IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
                   della direzione generale per la 
              promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, cosi' come modificato, da  ultimo,  con  regolamento  (UE)
2021/2117 del 2/12/2021; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 06/12/2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante
«Disposizioni  nazionali  applicative   dei   regolamenti   (UE)   n.
1308/2013, n.  33/2019  e  n.  34/2019  e  della  legge  n.  238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»; 
  Visto il decreto ministeriale  30  luglio  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185  del  10  agosto
1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  «Montecucco»   ed   approvato   il   relativo
disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini  DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare  consolidato  della  DOP  «Montecucco»  e  il   relativo
documento unico riepilogativo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2014,  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP,  con  il
quale e' stato da ultimo modificato  il  disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco»; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio tutela Vini Montecucco  con
sede  in  Arcidosso  (GR),  intesa  ad  ottenere  la   modifica   del
disciplinare di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Montecucco»  nel
rispetto della  procedura  di  cui  al  citato  decreto  ministeriale
06/12/2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale  7
novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che  comporta  modifiche  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare  prevista  dal  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6,  7,  e  10)  e  dal  citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente  alla
sua entrata in vigore, e in particolare: 
      -  e'  stato  acquisito  il  parere  favorevole  della  Regione
Toscana; 
      -  e'  stato  acquisito  il  parere  favorevole  del   Comitato
nazionale vini DOP e IGP, di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre
2016,  n.  238,  espresso  nella  riunione  del  29  novembre   2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Montecucco»; 
      - conformemente  all'art.  13,  comma  6,  del  citato  decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2024, al  fine  di  dar  modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data; 
      - entro il predetto termine  non  sono  pervenute  osservazioni
sulla citata proposta di modifica; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13,  comma
7, del citato decreto ministeriale  6  dicembre  2021,  sussistono  i
requisiti per  approvare,  con  il  presente  decreto,  le  modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione  della  denominazione  di  origine  protetta  dei  vini
«Montecucco»,  nonche'  per  rendere  applicabili  le  modifiche   in
questione nei riguardi delle  produzioni  derivanti  dalla  vendemmia
2024 e  successive  che  siano  rispondenti  ai  requisiti  stabiliti
dall'allegato disciplinare di produzione consolidato con le modifiche
in questione; 
  Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13,  commi
7  e  8,  del  citato  decreto  ministeriale  6  dicembre  2021  alla
pubblicazione del presente decreto di  approvazione  delle  modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione,  nonche'  alla
comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla  Commissione  UE,
tramite  il  sistema  informativo  messo  a  disposizione  ai   sensi
dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale  n.  118468  del  22/02/2023  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione  di  origine
controllata) dei vini «Montecucco», cosi' come da  ultimo  modificato
con decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato  in  premessa,  sono
approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta di disciplinare
di produzione pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 5 del 8 gennaio 2024. 
  2. Il disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine
protetta  dei  vini  «Montecucco»,  cosi'  come  consolidato  con  le
modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento  unico
consolidato  figurano  rispettivamente  negli  allegati  A  e  B  del
presente decreto.