Il Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 240/2011 della Commissione, dell'11 marzo 2011, pubblicato il 12 marzo 2011 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66/13; Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP, quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n. 12511; Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico; Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate; Il Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste acquisito il parere positivo della Regione Basilicata circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» cosi' come modificato. Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dall'art. 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2022; Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Divisione PQA IV, via XX Settembre n. 20 -00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero; Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.