, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una
quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita'
di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello
Spazio economico europeo, costituite in forma di societa'
di capitali, ivi comprese le societa' cooperative, e agli
utenti di servizi di trasporto ferroviario che
commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15
agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato
con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo
logistico e portuale di Genova e' concesso, per l'anno
2018, il contributo previsto dall'art. 1, commi 648 e 649,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino alla misura
doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel
limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 1230, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2-ter. Al fine di garantire l'operativita' portuale
anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di
navettamento ovvero di treni completi, alternativi al
trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di
cui al comma 1, e' previsto, per la durata di tredici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri
connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un
contributo nel limite massimo di euro 4 per
treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi
ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come
definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma
1 dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio
2017, n. 125. Il contributo non e' cumulabile con altri
contributi di sostegno all'intermodalita' ferroviaria
previsti da altre norme vigenti. Le modalita' per
l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri
delle attivita' di manovra derivanti, a parita' di
infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del
numero dei treni completi con origine e destinazione nel
bacino di Genova Sampierdarena, e' riconosciuto al
concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un contributo nel limite massimo di
200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le
10 unita'. Le modalita' di rendicontazione e di
attribuzione del contributo sono definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter,
pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per
l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater,
pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per
l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del
bilancio dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno
2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019.
2-sexies. I contributi di cui al presente articolo
sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli
aiuti di Stato.»
- Si riporta l'art. 16, comma 2-bis), lettera a), del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
settembre 2021, n. 217:
«Art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
Commissari straordinari). - ... omissis ...
2-bis. All'art. 7 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche', ai soli fini delle semplificazioni di
cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali
individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis";
... omissis ...»
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264.
- Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100.
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2023, n. 47.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 ottobre 2022, recante Conferimento di incarichi ai
Ministri senza portafoglio, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2022, n. 250.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 novembre 2022, recante Conferimento dell'incarico per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR al Ministro senza portafoglio on. Raffaele Fitto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2022, n.
268.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 novembre 2022, recante Delega di funzioni al Ministro
on. Raffaele Fitto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 novembre 2022, n. 276.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 ottobre 2022, recante Delega al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente
Alfredo Mantovano, per la firma dei decreti, degli atti e
dei provvedimenti di competenza del Presidente del
Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che
richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei
ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui
all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2022, n.
255.
- Si riporta l'art. 5 della legge 23-8-1988 n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella
Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo
e ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui
alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone,
direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente
delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le
leggi per la promulgazione; in seguito, alla deliberazione
del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle
leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta
deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che
hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro
proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11
marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficacia degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare
che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro
attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla
legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di
Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto,
l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il
compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di
studio e di lavoro composti in modo da assicurare la
presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo
relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza
e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee, cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo;
b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultralarga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita
le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.»
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 62 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante il
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- La decisione n. 661/2010/UE (TEN T) del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante gli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti (rifusione) (Testo rilevante ai
fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 agosto 2010,
n. L 204.
- Per il testo del comma 63 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 5
ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese):
«Art. 36 (Sistemi produttivi locali, distretti
industriali e consorzi di sviluppo industriale). - 1. Si
definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi
omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di
imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e
da una peculiare organizzazione interna.
2. Si definiscono distretti industriali i sistemi
produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una
elevata concentrazione di imprese industriali nonche' dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
individuazione dei sistemi produttivi locali nonche' al
finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei
sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici
o privati.
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai
sensi della vigente legislazione nazionale e regionale,
sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto
il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma
4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali
attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie
per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei
settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo
realizzano e gestiscono, in collaborazione con le
associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per
l'industria, rustici industriali, servizi reali alle
imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e
intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio
sociale connesso alla produzione industriale».