art. 1
 
Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
15 marzo 2024,  n.  29,  corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo
1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli  articoli  2,  3,  32,  76  e  87,  quinto  comma,  della
Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione; 
  Visto  l'articolo  25  della   Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa
e  la  resilienza  dell'Italia  e,  in  particolare,  la  Missione  1
(Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo)  -
Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione  e  sicurezza  nella  PA)
Investimento 1.7.2 (Centri di facilitazione digitale); la Missione  5
(Inclusione e  coesione)  -  Componente  2  (Infrastrutture  sociali,
famiglie, comunita' e  terzo  settore);  la  Missione  6  (Salute)  -
Componente 1 (Reti  di  prossimita',  strutture  e  telemedicina  per
l'assistenza sanitaria territoriale) - Investimento 1.2 - (Casa  come
primo  luogo  di  cura,  assistenza  domiciliare  e  telemedicina)  -
Subinvestimento 1.2.3  (Telemedicina  per  un  migliore  supporto  ai
pazienti cronici); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in
materia  di  politiche  in  favore  delle  persone  anziane»  e,   in
particolare, gli articoli 3, 4 e 5; 
  Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in  favore  dei
mutilati ed invalidi civili»; 
  Vista la legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  recante  «Indennita'  di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali»  e,  in
particolare, gli articoli 3 e 8; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  1997,  n.  422,  recante
«Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e  compiti
in materia di trasporto pubblico locale,  a  norma  dell'articolo  4,
comma 4, della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in  particolare,
l'articolo 16; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 128, comma 2; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,  l'articolo  46,
comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n.  131,  recante  «Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» e, in  particolare,  l'articolo
8, comma 6; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, l'articolo 101; 
  Visto il decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124,  recante
«Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di  previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14  febbraio
2003, n. 30»; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2006,   n.   248,   recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»
e, in particolare, l'articolo 19, comma 2; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 1250,  1251
e 1252; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto il decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,  recante
«Individuazione di nuovi servizi erogati dalle  farmacie  nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia  di
indennita' di residenza per i titolari di farmacie  rurali,  a  norma
dell'articolo  11  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69»   e,   in
particolare, l'articolo 1; 
  Vista la legge 15 marzo 2010,  n.  38,  recante  «Disposizioni  per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»; 
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  2010,  n.  216,  recante
«Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,  recante
«Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della  salute,  a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre  2010,  n.  183»  e,  in
particolare,  gli  articoli  da  1  a  8,  concernenti  il   riordino
dell'Istituto superiore di  sanita',  e  gli  articoli  da  17  a  19
concernenti il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»   e,   in
particolare, l'articolo 12; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'articolo 5; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,   recante
«Istituzione e disciplina del servizio  civile  universale,  a  norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo»  e,  in   particolare,
l'articolo 27; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in  materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'» e, in particolare, gli articoli 22, comma 1, 23, comma
2, e 24; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 139 e commi da 159 a 170 e 592; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 792 e 793, lettera d); 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 209; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento  concernente  modifiche  al
regolamento di  organizzazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022,  n.  77,
recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per
lo  sviluppo  dell'assistenza  territoriale  nel  Servizio  sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del  sistema
informativo  per  il   monitoraggio   dell'assistenza   domiciliare»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
22 ottobre 2021, recante «Adozione dei  Capitoli  1  e  2  del  Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e  riparto
delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche   sociali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
25 gennaio 2022, recante «Individuazione delle  unita'  organizzative
di livello dirigenziale non  generale  nell'ambito  del  Segretariato
generale e  delle  Direzioni  generali»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022 e, in particolare, l'articolo 10; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno
2023, recante «Individuazione dell'attivita' e della composizione del
Comitato  interministeriale  per  le  politiche   in   favore   della
popolazione anziana» e, in particolare, l'articolo 1; 
  Viste  le  linee  guida  «Integrated   Care   for   Older   People»
dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita',  pubblicate  nell'anno
2017; 
  Visto il Piano di azione globale sulle risposte di salute  pubblica
alla  demenza  2017-2025  -  «Global   action   plan   on   dementia»
dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita',  pubblicato  nell'anno
2017); 
  Visto il Piano di azione sulla  vecchiaia  in  salute  2021-2030  -
«Decade of Healthy Aging: Plan for Action  2021-2030»,  adottato  con
risoluzione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite dell'8 dicembre 2020; 
  Visto il Piano nazionale degli interventi  e  dei  servizi  sociali
2021-2023, approvato dalla Rete della  protezione  e  dell'inclusione
sociale nella riunione del 28 luglio 2021; 
  Visto il Piano nazionale per la non autosufficienza,  adottato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  3  ottobre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  al  Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al  Comitato
delle regioni, del 7 settembre  2022,  sulla  strategia  europea  per
l'assistenza (COM (2022) 440 final); 
  Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea,  dell'8
dicembre 2022, relativa all'accesso ad un'assistenza a lungo  termine
di alta qualita' e a prezzi accessibili (2022/C 476/01); 
  Vista la guida per lo sviluppo di programmi nazionali per citta'  e
comunita' amichevoli per la  vecchiaia  -  «National  programmes  for
age-friendly cities and  communities.  A  guide»  dell'Organizzazione
mondiale della sanita', pubblicata nell'anno 2023; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la mancata intesa in sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 29 febbraio 2024; 
  Vista  la  deliberazione  motivata  adottata  nella  riunione   del
Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2024, ai sensi dell'articolo  3,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 marzo 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della salute e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,   di   concerto   con   i   Ministri   dell'interno,   delle
infrastrutture e dei trasporti, per le  riforme  istituzionali  e  la
semplificazione normativa, per le disabilita', per  la  famiglia,  la
natalita' e le pari opportunita', per lo sport e i giovani,  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,  per  gli
affari regionali e le autonomie, dell'universita'  e  della  ricerca,
dell'istruzione  e  del   merito,   del   turismo,   della   cultura,
dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto reca  disposizioni  volte  a  promuovere  la
dignita' e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo
e la prevenzione della fragilita' della  popolazione  anziana,  anche
attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata,  a
strumenti di sanita' preventiva e di  telemedicina  a  domicilio,  il
contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva,
la coabitazione solidale domiciliare per le persone  anziane  (senior
cohousing)   e   la   coabitazione   intergenerazionale    (cohousing
intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere  e
di  turismo  lento,  nonche'  volte   a   riordinare,   semplificare,
coordinare  e  rendere  piu'  efficaci  le  attivita'  di  assistenza
sociale, sanitaria  e  sociosanitaria  per  le  persone  anziane  non
autosufficienti, anche attraverso  il  coordinamento  e  il  riordino
delle  risorse  disponibili,  e  ad  assicurare   la   sostenibilita'
economica e la flessibilita' dei servizi di cura e assistenza a lungo
termine  per  le  persone  anziane  e  per  le  persone  anziane  non
autosufficienti.