IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
 
                       IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 31  agosto  1998,
n. 394,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito  con
modificazioni dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,  e,  in  particolare,
l'art. 6-quinquies; 
  Ravvisata la necessita', nel caso di ingresso in Italia per  lavoro
dei nomadi digitali e dei lavoratori da  remoto,  di  procedere  alla
definizione delle modalita' e  dei  requisiti  per  il  rilascio  del
permesso  di  soggiorno,  nonche'  delle  categorie   di   lavoratori
altamente qualificati che possono beneficiare del  relativo  permesso
di soggiorno, dei limiti minimi di reddito del  richiedente  e  delle
modalita' necessarie per la  verifica  dell'attivita'  lavorativa  da
svolgere; 
  Considerato  che  la  disciplina  degli  ingressi   di   lavoratori
altamente qualificati sul territorio nazionale e' gia' prevista dalla
normativa  vigente  di  cui  agli  articoli  27-quater  («Ingresso  e
soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della  Carta
blu  UE»)  e  27-quinquies  («Ingresso  e  soggiorno  nell'ambito  di
trasferimenti intra-societari») del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  fissa  le  modalita'  e  i  requisiti  per
l'ingresso ed il rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  nonche'  le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare
del relativo permesso di soggiorno e definisce  i  limiti  minimi  di
reddito del richiedente e le modalita'  necessarie  per  la  verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano  ai  cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  di  seguito  indicati
come  stranieri,  che  svolgono  un'attivita'  lavorativa   altamente
qualificata  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici   che
consentono  di  lavorare  da  remoto,  in  via  autonoma  ovvero  per
un'impresa anche non residente nel territorio nazionale. Fatta  salva
l'ipotesi di ingresso prevista per i lavoratori altamente qualificati
dagli articoli 27-quater e 27-quinquies del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286,  recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero», di  seguito  «Testo  unico»,  nel  caso  in  cui  i
lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  primo  periodo,  intendano
svolgere l'attivita'  in  Italia,  l'ingresso  e  il  soggiorno,  per
periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle
quote  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico.  Ai  fini
dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta  giorni
e' comunque necessario il  rilascio  del  visto  di  ingresso  e  del
permesso di soggiorno di  cui  agli  articoli  3  e  4  del  presente
decreto.