IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che, al fine di perseguire il miglioramento della qualita' di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficolta' economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i sessantacinque anni di eta'; Visto il successivo comma 679 del richiamato art. 1, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto; Visto, altresi', il comma 680, del medesimo art. 1, il quale prevede che alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679; Valutato che con decreto interministeriale dell'11 luglio 2022, in attuazione del citato comma 679, sono state individuate le caratteristiche dei progetti di coabitazione mediante rinvio al punto 26 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 ottobre 2016, n. 276 («Linee guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella societa' di persone con disabilita'»), nonche' all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016 («Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave e prive di sostegno familiare, nonche' ripartizione alle regioni delle risorse per l'anno 2016»); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol» ed in particolare l'art. 79, come sostituito dal comma 107 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'Accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol del 30 novembre 2009, recepito mediante la revisione del predetto statuto speciale con legge ordinaria; Considerato che l'art. 2, comma 109, della citata legge n. 191 del 2009, nell'abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, sancisce la rinuncia da parte delle citate province autonome, nei termini concordati nell'ambito del richiamato accordo, alla partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento delle leggi di settore riguardanti tutte le regioni; Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica del 25 settembre 2023; Considerato che, ai sensi del punto 1 dell'Accordo del 25 settembre 2023, a decorrere dall'anno 2023, resta impregiudicato l'obbligo di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate a titolo di legge di settore alle Province autonome di Trento e Bolzano in difformita' dalla previsione di cui al richiamato comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009; Ritenuto, conseguentemente, che il fondo previsto dall'art. 1, comma 678, della citata legge n. 234 del 2021, in quanto finanziamento di settore, non possa essere destinato ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che, al fine di consentire l'adozione del decreto di riparto previsto dal richiamato comma 680, si rende necessario acquisire preliminarmente le richieste di accesso al fondo da parte dei comuni interessati e le attestazioni di rispondenza dei progetti ai requisiti previsti dal citato decreto interministeriale dell'11 luglio 2022; Ritenuto, pertanto, che si debba procedere all'approvazione delle modalita' e dei termini di presentazione dei citati documenti; Accertato che le risorse citate in premessa sono iscritte nel conto dei residui del capitolo 1433 del Ministero dell'interno; Valutato che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di una procedura i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Decreta: Art. 1 Requisiti per la presentazione della domanda di accesso al fondo dell'anno 2022 1. Possono presentare istanza per l'accesso al fondo previsto dall'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i comuni, ad esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano deliberato nell'anno 2022 la concessione di agevolazioni, a valere su fondi propri, per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone con eta' superiore a sessantacinque anni, rispondenti ai requisiti minimi previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia dell'11 luglio 2022, pubblicato nella sezione pubblicita' legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.