IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                         IL MINISTRO PER LA 
                      PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Viste la  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  quadro  delle   Nazioni   Unite   sui
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New  York  il  9  maggio
1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite
sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997; 
  Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a  Parigi  il  12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della  legge  4
novembre 2016, n. 204; 
  Vista  la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che  istituisce  un  sistema  per  lo
scambio di  quote  di  emissioni  dei  gas  ad  effetto  serra  nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva  2003/87/CE,
al fine di perfezionare ed estendere il sistema  comunitario  per  lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento
(CE) n. 219/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
marzo 2009, che  adegua  alla  decisione  1999/468/CE  del  Consiglio
determinati atti soggetti alla procedura  di  cui  all'art.  251  del
trattato, per quanto riguarda la procedura  di  regolamentazione  con
controllo  -  Adeguamento  alla  procedura  di  regolamentazione  con
controllo  -  parte  seconda,  in  particolare   il   paragrafo   3.6
dell'Allegato I; 
  Visti il regolamento (CE) n.  748/2009  della  Commissione,  del  5
agosto 2009, relativo all'elenco  degli  operatori  aerei  che  hanno
svolto  una  delle  attivita'  di  trasporto   aereo   che   figurano
nell'allegato I della direttiva  2003/87/CE  al  1°  gennaio  2006  o
successivamente a  tale  data,  che  specifica  lo  Stato  membro  di
riferimento di ciascun operatore  aereo  e  il  regolamento  (CE)  n.
394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del  regolamento  (CE)
n. 748/2009 relativo  all'elenco  degli  operatori  aerei  che  hanno
svolto  una  delle  attivita'  di  trasporto   aereo   che   figurano
nell'allegato I della direttiva  2003/87/CE  al  1°  gennaio  2006  o
successivamente a  tale  data,  che  specifica  lo  Stato  membro  di
riferimento di ciascun operatore aereo, con  particolare  riferimento
agli operatori  aerei  amministrati  dall'Italia,  anche  per  quanto
riguarda  l'estensione  del  sistema  per  lo  scambio  di  quote  di
emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA; 
  Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2  maggio
2013, che  istituisce  un  registro  dell'Unione  conformemente  alla
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  alle
decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio e che abroga  i  regolamenti  (UE)  n.  920/2010  e  n.
1193/2011 della Commissione; 
  Vista la decisione (UE) 2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa   all'istituzione   e   al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel  sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei  gas  a  effetto
serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il  regolamento  (UE)  2017/1902  della  Commissione  del  18
ottobre  2017  che  modifica  il  regolamento  (UE)  1031/2010  della
Commissione al fine di allineare la messa all'asta di  quote  con  la
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e  al
fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13  dicembre  2017  recante  modifica  della  direttiva
2003/87/CE al fine di mantenere gli  attuali  limiti  dell'ambito  di
applicazione  relativo  alle  attivita'  di  trasporto  aereo  e   di
introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE  per
sostenere una  riduzione  delle  emissioni  piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione  del
12 marzo 2019 che integra  la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  funzionamento  del
Registro dell'Unione; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  luglio  2019,  n.  83,  recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al regolamento (UE) 2015/757  del  29  aprile  2015,  concernente  il
monitoraggio, la comunicazione  e  la  verifica  delle  emissioni  di
anidride carbonica generate dal trasporto marittimo»; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'art. 13; 
  Vista la direttiva (UE)  2023/959  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  10  maggio  2023  recante  modifica  della  direttiva
2003/87/CE, che istituisce un sistema per  lo  scambio  di  quote  di
emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE)
2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva
stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di
quote di emissione dei gas a effetto serra; 
  Vista la direttiva (UE)  2023/958  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  10  maggio  2023  recante  modifica  della  direttiva
2003/87/CE per quanto riguarda  il  contributo  del  trasporto  aereo
all'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni  in  tutti  i  settori
dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del   9   giugno   2020,   n.   47
sull'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento  europeo
e del  Consiglio  del  14  marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace
sotto il profilo dei costi e  promuovere  investimenti  a  favore  di
basse emissioni di  carbonio,  nonche'  adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2017/2392  relativo
alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.  47,  che
istituisce il Comitato ETS quale Autorita' nazionale  competente  per
l'attuazione delle disposizioni  della  direttiva  2003/87/CE  e  dei
relativi atti di esecuzione e atti delegati  per  il  supporto  nella
gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di  Kyoto,  e  la
Segreteria tecnica ed in particolare, il comma 11 che prevede che  le
modalita' di funzionamento del Comitato e  della  Segreteria  tecnica
sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  30  luglio
2021, (Gazzetta Ufficiale Serie generale - n.  293  del  10  dicembre
2021) con cui sono state definite le modalita' di  funzionamento  del
Comitato e della Segreteria tecnica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale l'on. Gilberto  Pichetto  Fratin  e'  nominato  Ministro
della transizione ecologica e il Sen. Paolo Zangrillo Ministro per la
pubblica amministrazione; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» con il quale il Ministero della transizione  ecologica  ha
assunto  la  denominazione  di  «Ministero  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2022,
con il quale l'on. Gilberto  Pichetto  Fratin  e'  nominato  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito  in  legge
il 10 agosto 2023 n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni,  di  agricoltura,  di
sport, di lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per l'anno 2025» e in particolare, l'art. 19  «Disposizioni
in  materia  di  strutture  poste  alle  dipendenze   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica» che modifica l'art. 4 del
decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47  relativo  all'Autorita'
nazionale competente; 
  Considerata la necessita' di apportare talune modifiche al  decreto
di funzionamento sopra citato, in conformita' alle novita'  normative
introdotte; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma  11,
del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n, 47 il funzionamento del
Comitato ETS (di seguito Comitato) e della Segreteria tecnica di  cui
all'art. 4, commi 6 e 7-bis, del medesimo decreto legislativo.