IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio
della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo
per il coordinamento normativo», che ha previsto la costituzione
delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;
Visto in particolare, l'art. 11, comma 3, della predetta legge 28
aprile 2022, n. 46, che stabilisce che la delegazione sindacale
composta da rappresentanti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, e'
individuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
secondo i criteri stabiliti dall'art. 1478 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
Visto altresi', l'art. 19 della predetta legge 28 aprile 2022, n.
46, che stabilisce che i delegati della rappresentanza militare di
cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato e' in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in
carica e proseguono l'attivita' di competenza, compresa la
partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del
contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in
vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), della predetta legge n. 46
del 2022, ovvero del presente decreto;
Visto l'art. 2257, commi 1 e 3, del medesimo decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, che stabiliscono, che a decorrere dalla data di
cui al presente decreto gli organi della rappresentanza militare e i
delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni;
Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante
«Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il
coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che
disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi
dell'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n.
46 del 2022»;
Visto l'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare», che stabilisce nel
quattro per cento la quota percentuale di iscritti ai fini del
riconoscimento della rappresentativita' delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari e nel tre per cento
quella relative ad associazioni costituite da militari appartenenti a
due o piu' forze armate;
Visto l'art. 2257-ter, del citato decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il quale, al comma 2, dispone che «Le quote percentuali
di iscritti previste dall'art. 1478, comma 1, ai fini del
riconoscimento della rappresentativita' a livello nazionale, sono
ridotte:
a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni,
decorrenti dal 27 maggio 2022;
b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dal 27 maggio 2022 e
per i successivi quattro anni.»;
Visto l'art. 1479 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, che stabilisce che «Alle APCSM riconosciute rappresentative ai
sensi dell'art. 1478 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della
contrattazione nazionale di comparto. La procedura di contrattazione
si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento
militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza,
per tutto il personale militare in servizio e in particolare con
l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.»;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, che prevede che la «delegazione sindacale composta dai
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze
armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 1478 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono
composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a
carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a
carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza
armata di cui sono rappresentative.»;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132,
convertito con legge 27 novembre 2023, n. 170, che dispone che «Per
l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'art. 13, comma 1,
della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di rappresentativita'
delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari,
e' prorogato al 31 gennaio 2024.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al senatore Paolo Zangrillo, Ministro
senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la Pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per
la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;
Vista la nota prot. M_D A3DFB29 REG2024 0015845 del 25 marzo 2024,
con la quale il Ministero della difesa ha trasmesso i dati relativi
alla forza effettiva dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri e i dati
certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi
sindacali rilasciate alle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari, accertati alla data del 31 gennaio 2024;
Considerato che il Ministero della difesa, con la nota in premessa,
all'esito della certificazione dei dati e della sottoscrizione della
relativa documentazione con ciascuna associazione professionale a
carattere sindacale tra militari, ha inviato i dati relativi
all'accertamento della rappresentativita' ai sensi del richiamato
art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Ritenuto di doversi procedere alla individuazione delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio
2022-2024;
Sentito il Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1
Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari rappresentative del personale delle Forze armate per
il triennio 2022-2024.
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative a livello nazionale del personale dell'Esercito
italiano sono le seguenti:
Organizzazione sindacale italiana dei militari - ITAMIL;
Sindacato italiano autonomo militari organizzato Esercito - SIAMO
EI;
Associazione sindacale dei professionisti militari italiani -
ASPMI;
Libera Rappresentanza dei Militari - LRM;
Unione sindacale militare interforze associati - USMIA;
Sindacato autonomo dei militari - SAM.
2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative a livello nazionale del personale della Marina
militare sono le seguenti:
Sindacato nazionale Marina - SINAM;
Sindacato italiano militari Marina - SIM MM;
Unione sindacale militare interforze associati - USMIA.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative a livello nazionale del personale dell'Aeronautica
militare sono le seguenti:
Associazione militari uniti in sindacato Aeronautica - AMUS AM;
Unione sindacale delle associazioni militari Aeronautica - USAMI
AM;
Sindacato Aeronautica militare - SIAM;
Sindacato unitario lavoratori militari - SIULM.