IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,
l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione
ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione
dell'atto di indirizzo sulle priorita' politiche del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il
triennio 2023-2025;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2023, n. 53, di
approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero per
l'anno 2023;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata
dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 maggio 2018;
Vista la direttiva UE 2019/904, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;
Vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2021 relativa
agli orientamenti sui prodotti di plastica monouso conformemente alla
direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto l'art. 4, comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 196
del 2021, che prevede, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo
di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, il
riconoscimento di un contributo per un importo massimo annuale pari a
euro 10.000, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della
tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, al
suddetto decreto legislativo, che sono riutilizzabili o realizzati in
materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la
normativa UNI EN 13432:2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, che prevede la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e
dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;
Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009,
n. 196, cosi' come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163,
recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il
contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243», e il decreto del Ministro delle
finanze e dell'economia del 16 settembre 2016;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria (...)» convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73 ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia
di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta;
Vista la disciplina relativa alla tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui agli articoli 4 e 6 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e dell'art. 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010,
n. 187;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in
particolare, l'art. 107, che al primo paragrafo stabilisce che «salvo
deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato
interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri,
gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»;
Visto il regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati);
Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti
disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle
agevolazioni ricevute;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha disposto
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare,
l'art. 19, comma 5, che stabilisce che «le amministrazioni dello
Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,
possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente
pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Ritenuta la necessita' di demandare a un ente strumentale
dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo, per
la valutazione e gestione delle stesse e per la comunicazione del
loro esito;
Vista la convenzione del 25 marzo 2021, di durata triennale,
sottoscritta dal Ministero della transizione ecologica - Direzione
generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102;
Ritenuto che il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 196 del 2021, concesso dallo Stato a
favore di talune imprese e talune produzioni, nei limiti del
massimale di cui ai regolamenti «de minimis», la misura di aiuto de
qua e' esentata dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Considerato che, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, risulta istituito il
capitolo n. 7093, piano gestionale 1, denominato «Contributo a favore
delle imprese per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti
alternativi a quelli in plastica monouso» con uno stanziamento
iniziale, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di tre milioni
di euro;
Acquisito il concerto espresso dal Ministro delle imprese e del
made in Italy;
Acquisito il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
b) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come
modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115,
finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico
generale;
c) «regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013, il
regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014
applicabile sulla base dell'attivita' svolta dall'impresa
beneficiaria;
d) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.