Il Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste  ha  ricevuto,  nel  quadro  della  procedura  prevista   dal
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio,
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare   di
produzione della  denominazione  d'origine  protetta  (DOP)  «Fagioli
Bianchi di Rotonda» registrata con regolamento di esecuzione (UE)  n.
240/2011 della Commissione, dell'11  marzo  2011,  pubblicato  il  12
marzo 2011 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66/13; 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
tutela  dei  Fagioli  Bianchi  di   Rotonda   DOP,   quale   soggetto
riconosciuto ai sensi dell'art.  14  della  legge  n.  526/1999,  che
possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del  decreto  del
14 ottobre 2013 n. 12511; 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico; 
    Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  stati  membri,  di
chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni registrate; 
    Il Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste acquisito il parere positivo della Regione  Basilicata  circa
la  richiesta  di  modifica,  ritiene   di   dover   procedere   alla
pubblicazione del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione
d'origine protetta (DOP) «Fagioli  Bianchi  di  Rotonda»  cosi'  come
modificato.  Tale  pubblicazione  assolve  sia  a   quanto   previsto
dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto  previsto
dall'art. 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato
dal regolamento delegato (UE) n.  2022/891  come  da  comunicato  del
Ministero  dell'agricoltura  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 294 del 17 dicembre 2022; 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente  proposta,  dovranno   essere   presentate,   al   Ministero
dell'agricoltura  della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  -
Dipartimento   delle    politiche    competitive    della    qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca -  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare - Divisione PQA IV,  via  XX
Settembre n. 20 -00187 Roma -  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente proposta, dai  soggetti  interessati  e  costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero; 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica
sara'  approvata  con  apposito  provvedimento  e   comunicata   alla
Commissione europea.