IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica,
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e
coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e
l'ordinamento del Ministero;
Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, il quale, al primo periodo, dispone che «Puo' altresi'
acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da
emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del
presente articolo»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante «Modifica della
disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche
professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore
restauratore di beni culturali»;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e, in
particolare, l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori
modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della
qualifica di restauratore;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e, in particolare,
l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il
Ministero dell'universita' e della ricerca, e conseguentemente
sopprime il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
30 marzo 2009, n. 53, avente ad oggetto «Regolamento recante la
disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di
idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di
beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma
1-quinquies, del Codice»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento concernente la
definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri
operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento concernente la
definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di
accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento
dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita'
della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e
dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del
superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione del
corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale
abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 2 marzo 2011, recante «Definizione della classe di
laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali - LMR/02», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 giugno 2011, n. 81, recante «Restauro: definizione
degli ordinamenti curriculari dei profili formativi
professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata
quinquennale in restauro, abilitante alla professione di
"Restauratore di beni culturali"»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
10 agosto 2019, n. 112, avente a oggetto «Regolamento recante la
disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di
idoneita', con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al
conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 5669 del 6 maggio 2022, che ordina
«al Ministero della Cultura, di concerto con il Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di adottare, entro
il termine di 90 giorni dalla comunicazione ovvero dalla
notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, il decreto
di indizione della procedura idoneativa, con valore di esame di Stato
abilitante, di cui all'art. 182, comma 1-quinquies, D.lgs. n.
42/2004, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto
Interministeriale n. 112/2019, disciplinante le modalita' per lo
svolgimento della prova in questione» e nomina, per il caso di
persistente inerzia, «quale Commissario ad acta, il Dirigente del
Servizio attivita' di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali
presso l'Ufficio Affari Generali ed attivita' di indirizzo politico
amministrativo presso il Dipartimento per il coordinamento
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale
Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura
10 giugno 2022, n. 252, avente ad oggetto l'istituzione del Tavolo
tecnico finalizzato alla predisposizione dello schema di decreto
disciplinante le modalita' di svolgimento delle prove d'idoneita'
abilitanti all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni
culturali, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali 10 agosto 2019, n.
112;
Visti i decreti del Direttore generale della Direzione generale
Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura
25 luglio 2022, n. 342 e 8 settembre 2022, n. 414, aventi a oggetto,
rispettivamente, l'integrazione e la modificazione della composizione
del Tavolo tecnico istituito con il decreto direttoriale n. 252 del
10 giugno 2022;
Vista la nota del Direttore generale della Direzione generale
Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura
prot. n. 278 del 4 gennaio 2023, con la quale il Commissario ad acta
e' stato invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo tecnico al
fine di informarlo sullo svolgimento dell'istruttoria in corso e di
esaminare in maniera congiunta le criticita' relative all'adozione
del decreto ministeriale di indizione della procedura di idoneativa
con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'articolo 182,
comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 2019;
Rilevata la necessita' di provvedere ad una revisione del decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 10 agosto
2019, al fine di superare le criticita' applicative emerse con
riferimento, in particolare, alla nomina e alla composizione della
Commissione, al concreto svolgimento delle prove, all'individuazione
delle sedi di esame, che allo stato non rendono attuabili le
disposizioni del decreto di indizione della procedura idoneativa;
Considerata, all'esito dei lavori del Tavolo tecnico
interministeriale, la necessita' di procedere, previamente,
all'abrogazione e sostituzione del decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali n. 112 del 2019, al fine di superare le
difficolta' attuative e adeguare le modalita' di svolgimento delle
prove di idoneita', nonche' l'organizzazione logistica delle stesse
alle attuali esigenze economiche e organizzative delle
amministrazioni interessate;
Acquisito il concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca
reso in data 8 novembre 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta
del 26 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
con nota del 24 novembre 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Con il presente regolamento sono stabilite le modalita' di
svolgimento delle prove di idoneita' finalizzate ad accertare le
conoscenze, le abilita' e le competenze attese per lo specifico
indirizzo, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al
conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali ai
sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (di seguito denominato «Codice»).
2. Le prove di idoneita', finalizzate al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice, sono riservate a
coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e
nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'articolo
182 del Codice, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico
di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonche'
la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di
secondo livello in restauro delle accademie di belle arti,
corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al
Codice, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di
almeno cinque anni.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1977, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999, S.O. n. 163.
- Si riporta il testo dell'articolo 182, comma
1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - Omissis.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento
di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter del presente
articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale
ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni
dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Omissis.».
- Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160
del 12 luglio 2018.
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio 2020.
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio
2020.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del
14 dicembre 2020.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 30 marzo 2009, n. 53, avente ad oggetto
«Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo
svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione
della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche'
della qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma
1-quinquies, del Codice», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 maggio 2009, n. 121.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento
concernente la definizione dei profili di competenza dei
restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento
concernente la definizione dei criteri e livelli di
qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche'
delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti che
impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della
vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e
dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a
seguito del superamento di detto esame, ai sensi
dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 302 del 30 dicembre
2010, recante "Istituzione del corso di diploma accademico
di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla
professione di «restauratore di beni culturali", e'
pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 2011, n. 29.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 81 del 23 giugno 2011,
recante «Restauro: definizione degli ordinamenti
curriculari dei profili formativi professionalizzanti del
corso di diploma accademico di durata quinquennale in
restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di
beni culturali"» e' pubblicato, per comunicato, nella
Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2011, n. 171.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 10 agosto 2019, n. 112 «Regolamento recante la
disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova
di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante,
finalizzata al conseguimento della qualifica di
restauratore di beni culturali», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 182, comma 1-quinquies,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 9-bis,
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 29 (Conservazione). - Omissis.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
Omissis.».