Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in
data 23 aprile 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, muniti dei certificati
comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler
promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte
per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della
Costituzione:
«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n.
533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle modificazioni e
integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla
legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51
recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi
elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari";
limitatamente alle seguenti parti:
A) nel Decreto del Presidente Della Repubblica 30 Marzo 1957,
n. 361:
- l'art. 31, comma 5, primo periodo, limitatamente alle
parole: "e' espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad
esso collegato";
- l'art. 31, comma 5, secondo periodo, limitatamente alle
parole: "Se e' tracciato", e alle parole "il voto e' espresso anche
per la lista ad esso collegata e, nel caso di piu' liste collegate,
il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai
voti ottenuti nel collegio";
- l'art. 58, comma 2, limitatamente alle parole: "e ai fini
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale";
- l'art. 58, comma 3, primo periodo, limitatamente alla
parola: "solo", e alle parole: "a favore della lista e";
- l'art. 58, comma 3, secondo periodo: "Nel caso di piu'
liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste
della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel
collegio uninominale";
- l'art. 59-bis, comma 1: "Se l'elettore traccia un segno
sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel
collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno
della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale,
il voto e' comunque valido a favore della lista e ai fini
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.";
- l'art. 59-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "e ai
fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale";
- l'art. 59-bis, comma 3: "Se l'elettore traccia un segno,
comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del
candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo
contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e'
collegato, il voto e' nullo.";
- l'art. 59-bis, comma 6, limitatamente alle parole:
"difforme dalle disposizioni di cui all'art. 58, secondo comma, e al
presente articolo";
- l'art. 68, comma 3, quinto periodo: "Prende altresi' nota
dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio
uninominale collegato a piu' liste";
- l'art. 77, comma 1, lettera c): "determina la cifra
elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e'
data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti
espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali
collegati a piu' liste in coalizione di cui all'art. 58, terzo comma,
ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti
operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da
tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il
numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi
uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il
totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta
il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella
ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei
collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, l'Ufficio
esclude dal computo i voti espressi in favore della lista
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi
uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi
dell'art. 18-bis, comma 1-bis;";
- l'art. 77, comma 1, lettera d), secondo periodo,
limitatamente alle parole: "di collegio uninominale";
B) nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:
- l'art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di cui
all'art. 31";
- l'art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "e ai fini
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale";
- l'art. 14, comma 2, limitatamente alla parola: "solo"
posta tra le parole: "tracciato" e "sul nome", e alle parole: "della
lista e ai fini" poste tra le parole: "a favore" e "dell'elezione", e
al periodo conclusivo: "Nel caso di piu' liste collegate in
coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in
proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.";
- l'art 16 comma 1, lettera c), limitatamente alle parole:
"e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi
uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo
14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle
seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi
conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio
uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli
candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di
ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da
ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti
medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli
candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in
coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore
della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute
nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie
candidature ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1-bis, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361;";
- l'art. 16, comma 1, lettera d), limitatamente alle
parole: "di collegio uninominale"?»
Dichiarano di eleggere domicilio presso il Comitato Referendario
per la Rappresentanza, Co.Re.Ra con sede in Roma, Via delle Carrozze
n. 19, email: info@iovoglioscegliere.it.