IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  recante
«Incentivi   all'autoimprenditorialita'   e    all'autoimpiego,    in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della  legge  17  maggio  1999,  n.
144»; 
  Visto l'art. 8, comma 7, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo
sviluppo  economico,  sociale  e   territoriale»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 
  Visto l'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»; 
  Visto l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 23 ottobre  2008,
n. 162, recante «Interventi urgenti in  materia  di  adeguamento  dei
prezzi  di  materiali  da  costruzione,  di   sostegno   ai   settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura  e  della  pesca  professionale,
nonche' di finanziamento delle opere per il G8  e  definizione  degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite  dagli
eventi sismici del 1997», convertito, con modificazioni, dalla  legge
22 dicembre 2008, n. 201; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
n. 116, e, in particolare, l'art. 7-bis, che ha  sostituito  il  Capo
III del Titolo I del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,
recante «Misure in favore dello sviluppo  dell'imprenditorialita'  in
agricoltura e del ricambio generazionale»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1, del  citato  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, secondo cui con decreto di natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, sono stabiliti, nei limiti delle  risorse
di cui all'art. 10-quater del  medesimo  decreto  legislativo  e  nei
limiti fissati dall'Unione europea,  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione delle agevolazioni  previste  dal  citato  Capo  III  del
Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2023/2831  della  Commissione  del  13
dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze del 18 ottobre 2007, recante «Modifica del decreto 28
dicembre  2006»,  concernente  «Trasferimento   delle   risorse   per
l'imprenditorialita' giovanile  in  agricoltura  da  Sviluppo  Italia
S.p.a. a ISMEA»; 
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  e,  in
particolare, l'art. 43-quater, comma 1, che al fine di contrastare la
perdita di  liquidita'  delle  imprese  dovuta  alla  diffusione  del
COVID-19, ha modificato l'art. 10, comma 1, del  decreto  legislativo
21 aprile 2000,  n.  185,  prevedendo  che  in  tutto  il  territorio
nazionale, in alternativa ai mutui agevolati, possa  essere  concesso
un contributo a fondo perduto fino al trentacinque  per  cento  della
spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di
importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile; 
  Considerato l'art. 43-quater, comma 2,  del  citato  decreto-legge,
secondo  cui  con  decreto  del  Ministero  dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono dettate le misure  di  attuazione
del medesimo articolo al  fine  di  assicurare,  in  particolare,  la
compatibilita'  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1   con   le
agevolazioni previste a legislazione vigente dall'art. 10 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,  che  ha
modificato le disposizioni  del  Titolo  I,  Capo  III,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e, in particolare, ha disposto che
le disposizioni del citato Capo III sono dirette a sostenere in tutto
il territorio nazionale le imprese agricole  a  prevalente  o  totale
partecipazione  giovanile  o  femminile,  a  favorire   il   ricambio
generazionale in agricoltura e a  sostenere  lo  sviluppo  attraverso
migliori condizioni per l'accesso al credito; 
  Visto l'art. 1, comma 524, della citata legge, ai sensi  del  quale
«Alle agevolazioni previste dal  titolo  I,  capo  III,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 523  in
favore delle imprese agricole a prevalente  o  totale  partecipazione
femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo  per  favorire
lo sviluppo  dell'imprenditoria  femminile  in  agricoltura,  di  cui
all'art. 1,  comma  506,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
del    20    luglio    2022     recante     «Misure     in     favore
dell'autoimprenditorialita'  giovanile  in  agricoltura»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2022, n. 252; 
  Ritenuto necessario adeguare il decreto del 20 luglio 2022 al nuovo
regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022; 
  Vista la nota n. 1965 del 16 gennaio 2024  che  comunica  l'assenso
del Ministero dell'economia e delle finanze all'ulteriore  corso  del
provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a)  «ISMEA»:  Istituto  di  servizi  per  il   mercato   agricolo
alimentare; 
    b) «regolamento»: regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione
del 14 dicembre 2022; 
    c) «decreto legislativo»: decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
185; 
    d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto
20, del regolamento.