Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 2, 3, 32, 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione;
Visto l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia e, in particolare, la Missione 1
(Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo) -
Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA)
Investimento 1.7.2 (Centri di facilitazione digitale); la Missione 5
(Inclusione e coesione) - Componente 2 (Infrastrutture sociali,
famiglie, comunita' e terzo settore); la Missione 6 (Salute) -
Componente 1 (Reti di prossimita', strutture e telemedicina per
l'assistenza sanitaria territoriale) - Investimento 1.2 - (Casa come
primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina) -
Subinvestimento 1.2.3 (Telemedicina per un migliore supporto ai
pazienti cronici);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in
materia di politiche in favore delle persone anziane» e, in
particolare, gli articoli 3, 4 e 5;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili»;
Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e, in
particolare, gli articoli 3 e 8;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante
«Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'articolo 16;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 128, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 46,
comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» e, in particolare, l'articolo
8, comma 6;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, l'articolo 101;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
«Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30»;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»
e, in particolare, l'articolo 19, comma 2;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 1250, 1251
e 1252;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante
«Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di
indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma
dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e, in
particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante
«Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province»;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante
«Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183» e, in
particolare, gli articoli da 1 a 8, concernenti il riordino
dell'Istituto superiore di sanita', e gli articoli da 17 a 19
concernenti il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in
particolare, l'articolo 12;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante
«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare,
l'articolo 27;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'» e, in particolare, gli articoli 22, comma 1, 23, comma
2, e 24;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'» e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo
1, comma 139 e commi da 159 a 170 e 592;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo
1, commi 792 e 793, lettera d);
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo
1, comma 209;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali»;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77,
recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per
lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario
nazionale»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema
informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
22 ottobre 2021, recante «Adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e riparto
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
25 gennaio 2022, recante «Individuazione delle unita' organizzative
di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato
generale e delle Direzioni generali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022 e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno
2023, recante «Individuazione dell'attivita' e della composizione del
Comitato interministeriale per le politiche in favore della
popolazione anziana» e, in particolare, l'articolo 1;
Viste le linee guida «Integrated Care for Older People»
dell'Organizzazione mondiale della sanita', pubblicate nell'anno
2017;
Visto il Piano di azione globale sulle risposte di salute pubblica
alla demenza 2017-2025 - «Global action plan on dementia»
dell'Organizzazione mondiale della sanita', pubblicato nell'anno
2017);
Visto il Piano di azione sulla vecchiaia in salute 2021-2030 -
«Decade of Healthy Aging: Plan for Action 2021-2030», adottato con
risoluzione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite dell'8 dicembre 2020;
Visto il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione
sociale nella riunione del 28 luglio 2021;
Visto il Piano nazionale per la non autosufficienza, adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni, del 7 settembre 2022, sulla strategia europea per
l'assistenza (COM (2022) 440 final);
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, dell'8
dicembre 2022, relativa all'accesso ad un'assistenza a lungo termine
di alta qualita' e a prezzi accessibili (2022/C 476/01);
Vista la guida per lo sviluppo di programmi nazionali per citta' e
comunita' amichevoli per la vecchiaia - «National programmes for
age-friendly cities and communities. A guide» dell'Organizzazione
mondiale della sanita', pubblicata nell'anno 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la mancata intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 29 febbraio 2024;
Vista la deliberazione motivata adottata nella riunione del
Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 marzo 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa, per le disabilita', per la famiglia, la
natalita' e le pari opportunita', per lo sport e i giovani, per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli
affari regionali e le autonomie, dell'universita' e della ricerca,
dell'istruzione e del merito, del turismo, della cultura,
dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto reca disposizioni volte a promuovere la
dignita' e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo
e la prevenzione della fragilita' della popolazione anziana, anche
attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a
strumenti di sanita' preventiva e di telemedicina a domicilio, il
contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva,
la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior
cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing
intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e
di turismo lento, nonche' volte a riordinare, semplificare,
coordinare e rendere piu' efficaci le attivita' di assistenza
sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non
autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino
delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilita'
economica e la flessibilita' dei servizi di cura e assistenza a lungo
termine per le persone anziane e per le persone anziane non
autosufficienti.