IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
             della Direzione generale per la promozione 
                   della qualita' agroalimentare  
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze  dei  consumatori  che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano  una  domanda
di prodotti agricoli  o  alimentari  con  caratteristiche  specifiche
riconoscibili,  in  particolare  modo  quelle  connesse   all'origine
geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
Consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile  2000,
recante   «disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il  decreto  ministeriale  12  aprile  2000,  n.  61414  e  e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  97  del  27
aprile 2000, recante «Individuazione dei  criteri  di  rappresentanza
negli organi sociali dei Consorzi di tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272  del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  DOP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 -recante «disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999,  n. 526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (CE) n. 123 della Commissione del  23  gennaio
1997 e e successive modificazioni ed integrazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea L.  122  del  24  gennaio
1997, con il quale e' stata registrata la  denominazione  di  origine
protetta «Riviera Ligure»; 
  Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2002  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
129 del 4 giugno 2002, successivamente confermato, con  il  quale  e'
stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'olio
extra vergine  di  oliva  DOP  Riviera  Ligure  il  riconoscimento  e
l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15  della
legge 24 aprile 1998, n. 128, come  modificato  dall'art.  14,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riviera Ligure»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 e e successive modificazioni ed  integrazioni  citato,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle DOP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.   61413   e   e   successive
modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti  di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale, dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria  «olivicoltori»
nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera  d)  del
medesimo  decreto,  rappresenta  almeno  i   2/3   della   produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo  di
riferimento; 
  Considerato in  particolare  che  la  verifica  predetta  e'  stata
eseguita sulla base della attestazione rilasciata  dall'organismo  di
controllo - Ce.R.S.A.A. - Area made in quality - con la nota  n.  205
del 6 marzo 2024 (prot. Masaf n. 110224/2024), autorizzata a svolgere
le attivita' di controllo sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Riviera Ligure»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2023 della direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica  n.  118468
del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed  integrazioni,  in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari  degli  uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi  decreti  di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei  provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio per la tutela  dell'olio  extra  vergine  di  oliva  DOP
Riviera Ligure a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15,
della citata legge n. 128 del  1998,  come  modificato  dall'art.  14
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 22 aprile 2002, al Consorzio di tutela  dell'olio  extra
vergine di oliva a denominazione di origine protetta «D.O.P.  Riviera
Ligure», con sede legale in Imperia, alla via Tommaso Schiva, n.  29,
a svolgere le funzioni di cui di  cui  all'art.  53  della  legge  24
aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14,  comma  15,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale  22  aprile  2002  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed  integrazioni  e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12  aprile  2000,  n.
61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 15 aprile 2024 
 
                                                Il dirigente: Cafiero