IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»; Visto l'art. 8, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»; Visto l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, l'art. 7-bis, che ha sostituito il Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialita' in agricoltura e del ricambio generazionale»; Visto, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, secondo cui con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10-quater del medesimo decreto legislativo e nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal citato Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 ottobre 2007, recante «Modifica del decreto 28 dicembre 2006», concernente «Trasferimento delle risorse per l'imprenditorialita' giovanile in agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA»; Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 43-quater, comma 1, che al fine di contrastare la perdita di liquidita' delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, ha modificato l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo che in tutto il territorio nazionale, in alternativa ai mutui agevolati, possa essere concesso un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile; Considerato l'art. 43-quater, comma 2, del citato decreto-legge, secondo cui con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettate le misure di attuazione del medesimo articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'art. 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha modificato le disposizioni del Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e, in particolare, ha disposto che le disposizioni del citato Capo III sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenere lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito; Visto l'art. 1, comma 524, della citata legge, ai sensi del quale «Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 523 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2022 recante «Misure in favore dell'autoimprenditorialita' giovanile in agricoltura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2022, n. 252; Ritenuto necessario adeguare il decreto del 20 luglio 2022 al nuovo regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022; Vista la nota n. 1965 del 16 gennaio 2024 che comunica l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze all'ulteriore corso del provvedimento; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare; b) «regolamento»: regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022; c) «decreto legislativo»: decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento.