IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare l'articolo 15 della
predetta legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri
direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di
giochi pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 25 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, della salute e per lo sport e
i giovani;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono il quadro
regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici
ammessi in Italia.
2. Ai fini del comma 1, il presente decreto reca il riordino, anche
attraverso una loro raccolta sistematica e organica, delle
disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici
ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a
distanza. Le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in
Italia raccolti attraverso rete fisica sono contenute in un
successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una
apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, regioni e enti
locali.
3. E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto la
disciplina delle case da gioco che resta quella contenuta nelle
disposizioni vigenti che le riguardano.
4. Restano ferme le competenze del Ministero dell'interno in
materia di giochi pubblici ai fini della tutela dell'ordine e
sicurezza pubblici.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n.
111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189,
e' il seguente:
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per il
riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi
pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino
delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici,
fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici
fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale
garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della
sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi
pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui
giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative
finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu'
vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco
d'azzardo e il gioco minorile, quali:
1) diminuzione dei limiti di giocata e di
vincita;
2) obbligo della formazione continua dei gestori
e degli esercenti;
3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione
dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al
quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere
esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi
con vincita in denaro;
4) previsione di caratteristiche minime che
devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre
il gioco;
5) certificazione di ciascun apparecchio, con
passaggio graduale, tenendo conto del periodo di
ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi
che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti
parte di sistemi di gioco non alterabili;
6) divieto di raccogliere gioco su competizioni
sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
di anni diciotto;
7) impiego di forme di comunicazione del gioco
legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu'
vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione
tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla
pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi
fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente
procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa
offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite
selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
agli investitori la prevedibilita' nel tempo della
dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio
nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi
sensibili uniformemente individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a
distanza sia in luoghi fisici, al fine della
razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e
progressiva concentrazione della raccolta del gioco in
ambienti sicuri e controllati, con contestuale
identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di
relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei
concessionari della raccolta del gioco a distanza possano,
sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi
fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente
accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco
a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e
delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali
nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita'
dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono
il controllo o partecipano al capitale delle societa'
concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi
esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause
di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare
per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di
societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che
detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi
pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di
dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente
partecipante; individuazione di limiti massimi di
concentrazione, per ciascun concessionario e relativi
soggetti proprietari o controllanti, della gestione di
luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner
contrattuali dei concessionari, in analogia con la
disciplina del subappalto di opere e forniture alla
pubblica amministrazione, intendendo per "partner
contrattuali" tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella
cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori,
gli installatori di apparecchiature e strumenti di
qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto
"trasporto valori");
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e
sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla
lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi
forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie
di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le
discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la
gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto
concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se
derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,
riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di
legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della
Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie
imponibili, i soggetti passivi e la misura massima
dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto
amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del
contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva
approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di
prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il
riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo
espressamente quello di natura tributaria, in funzione
delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di
armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso
riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
nonche' le percentuali destinate a vincita (payout);
adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di
rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
durata delle concessioni attribuite a seguito di gare
pubbliche e previsione di specifici obblighi di
investimenti periodici da parte dei concessionari per la
sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone
pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per
l'intero territorio nazionale in materia di titoli
abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di
autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di
partecipazione dei comuni alla pianificazione e
all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga
conto di parametri di distanza da luoghi sensibili
determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
di vendita in cui si esercita come attivita' principale
l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi,
nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della
definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine
e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle
discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello
locale, in quanto compatibili con i principi delle norme
adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina
riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi,
nonche' simmetrica nullita' assoluta di tali titoli se
rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli
pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la
dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di
gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme
restando le competenze del Ministero dell'interno in
materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo
unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e
dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una
maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro
evasione o elusione, nonche' delle altre violazioni in
materia, comprese quelle concernenti il rapporto
concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio,
penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia
dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate
per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore,
specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in
materia di qualificazione degli organismi di certificazione
degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonche'
della disciplina riguardante le responsabilita' di tali
organismi e quelle dei concessionari per i casi di
certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di
apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino
della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e
delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei
produttori o dei distributori di programmi informatici per
la gestione delle attivita' di gioco e della relativa
raccolta;
o) definizione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, di piani
annuali di controlli volti al contrasto della pratica del
gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non
conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
gioco lecito;
p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione e
cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati
concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la
spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi
tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul
settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni
anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati
economici della gestione e sui progressi in materia di
tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».