IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli articoli 32 e 35; Visto il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione», e, in particolare, gli articoli 744 e 748, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili; Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, concernente i requisiti e le modalita' di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative qualificazioni professionali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e 586; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, concernente «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012; Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare del 15 novembre 2012, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpi dello Stato addetti ai servizi di aeronavigazione»; Effettuata la concertazione con le organizzazioni sindacali, da ultimo con l'incontro in data 29 novembre 2022, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1435 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 918 in data 26 gennaio 2024; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modalita' di accesso al ruolo 1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo degli artt. 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): «Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile). - 1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1. 3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico necessario per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA), rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 5. 7. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, basico e avanzato, le modalita' di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli specialisti di aeromobile, e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.». «Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori). - 1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4. 2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalita' di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo degli elisoccorritori e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.». - Si riporta il testo degli artt. 744 e 748 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): «Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). - Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della sicurezza nazionale.». «Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'art. 744. L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonche', per quanto riguarda gli aereomobili di cui al quarto comma dell'art. 744, d'intesa con l'ENAC. Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta'.». - Si riporta il comma 4 dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «4. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono inoltre stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonche' le conseguenti annotazioni sui titoli.». - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 3. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. 3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'art. 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'art. 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operativita' delle funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.». - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 (Modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 10 gennaio 2019, n. L8. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42 - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137. - Si riporta il testo degli artt. 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246): «Art. 583 (Ambito di applicazione). - 1. Fermi i requisiti di idoneita' previsti dalla sezione I del presente capo, le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco: a) piloti e navigatori; b) impiegato a bordo di aeromobili, in base alla normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore; c) assistenti e controllori del traffico aereo, assistenti e controllori della difesa aerea limitatamente alle imperfezioni e infermita' afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftalmologia e l'otorinolaringoiatria. 2. Non sono idonei ai servizi di navigazione aerea i militari affetti dalle imperfezioni e infermita' di cui alla presente sezione. 3. L'elenco delle imperfezioni e infermita' di cui all'art. 586, e' aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.». «Art. 586 (Imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea). - 1. Sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea le seguenti imperfezioni e infermita': a) l'anamnesi personale remota ovvero recente positiva per qualsiasi patologia che puo' evolvere in una condizione inabilitante; b) costituzione e stato di nutrizione: 1) le condizioni e le misure antropometriche non conformi agli standard; 2) i dimorfismi; 3) la malnutrizione proteico-calorica (iponutrizione, ipernutrizione, obesita', magrezza) e le alterazioni del trofismo, distrettuali e sistemiche; c) neurologia: 1) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, neoplastica, infettiva, parassitaria, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa; tutte le forme di emicrania, le cefalee ricorrenti di qualsiasi tipo, le nevralgie craniche di qualsiasi tipo, il ritardo mentale secondario a patologia neurologica, i disturbi della parola e del linguaggio, i disturbi del movimento, i disturbi della stenia, i disturbi dell'equilibrio, i disturbi della coordinazione motoria, qualsiasi alterazione dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuro radiologico; 2) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, infettiva, parassitaria, neoplastica, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa, radicolopatie, disturbi del movimento, disturbi della stenia, disturbi del tono e del trofismo muscolare di origine neurogena, qualsiasi alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico; 3) le miopatie e i loro esiti: distrofie muscolari, miotonie, miastenia nelle sue varie forme, miopatie congenite e miopatie da altre cause; 4) i traumi cranio-encefalici, i traumi cranici fratturativi, i traumi fratturativi vertebrali, i traumi midollari e i loro esiti; 5) le epilessie, attuali o pregresse; 6) i singoli episodi comiziali: anamnesi remota o prossima di singoli episodi critici anche in assenza di anomalie elettroencefalografiche pregresse o attuali; 7) le anomalie EEG a carattere parossistico; 8) i disturbi della coscienza: disturbi ricorrenti o non sufficientemente spiegati da una causa non ricorrente; d) psichiatria: 1) le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali di natura organica e non: ritardo mentale e livello intellettivo medio inferiore, disturbi di personalita' e del comportamento, disturbi dell'adattamento, parafilie, disturbi dell'identita' di genere, disturbi del controllo degli impulsi, disturbi dell'alimentazione, disturbi delle funzioni evacuative, disturbi della comunicazione, disturbi da tic, schizofrenia e altri disturbi psicotici, disturbi dissociativi, disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi somatoformi, disturbi del sonno, azioni di autonocumento e tutte le altre condizioni cliniche che comunque possono essere oggetto di attenzione clinica; 2) la dipendenza, l'abuso ovvero l'uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa inclusa nelle tabelle di cui all'art. 13 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e aggiornamenti; 3) l'alcolismo ovvero l'abuso di bevande alcoliche; e) endocrinologia e metabolismo: 1) i disordini del metabolismo dei carboidrati: diabete insulino dipendente e diabete non insulino dipendente, ridotta tolleranza glicidica; 2) i disordini del metabolismo dei lipidi: ipercolesterolemie, le ipertrigliceridemie, le iperlipidemie miste; 3) i disordini del metabolismo proteico e degli aminoacidi: fenilchetonuria; alcaptonuria; omocistinuria; 4) le tesaurismosi lipidiche, glicidiche, mucopolisaccariche; 5) i disordini del metabolismo delle basi puriniche; 6) le malattie del sistema ipotalamo-ipofisario: craniofaringioma, adenomi ipofisari, funzionanti e non, sindrome della sella vuota, ipopituritarismi isolati e panipopituitarismo; 7) il diabete insipido, sia la forma neurogena che nefrogena; 8) le malattie delle gonadi: sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner maschile e femminile, anorchia bilaterale congenita, agenesia gonadica femminile, ermafroditismi veri e pseudoermafroditismi maschile e femminile; 9) le malattie della corticale del surrene: insufficienza surrenalica primitiva o malattia di Addison, sindrome di Cushing, iperaldosteronismo o morbo di Conn, ipoaldosteronismo primitivo; 10) le malattie della midollare del surrene: sindromi da ipofunzione della midollare del surrene, feocromocitoma; 11) le malattie della tiroide: gozzo semplice e nodulare non tossico, ipertiroidismi, ipotiroidismi, tiroiditi; 12) le malattie delle paratiroidi e del metabolismo minerale: iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo, pseudoipoparatiroidismo, rachitismo, osteomalacia, osteoporosi, malattia Paget; 13) le sindromi poliendocrine: neoplasie endocrine multiple, sindromi polighiandolari autoimmuni; f) enzimopatie: 1) le glicosurie normoglicemiche; 2) le iperbilirubinemie indirette di grado elevato; 3) il deficit anche parziale di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH); 4) la porfirie; g) le malattie ereditarie del tessuto connettivo; h) tossicologia: 1) le intossicazioni da metalli e loro composti; 2) le intossicazioni da acido cianidrico e cianuri, ossido di carbonio, solfuro di carbonio; 3) le intossicazioni da composti organici; i) immuno-allergologia: 1) le malattie autoimmuni sistemiche: lupus eritematoso sistemico; artrite reumatoide; sindrome di Sjogren; sclerodermia; vasculiti; dermatomiosite; polimiosite; connettivite mista; 2) le allergopatie: tutte le allergopatie, anche in fase asintomatica, con qualsiasi estrinsecazione cutanea, mucosale e d'organo (rinite, asma, orticaria, ecc.); la diatesi allergica spiccata, valutate con i test sottoindicati; le intolleranze ad alimenti di abituale consumo; le reazioni da farmaci di uso corrente non sostituibili; l'allergia al veleno di imenotteri; 3) le sindromi da immunodeficienza primitiva e le sindromi di immunodeficienza acquisita: agammoglobulinemia; ipogammaglobulinemia comune variabile, ipogammaglobulinemia con iper Ig-M; il deficit selettivo di Ig-A (livello di Ig-A sieriche < 5 mg/dL, con altre immunoglobuline normali o aumentate); le immunodeficienze combinate (SCID); le gravi alterazioni della funzionalita' fagocitaria; l) infettivologia e parassitologia: le malattie da agenti infettivi e da parassiti che sono causa di compromissione delle condizioni generali, della crisi ematica o che hanno caratteristiche di cronicita' ed evolutivita'; la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare in fase attiva e i suoi esiti; il morbo di Hansen; la sifilide; la positivita' per antigene HBV; la positivita' per anticorpi HCV; la positivita' per anticorpi per HIV determinati con metodo ELISA e in caso di positivita' confermati con metodica Western Blot. m) ematologia: 1) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici: la microcitemia o talassemia minima o trait talassemico, sinonimi che indicano la condizione asintomatica del portatore eterozigote dell'anomalia genetica; 2) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; 3) la splenomegalia e gli esiti di splenectomia: le splenomegalie di qualsiasi origine, associate o non, ad alterazioni della crasi ematica; n) apparato scheletrico e locomotore: 1) le malformazioni congenite e le alterazioni morfologiche acquisite del cranio: tutte le alterazioni congenite e acquisite delle ossa del cranio che determinino deformita' ovvero alterazioni funzionali o che interessino la teca interna; 2) le patologie dell'apparato scheletrico e i loro esiti: le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteo-distrofiche, osteo-condrosiche, sistemiche, le osteonecrosi, le osteocondriti dissecanti; gli esiti di osteocondrite tarsometatarsali e carpali; la lassita' capsulolegamentosa, anche con modesta instabilita' articolare; gli esiti di meniscectomia totale e la meniscopatia; gli esiti di osteocondrosi giovanile; la presenza di endo e artro-protesi; 3) gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato osteoarticolare: esiti di fratture con mezzi di sintesi in situ, anche senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione, esiti di fratture ben consolidate con modiche limitazioni funzionali, calcificazioni periarticolari post traumatiche, esiti di meniscectomia e le meniscopatie anche se non limitanti la funzione, esiti di meniscectomia parziale e di exeresi di pliche sinoviali anche con modiche limitazioni funzionali, esiti di lussazioni articolari, anche quelle minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromionclaveari) e con modiche limitazioni funzionali; 4) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dei muscoli: malformazioni, patologie croniche ed esiti di lesione dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi); ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm rispetto all'arto controlaterale, anche senza alterazioni funzionali; 5) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali: lassita' capsulo legamentosa, calcificazioni tendinee post traumatiche, patologie croniche e gli esiti di lesione delle aponeurosi dei tendini e delle borse (fibromatosi plantare o palmare, retrazioni, ernie muscolari, tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee) anche senza alterazioni funzionali; calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche; 6) le patologie e i loro esiti, i dismorfismi, i paramorfismi del rachide: scoliosi maggiori con angolo di Lippmann-Cobb superiore a 15°; ipercifosi dorsale superiore a 35°; schisi di un arto vertebrale; esiti di trattamenti chirurgici della colonna vertebrale; ernie discali e loro esiti chirurgici; protrusioni discali, anche senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare; 7) i dismorfismi degli arti inferiori e superiori: lussazione congenita del capitello radiale, anche con funzionalita' del gomito conservata; cubito valgo o varo; sinostosi radio ulnare; sindattilia delle dita delle mani; dismetria degli arti inferiori superiore a 1,5 cm; ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a 4 cm; ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a 4 cm; piede torto, piede piatto-valgo bilaterale e piede cavo bilaterale, di grado elevato ovvero con segni di ipercheratosi plantare; sindattilia completa di due dita e incompleta di piu' dita del piede; 8) le malformazioni, la perdita dell'integrita' anatomica e funzionale delle mani e dei piedi: mancanza anatomica o perdita funzionale permanente totale di un dito o parziale di due o piu' dita, di una mano o di due fra le mani; perdita parziale di una delle prime tre dita di una mano; perdita della falange ungueale del primo dito del piede o perdita anatomica o funzionale di un dito del piede; alluce valgo; dito a martello con sublussazione metatarso-falangea; sinostosi tarsale; dita sovrannumerarie delle mani e dei piedi; o) apparato respiratorio: 1) le malattie delle pleure e i loro esiti: esiti di pleurite, obliterazione del seno costofrenico, scissurite aspecifica; 2) le malattie della trachea, dei bronchi, dei polmoni e i loro esiti: bronchiectasie; enfisema polmonare; 3) le deformita' della gabbia toracica, congenite o acquisite: pectus excavatus e pectus carenatus, di grado rilevante, cifosi e scoliosi; esiti di traumatismi toracici; 4) l'asma bronchiale allergico e non, le patologie ostruttive: Ipereattivita' Bronchiale Aspecifica (I.B.A.); 5) le patologie polmonari e del mediastino di tipo cistico ovvero bollose; lo pneumotorace spontaneo; 6) deficit significativo ai test di funzionalita' respiratoria; p) apparato cardio-vascolare: 1) le cardiopatie congenite; le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; gli esiti della loro correzione chirurgica; le anomalie di posizione del cuore: destrocardia; protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi; 2) le malattie del pericardio, del miocardio e dell'endocardio: miocarditi ed endocarditi, acute o croniche, anche senza esiti, pregresse pericarditi acute o croniche e loro esiti, cardiomiopatie, miocardiopatie; 3) le malattie delle valvole cardiache: malformazioni e displasie degli apparati valvolari; valvola aortica bicuspide anche se continente e non calcifica; prolasso della mitrale; valvole balloniformi anche in assenza di rigurgito significativo; insufficienze e le stenosi valvolari; ridondanza valvolare, anche se con rigurgito di grado emodinamicamente poco significativo; esiti di intervento riparativo delle strutture valvolari; 4) la cardiopatia ischemica e l'infarto del miocardio; 5) le malattie e le anomalie del sistema specifico del cuore: blocchi di branca completi; blocchi di branca incompleti solo se causati ovvero associati a patologie cardiache; emiblocco anteriore sinistro se causato ovvero associato a patologie cardiache; blocchi atrio-ventricolari di primo grado quando sono associati a patologie cardiache e non si riducono dopo sforzo adeguato; blocchi atrio-ventricolari di secondo e terzo grado; preeccitazioni ventricolari; sindrome ipercinetica; ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato ritardo di attivazione intraventricolare dx, stabili (blocco bifascicolare); 6) le turbe del ritmo cardiaco: tachicardia sinusale, bradicardia sinusale non indicativa di una condizione di allenamento per attivita' sportiva documentata, segnapassi migrante, extrasistolia ventricolare frequente (superiore a 100/ora); 7) le anomalie elettrocardiografiche indicative per un potenziale rischio di aritmie gravi; 8) l'ipertensione arteriosa essenziale o secondaria: ipertensione arteriosa borderline secondo l'O.M.S.; 9) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; gli esiti della loro correzione chirurgica: protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi; 10) tutte le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali: morbo di Raynauld primitivo, acrocianosi; 11) le ectasie venose; i disturbi del circolo venoso profondo: ectasie venose estese, le varici reticolari o dermiche; 12) le flebiti e i loro esiti: esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori, delle vene gemellari, degli arti superiori, comprese quelle da veno-puntura; q) apparato digerente: 1) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari; 2) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del fegato, delle vie biliari e del pancreas: epatite cronica; calcolosi delle vie biliari; pancreatite subacuta e cronica; 3) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del tubo digerente, del peritoneo, ano-rettali: morbo celiaco, ulcera duodenale; ulcera gastrica; rettocolite ulcerosa; morbo di Crohn; diverticolosi e diverticolite; fistole anali e perianali, stenosi, distopie, mesenterium commune, splancnoptosi, dolico colon; 4) le ernie viscerali; 5) gli esiti di intervento chirurgico addominale, anche laparoscopico, che determini indebolimento funzionale dei vari organi e visceri; r) apparato uro-poietico: 1) le anomalie di numero, forma, sede dei reni; le anomalie vascolari del rene: reni sovrannumerari, rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna, ectopia pelvica congenita e ptosi renale; 2) le malattie croniche, congenite o acquisite, dei reni: glomerulonefriti e pielonefriti; 3) le anomalie di numero, forma, sede e le malattie croniche di pelvi e ureteri; 4) le malformazioni e le malattie croniche della vescica; 5) le malformazioni, le stenosi, le dilatazioni e le malattie croniche dell'uretra; 6) la nefrolitiasi e la calcolosi delle vie urinarie; 7) la proteinuria, l'ematuria, la cilindruria; 8) l'incontinenza e la ritenzione urinaria; s) apparato genitale maschile: 1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie e i loro esiti, dell'apparato genitale maschile: perdita parziale o totale del pene, o sue gravi malformazioni; fimosi serrata, epispadia e ipospadia, se lo sbocco uretrale e' prossimale al solco balano prepuziale; patologie della prostata e delle vescichette seminali; mancanza, atrofia monolaterale o bilaterale dei testicoli; criptorchidismo anche se monolaterale; malattie croniche del testicolo, dell'epididimo e del funicolo; malattie croniche dello scroto; t) apparato genitale femminile: 1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie, e i loro esiti, dell'apparato genitale femminile: mancanza di una o ambedue le ovaie, aplasia completa dell'utero, aplasia completa della vagina, agenesia degli annessi, prolassi urogenitali di qualunque natura e grado, esiti di isterectomia e di intervento chirurgico per prolasso urogenitale, fistole genitali di qualunque natura, endometriosi, dismenorrea e altri disordini del ciclo mestruale; malformazioni e cisti vulvari; infiammazione delle ghiandole di Bartolino; 2) la gravidanza; u) ghiandola mammaria: 1) le malformazioni, le patologie e i loro esiti, della ghiandola mammaria: 1.1 per gli uomini: ginecomastia, processi flogistici o displastici e loro esiti; 1.2 per le donne: mancanza congenita o acquisita di una mammella; processi flogistici o displastici e loro esiti quando sono di grado elevato o causa di disturbi funzionali; la megalomastia se e' causa di impaccio motorio o di alterazioni funzionali; esiti di mastoplastica riduttiva o di mastectomia settoriale quando sono causa di disturbi funzionali; protesi mammaria; v) complesso maxillo-facciale: 1) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca: labiopalatoschisi; 2) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarita' temporo-mandibolare: mal occlusioni; alterazioni dell'Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM); esiti di fratture dei mascellari anche in osteosintesi; trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari; 3) le malformazioni e gli esiti delle patologie dell'apparato masticatorio: mancanza o inefficienza (per carie destruente o per anomalie dentarie) di piu' elementi dentari; parodontopatia cronica; z) oftalmologia: 1) le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, della congiuntiva, dell'apparato lacrimale e i loro esiti funzionali, menomanti, anche se monolaterali: malformazioni, disfunzioni, patologie, esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, se sono di pregiudizio estetico o influiscono sulla normale motilita' dei bulbi oculari, ovvero ne provocano la cronica irritazione; 2) le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero dei nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali: anoftalmia, malformazioni, malattie croniche ed esiti di lesioni dell'orbita; 3) le patologie vitreoretiniche regmatogene; i trattamenti chirurgici ovvero parachirurgici delle stesse; 4) le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino; 5) l'afachia; 6) il cristallino protesico intraoculare (IOL), anche se monolaterale; 7) gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare; 8) le alterazioni della idrodinamica oculare; 9) qualsiasi alterazione qualitativa e quantitativa del campo visivo anche se monolaterale; 10) le anomalie del senso luminoso; l'emeralopia; 11) le turbe della motilita' oculare estrinseca di tipo manifesto (tropie); 12) le turbe della motilita' oculare di tipo latente (forie), se sono causa di anomalie a carico della visione binoculare ovvero del senso stereoscopico; 13) il senso cromatico non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialita', qualifica e abilitazione; 14) l'acutezza visiva naturale e corretta non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialita', qualifica e abilitazione; aa) otorinolaringoiatria: 1) le malformazioni e le patologie dell'orecchio esterno: malformazioni del padiglione auricolare quando sono deturpanti o causa di disturbi funzionali; polipi, osteomi, esostosi e tutte le patologie del condotto uditivo esterno quando ne occludano il lume tanto da impedire otoscopia, timpanometria e stimolazione termica dell'apparato vestibolare; esiti di traumi e interventi chirurgici sull'orecchio esterno quando inducano disturbi funzionali; 2) le malformazioni e le patologie dell'orecchio medio: malformazioni dell'orecchio medio quando sono causa di disturbi funzionali; perforazioni della membrana timpanica; otite media catarrale cronica; otite media purulenta cronica semplice, colesteatomatosa e iperplastico-polipoide; timpanosclerosi; sindrome da insufficienza tubarica (documentata da reperto timpanometrico piatto o con picco registrabile a valori di pressione inferiori a - 100 daPa); incapacita' di eseguire la manovra di Valsava; esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio medio (a eccezione della miringo-plastica e miringo-tomia, dove e' effettuata una valutazione caso per caso a seconda del ripristino funzionale e della non sussistenza della patologia all'origine dell'intervento); 3) le malformazioni e le patologie dell'orecchio interno: malformazioni e patologie dell'orecchio interno in grado di produrre disturbi funzionali di cui ai successivi numeri 4) e 5); esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio interno; 4) l'acutezza uditiva non conforme agli standard; 5) le disfunzioni delle vie vestibolari: presenza di nistagmo spontaneo con o senza fissazione visiva in una o piu' delle 5 posizioni fondamentali (seduto, supino, fianco destro, fianco sinistro, Rose), nistagmo da posizionamento e nistagmo patologico evocato da manovre oculari; risposte vestibolari patologiche o con marcati fenomeni neurovegetativi alle stimolazioni termiche (risposte simmetricamente ridotte o eccessive possono essere valutate anche con stimolazione rotatoria); asimmetrie del tono muscolare degli arti superiori ovvero inferiori; 6) le malformazioni e le patologie del naso e dei seni paranasali: malformazioni della piramide e delle fosse nasali quando inducano disturbi funzionali; rinite cronica catarrale, mucopurulenta e purulenta; rinopatia vasomotoria specifica e aspecifica; rinopatia ipertrofica e atrofica, rinopatie granulomatose; stenosi e sinechie di una o entrambe le fosse nasali causa di insufficienza ventilatoria; polipi nasali di qualsiasi natura e dimensione, angiomi e varici voluminose; sinusite cronica catarrale e purulenta e qualunque massa occupante spazio a livello delle cavita' paranasali (ipertrofia mucosa, polipi, versamenti, cisti, mucoceli, osteomi) causa di disturbi funzionali; ipo-anosmia; esiti di traumi e interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali causa di disturbi funzionali; 7) le malformazioni e le patologie della faringe e della laringe: malformazioni della faringe e della laringe quando inducano disturbi funzionali; faringotonsilliti e laringiti croniche specifiche e aspecifiche; ipertrofia tonsillare di grado marcato; polipi faringotonsillari di qualsiasi natura che producano disturbi funzionali; noduli, polipi e granulomi della laringe, insufficienza glottica, paralisi e paresi delle corde vocali; esiti di traumi e interventi chirurgici sulla faringe e laringe causa di disturbi funzionali; 8) le patologie della voce e del linguaggio: disfonie (balbuzie; concitatio sermonis, farfugliamento), dislalie organiche (labiali, dentali, linguali, nasali) e funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, deltacismo), paralalie, disfonie organiche e funzionali, disturbi della muta vocale e tutti i disturbi in grado di produrre una ridotta intellegibilita' del discorso e delle comunicazioni via radio; 9) le patologie delle ghiandole salivari: scialoadenosi e scialoadeniti croniche aspecifiche e specifiche; esiti di interventi chirurgici sulle ghiandole salivari causa di disturbi funzionali; 10) le cisti e le fistole mediane e laterali del collo; bb) apparato tegumentario: le alterazioni congenite, acquisite e croniche della cute e degli annessi, che, per sede estensione o gravita', sono deturpanti o determinano alterazioni funzionali; le malattie infettive cutanee; le dermatiti croniche o recidivanti, di origine flogistica o immunitaria; la dermatite atopica; la dermatite da contatto; l'orticaria cronica; la psoriasi; l'alopecia areata; l'acne; l'ittiosi; l'iperidrosi; i nevi congeniti giganti; l'epidermolisi bollosa; le fistole sacrococcigee; le cicatrici quando per sede, estensione, aderenza, facilita' a ulcerarsi sono causa di danno fisiognomico ed evidenti disturbi funzionali; le ulcere e le fistole congenite o acquisite, le virosi proliferative della cute e degli annessi che sono causa di danno fisiognomico e di evidenti disturbi funzionali; cc) neoplasie: 1) i tumori maligni; 2) i tumori benigni e i loro esiti quando, per sede, volume, estensione o numero, producano alterazioni funzionali; dd) requisiti fisio-psico-attitudinali: 1) i disturbi dell'orientamento e dell'equilibrio, le chinetosi; 2) l'insufficiente resistenza alle accelerazioni; 3) le anomalie cardio-respiratorie e neuropsichiche nelle condizioni di ipossia ipossica acuta; 4) le carenze di requisiti psicoattitudinali: tratti di personalita' (tra l'altro, dipendenti, istrionici, ossessivi, paranoidei, antisociali, borderline) che denotano una labilita' emotiva, affettiva e altre condizioni riconducibili a una inadeguata struttura della personalita'; insufficienti risultati alle prove psicoattitudinali standard per valutare il potenziale relativo all'apprendimento e alla pratica di peculiari tecniche operative e in particolare di quelle relative al pilotaggio; ee) farmacologia: uso temporaneo o cronico di farmaci non consentiti. 2. Le altre cause di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea sono i seguenti: a) i trapianti d'organo; b) tutte le altre imperfezioni, infermita', malattie sistemiche e localizzate, non comprese nell'elenco, ritenute, singolarmente o nel complesso, incompatibili con il ruolo, la categoria, specialita' e abilitazione.». - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155. - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 (Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. - Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012 (Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2012, n. 297. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.