IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, il quale prevede che, al fine di perseguire il
miglioramento della qualita' di vita delle persone anziane ed il
contrasto alla solitudine domestica e alle difficolta' economiche,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un
fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno
2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di
agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui
ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di
persone che hanno superato i sessantacinque anni di eta';
Visto il successivo comma 679 del richiamato art. 1, il quale
stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per
le pari opportunita' e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della citata legge, sono stabiliti i
requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono
comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo
anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie
di aderire al progetto;
Visto, altresi', il comma 680, del medesimo art. 1, il quale
prevede che alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i
comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al
comma 679;
Valutato che con decreto interministeriale dell'11 luglio 2022, in
attuazione del citato comma 679, sono state individuate le
caratteristiche dei progetti di coabitazione mediante rinvio al punto
26 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
21 ottobre 2016, n. 276 («Linee guida per la presentazione di
progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella societa'
di persone con disabilita'»), nonche' all'art. 3, comma 4, del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e
delle finanze del 23 novembre 2016 («Requisiti per l'accesso alle
misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave e prive di sostegno
familiare, nonche' ripartizione alle regioni delle risorse per l'anno
2016»);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige/Südtirol» ed in particolare l'art. 79, come sostituito dal
comma 107 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'Accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol del 30 novembre
2009, recepito mediante la revisione del predetto statuto speciale
con legge ordinaria;
Considerato che l'art. 2, comma 109, della citata legge n. 191 del
2009, nell'abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989,
n. 386, sancisce la rinuncia da parte delle citate province autonome,
nei termini concordati nell'ambito del richiamato accordo, alla
partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento
delle leggi di settore riguardanti tutte le regioni;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la
Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di
Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica del 25 settembre
2023;
Considerato che, ai sensi del punto 1 dell'Accordo del 25 settembre
2023, a decorrere dall'anno 2023, resta impregiudicato l'obbligo di
restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate a titolo di
legge di settore alle Province autonome di Trento e Bolzano in
difformita' dalla previsione di cui al richiamato comma 109 dell'art.
2 della legge n. 191 del 2009;
Ritenuto, conseguentemente, che il fondo previsto dall'art. 1,
comma 678, della citata legge n. 234 del 2021, in quanto
finanziamento di settore, non possa essere destinato ai comuni delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che, al fine di consentire l'adozione del decreto di
riparto previsto dal richiamato comma 680, si rende necessario
acquisire preliminarmente le richieste di accesso al fondo da parte
dei comuni interessati e le attestazioni di rispondenza dei progetti
ai requisiti previsti dal citato decreto interministeriale dell'11
luglio 2022;
Ritenuto, pertanto, che si debba procedere all'approvazione delle
modalita' e dei termini di presentazione dei citati documenti;
Accertato che le risorse citate in premessa sono iscritte nel conto
dei residui del capitolo 1433 del Ministero dell'interno;
Valutato che l'atto da adottare nella forma del presente decreto
consiste nell'approvazione di una procedura i cui contenuti hanno
natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Requisiti per la presentazione della domanda
di accesso al fondo dell'anno 2022
1. Possono presentare istanza per l'accesso al fondo previsto
dall'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i
comuni, ad esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome
di Trento e di Bolzano, che abbiano deliberato nell'anno 2022 la
concessione di agevolazioni, a valere su fondi propri, per la
realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti
aderisce per scelta libera e volontaria, di persone con eta'
superiore a sessantacinque anni, rispondenti ai requisiti minimi
previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per
le pari opportunita' e la famiglia dell'11 luglio 2022, pubblicato
nella sezione pubblicita' legale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.