IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                   dell'amministrazione generale, 
                 delle risorse umane e del bilancio 
                     del Ministero della salute 
 
  Visto il decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell'economia e  delle
finanze di concerto con il Ministero della salute, recante «Modalita'
tecniche e servizi telematici  resi  disponibili  dall'infrastruttura
nazionale per l'interoperabilita' del Fascicolo sanitario elettronico
(FSE) di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 195 del 22 agosto 2017, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto 7 settembre 2023 del Ministro della salute  e  del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega all'innovazione tecnologica di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del  24
ottobre 2023) e, in particolare: 
    l'art. 27, che prevede: 
      al comma 1, che il  Ministero  della  salute  e  le  regioni  e
province autonome effettuano campagne di informazione in  materia  di
alimentazione e consultazione del FSE, inclusa quella, da effettuarsi
entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per
l'alimentazione automatica del FSE con i dati  e  documenti  digitali
sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate
dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio  2020  comprensiva
della relativa facolta' di opposizione da  parte  dell'assistito,  da
manifestarsi  entro  trenta  giorni  secondo   specifiche   modalita'
organizzative; 
      al comma 2, che decorso il termine di cui  al  comma  1,  viene
effettuata l'alimentazione del FSE con i dati  e  documenti  digitali
sanitari  disponibili,  generati  da  eventi  clinici  riferiti  alle
prestazioni erogate dal  Servizio  sanitario  nazionale  fino  al  18
maggio 2020 e riferiti ai soli assistiti che non  hanno  espresso  la
loro opposizione; 
      al comma 3, che i dati e documenti digitali  sanitari  generati
da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate al di  fuori  del
Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio  2020  possono  essere
inseriti nel FSE su iniziativa dell'assistito attraverso il  Taccuino
personale di cui all'art. 5; 
      al comma 4, che il FSE viene alimentato con i dati e  documenti
digitali  sanitari  generati  da   eventi   clinici   riferiti   alle
prestazioni erogate al di fuori del Servizio  sanitario  nazionale  a
partire dal 19 maggio 2020; 
    l'art. 10, che prevede: 
      al  comma  1,  che  l'indice  dei  dati  e  documenti  del  FSE
dell'assistito viene cancellato dal titolare del trattamento  decorsi
trent'anni dalla data del  decesso  dello  stesso,  con  periodicita'
annuale; 
      al comma 2, che i dati  e  i  documenti  del  FSE,  inclusi  il
profilo sanitario  sintetico,  di  cui  all'art.  4,  e  il  taccuino
personale dell'assistito, di cui all'art. 5, e fatta eccezione per la
cartella  clinica  e  i  documenti  afferenti  alla  stessa,  vengono
cancellati dal titolare del trattamento decorsi trent'anni dalla data
del decesso dell'assistito stesso, con periodicita' annuale; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,
concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE); 
  Visto il parere favorevole del Garante per la protezione  dei  dati
personali circa il modello di informativa  al  trattamento  dei  dati
personali del FSE, espresso con provvedimento n. 600 del 21  dicembre
2023; 
  Vista la richiesta delle regioni e Provincie autonome di  Trento  e
Bolzano di assicurare un unico  punto  di  raccolta  dell'opposizione
all'alimentazione del  Fascicolo  sanitario  elettronico  di  cui  al
predetto comma 1 dell'art. 27 del decreto  ministeriale  7  settembre
2023, al fine di ottimizzare la spesa informatica, nonche' assicurare
il rispetto dei tempi previsti dal medesimo art. 27; 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni, concernente l'istituzione del sistema (c.d.
Sistema TS) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il comma 2-bis dell'art. 4-bis del decreto 30  dicembre  2020
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  15
gennaio 2021, n. 11, aggiunto dal decreto 8 giugno 2023 del Ministero
dell'economia e delle finanze di  concerto  con  il  Ministero  della
salute, concernente l'adozione delle modalita' l'autenticazione  alle
procedure delle ricette mediche dematerializzate  di  farmaci  non  a
carico del Servizio sanitario nazionale gestite dal  Sistema  tessera
sanitaria; 
  Ritenuto,  a  fronte  della  richiesta  regionale,  di   prevedere,
attraverso la modifica del predetto decreto 4 agosto 2017: 
    l'acquisizione  on-line  della  predetta  opposizione  da   parte
dell'assistito,   attraverso   una   specifica   funzionalita'   resa
disponibile all'assistito, mediante accesso con la propria  identita'
digitale,  nell'area   riservata   del   portale   del   Sistema   TS
http://www.sistemats.it/ - ovvero con i dati  della  propria  tessera
sanitaria o del codice STP; 
    la possibilita' di  acquisire,  tramite  specifica  funzionalita'
on-line del Sistema TS, i dati  dell'opposizione  eventualmente  resa
dall'assistito  presso  gli  intermediari  individuati  da   ciascuna
regione o provincia autonoma, da  individuarsi  esclusivamente  nella
ASL di assistenza o  negli  uffici  USMAF-SASN  del  Ministero  della
salute,  rispettivamente  per  gli   assistiti   Servizio   sanitario
nazionale e per i naviganti e aeronaviganti assistiti  dal  Ministero
della salute; 
    la  registrazione  della  predetta   opposizione   al   pregresso
nell'ambito dell'Anagrafe nazionale dei consensi  e  revoche  di  cui
all'art. 5 del citato decreto 4 agosto 2017; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso con provvedimento n. 158 del 7 marzo 2024  ai
sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento  (UE)  2016/679,  il
quale prevede l'ampliamento del  periodo  previsto  per  la  predetta
campagna informativa (almeno sessanta giorni), al fine  di  garantire
un pieno  e  consapevole  esercizio  della  facolta'  di  opposizione
all'interessato, consentendo l'esercizio della stessa per il medesimo
periodo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto 4 agosto 2017 
                     e successive modificazioni 
 
  1.  Al  decreto   ministeriale   4   agosto   2017   e   successive
modificazioni, dopo l'art. 5, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 5-bis (Modalita' di esercizio della facolta'  di  opposizione
all'alimentazione ai sensi dell'art. 27 del  decreto  ministeriale  7
settembre 2023). - 1. Al fine di consentire all'assistito la facolta'
di opposizione all'alimentazione del Fascicolo sanitario  elettronico
con dati e documenti digitali sanitari  generati  da  eventi  clinici
riferiti alle prestazioni erogate dal  Servizio  sanitario  nazionale
fino  al  18  maggio  2020,  il  sistema  Tessera   sanitaria   rende
disponibile,       nell'area       dedicata       al        cittadino
(https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadin
o), un'apposita funzionalita', attiva  per  il  periodo  di  sessanta
giorni. 
  2. L'accesso alla funzionalita' di cui al comma  1  avviene  previa
verifica dell'identita' digitale  (SPID,  CIE,  CNS)  dell'assistito.
Qualora l'assistito non sia in possesso  di  strumenti  di  identita'
digitale, lo stesso puo': 
    a) accedere  alla  funzionalita'  di  cui  al  comma  1,  tramite
inserimento dei dati relativi al codice fiscale,  numero  e  data  di
scadenza della propria tessera sanitaria; 
    b) per le persone in  possesso  di  codice  STP  valido,  tramite
inserimento dei dati relativi  al  codice  STP,  regione  e  data  di
rilascio del medesimo codice STP; 
    c) recarsi presso le ASL della regione o  provincia  autonoma  di
assistenza  ovvero  gli  assistiti  SASN  presso  uno  degli   uffici
USMAF-SASN individuati quali intermediari per le finalita' di cui  al
presente articolo. Tali intermediari: 
      acquisiscono preliminarmente la  delega  dell'interessato,  che
compila e sottoscrive il modulo di cui all'allegato F, che  fa  parte
integrante   del   presente   decreto,   scaricabile   anche    dalla
funzionalita' di cui al comma 1; 
      tramite autenticazione a due  o  piu'  fattori,  accedono  alla
specifica funzionalita' del Sistema  tessera  sanitaria,  secondo  le
modalita' di cui all'allegato E del presente decreto; 
      la delega sottoscritta dall'interessato e'  conservata  a  cura
dell'intermediario per dodici mesi dalla relativa sottoscrizione. 
  3. Ciascuna regione e provincia autonoma garantisce il servizio  di
assistenza informativa inerente alla materia del  presente  articolo,
dandone opportuna diffusione attraverso le campagne di  comunicazione
previste dal citato art. 27  del  decreto  ministeriale  7  settembre
2023. 
  4.  Con  avviso  pubblicato   in   Gazzetta   Ufficiale   e'   data
comunicazione della disponibilita' delle suddette  funzionalita'.  Il
medesimo avviso e' reso noto anche nei  siti  internet  istituzionali
del Ministero della salute e delle regioni e  Provincie  autonome  di
Trento e Bolzano, nonche'  sul  sito  internet  del  sistema  Tessera
sanitaria. 
  5. Sono esclusi  dall'ambito  di  opposizione  all'alimentazione  i
documenti digitali gia' caricati nei FSE regionali per  i  quali  sia
stato fornito specifico consenso da parte  dell'assistito  risultante
nell'Anagrafe dei consensi  e  revoche  di  cui  all'art.  12,  comma
15-ter, lettera 4-bis) del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre  2012,
nonche' le prescrizioni ed erogazioni farmaceutiche e  specialistiche
rese disponibili a partire dal 1 settembre 2017 e fino al  18  maggio
2020 nei FSE ai sensi dell'art. 14 del  presente  decreto.  E'  fatto
salvo il diritto dell'assistito di revocare  l'opposizione  entro  la
scadenza del periodo di cui al comma 1. 
  6. L'opposizione all'alimentazione, nel rispetto dei tempi previsti
dal  comma  1,  viene  comunicata  dal  sistema   Tessera   sanitaria
all'Anagrafe dei  consensi  e  revoche,  prevista  dall'art.  5,  con
soluzioni tecnologiche che non prevedono  meccanismi  di  persistenza
dei dati trattati. 
  7. Scaduto il termine previsto dal comma 1, INI notifica a  ciascun
FSE delle regioni e province autonome ovvero ai  SASN  di  assistenza
l'elenco degli assistiti di propria competenza per  i  quali  risulta
l'opposizione nell'Anagrafe dei consensi e revoche ai sensi del comma
6  e  per   i   quali,   pertanto,   non   e'   possibile   procedere
all'alimentazione automatica dei dati pregressi, ai  sensi  dell'art.
27  del  predetto  decreto  ministeriale  7  settembre   2023.   Tale
comunicazione avviene tramite  l'apposito  servizio  di  notifica  di
opposizione al pregresso descritto nell'allegato E. 
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per  il  tramite  di
Sogei S.p.a., esclusivamente  per  la  parte  tecnica  relativa  alla
funzionalita' di cui al comma 1, garantisce l'assistenza attraverso i
propri canali gia' attivi. 
  9.  I  dati  relativi  all'opposizione  al  pregresso,   registrati
nell'Anagrafe dei consensi  e  delle  revoche,  di  cui  al  presente
articolo, vengono cancellati dal titolare del trattamento decorso  il
periodo di cui all'art. 10 del decreto 7 settembre 2023. 
  10. Le modalita' tecniche per l'esercizio dell'opposizione  di  cui
al presente articolo, da parte  dell'assistito,  sono  contenute  nel
disciplinare tecnico, allegato E, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  11. Al fine di assicurare all'interessato informazioni  omogenee  e
uniformi sul territorio nazionale, nell'allegato G,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, e'  riportato  il  modello  di
informativa, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679,  da
pubblicare sul portale del Sistema TS http://www.sistemats.it/ -  per
l'opposizione all'alimentazione automatica del FSE con  i  dati  e  i
documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti  alle
prestazioni erogate dal  Servizio  sanitario  nazionale  fino  al  18
maggio 2020, di cui al presente articolo. L'informativa riporta,  tra
l'altro, l'indicazione della possibilita' di delegare l'opposizione a
terzi nonche', per il caso  degli  intermediari,  anche  il  tipo  di
trattamento dei dati connesso alla delega e il tempo di conservazione
della medesima delega. Il Ministero dell'economia e delle finanze  e'
responsabile   dei   trattamenti   di   raccolta   e    registrazione
dell'opposizione all'alimentazione del FSE con dati e documenti degli
eventi clinici relativi all'assistenza sanitaria fino  al  18  maggio
2020. La regione di assistenza, come risultante  dall'ANA  alla  data
del presente decreto e il Ministero della salute, limitatamente  agli
assistiti SASN alla data del  presente  decreto,  sono  titolari  dei
trattamenti di registrazione dell'opposizione  all'alimentazione  del
FSE con dati e documenti degli eventi clinici relativi all'assistenza
sanitaria fino al 18 maggio 2020.».