(Testo approvato dalla Commissione 
                  nella seduta del 24 aprile 2024) 
 
                     LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che: 
    con decreto del Ministro dell'interno del  10  aprile  2024  sono
state fissate per i giorni 8 e 9 giugno  2024  le  consultazioni  per
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle  regioni
a statuto  ordinario,  nonche'  dei  consigli  circoscrizionali,  con
eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024; 
    con decreto del Presidente della Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige n. 6 del 13 marzo 2024, sono state fissate  per  il  giorno  26
maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali in tre Comuni  della  Provincia  di  Bolzano  e  in
cinque Comuni della Provincia  di  Trento,  con  eventuale  turno  di
ballottaggio per i giorni 8 e  9  giugno  2024,  nonche'  sono  state
fissate  le  consultazioni  per  l'elezione  diretta   dei   consigli
circoscrizionali in un Comune della Provincia di Trento; 
    con decreto n. 17103/GRFVG  dell'11  aprile  2024  dell'Assessore
regionale  alle  autonomie  locali,  funzione  pubblica,   sicurezza,
immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono  state
fissate per  i  giorni  8  e  9  giugno  2024  le  consultazioni  per
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali; 
    con decreto del Presidente della Regione autonoma Sardegna n.  21
dell'11 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024
le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci  e  dei  consigli
comunali, nonche' degli organi  delle  Municipalita',  con  eventuale
turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024; 
    con   decreto   assessoriale   n.   69   del   10   aprile   2024
dell'Assessorato delle autonomie locali  e  della  funzione  pubblica
della Regione autonoma Sicilia sono state fissate per i giorni 8 e  9
giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per  i  giorni
23 e 24 giugno 2024; 
    con decreto del Presidente della Regione autonoma  Valle  d'Aosta
n. 120 del 14 marzo 2024 sono state fissate per il giorno  19  maggio
2024 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e  del  vice
sindaco, nonche' dei consiglieri comunali di un Comune, con eventuale
turno di ballottaggio per il giorno 2 giugno 2024; 
  Visti: 
    quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  Rai  e
di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli  1  e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
    quanto   alla   tutela   del   pluralismo,    dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi  media
audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
208; 
    quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio  2000,
n. 28, e successive modifiche; 
    la legge 23 novembre 2012,  n.  215,  recante  «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
    il decreto del Presidente della Repubblica  16  maggio  1960,  n.
570, recante il «Testo unico delle leggi per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; 
    la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento
delle    elezioni    dei    consigli    provinciali,    comunali    e
circoscrizionali»; 
    la legge 25 marzo 1993, n.  81,  recante  «Elezione  diretta  del
Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale»; 
    il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il  «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
    il decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
    il decreto del Presidente della  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo unico  delle  leggi
regionali  sulla  composizione  ed  elezione   degli   organi   delle
amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del  Presidente
della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e dal  decreto  del  Presidente
della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014»; 
    la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto
speciale  per  la  Regione  Friuli-Venezia   Giulia,   e   successive
modificazioni   e   integrazioni,   e   in   particolare   la   legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art.  13
dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»; 
    la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27  marzo  1968,  n.
20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche  e
integrazioni; 
    la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14,
recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della  Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  nonche'  modificazioni  alla  legge
regionale 12 settembre 1991, n. 49»; 
    la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile  1999,  n.
10, recante «Norme in materia di  elezioni  comunali  e  provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; 
    la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio  1999,  n.
13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi
degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in  materia
elettorale»; 
    la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9,
recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali e  provinciali,
nonche' modifiche e integrazioni  alla  legge  regionale  n.  49  del
1995»; 
    la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013,  n.
19, recante «Disciplina delle  elezioni  comunali  e  modifiche  alla
legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»; 
    lo  statuto  speciale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3   e
successive modifiche; 
    la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005,  n.  2,  recante
«Indizione delle elezioni comunali e provinciali»; 
    la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2,  recante  lo
statuto della Regione siciliana; 
    il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960,
n. 3, modificato con decreto del presidente della  Regione  siciliana
15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»; 
    la legge della Regione siciliana 3 giugno  2005,  n.  7,  recante
«Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana  a
suffragio  universale  e  diretto.   Nuove   norme   per   l'elezione
dell'Assemblea   regionale   siciliana.   Disposizioni    concernenti
l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»; 
    la legge della Regione siciliana 5 aprile  2011,  n.  6,  recante
«Modifica di norme in materia di elezione, composizione  e  decadenza
degli organi comunali e provinciali»; 
    la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013,  n.  8,  recante
«Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»; 
    la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014,  n.  8,
recante «Istituzione dei liberi  consorzi  comunali  e  delle  citta'
metropolitane»; 
    la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  recante  lo
statuto speciale  della  Regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta,  e
successive modificazioni; 
    la legge della Regione Valle  d'Aosta  9  febbraio  1995,  n.  4,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  elezioni   comunali»,   come
modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e  dalla  legge
regionale 6 dicembre 2019, n. 18; 
    la legge della Regione Valle d'Aosta  24  ottobre  1997,  n.  34,
recante  «Elezione  diretta  del  sindaco,  del  vicesindaco  e   del
consiglio comunale. Votazione e  scrutinio  mediante  apparecchiature
elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale  23
novembre 2009, n. 39; 
  Rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1,  comma  2,
della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi  autogestiti
nei periodi non interessati da  campagne  elettorali  o  referendarie
approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre
2002,  che  le  predette  elezioni  interessano   oltre   un   quarto
dell'intero corpo elettorale nazionale; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n.  28  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e tenuto conto della relativa  delibera  per  l'elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissata per i giorni 8  e
9  giugno  2024,  con  particolare   riferimento   all'attivita'   di
monitoraggio e modalita' di contraddittorio  nonche'  ai  criteri  di
valutazione; 
 
                              Dispone: 
 
  nei  confronti  della  Rai  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono   alle   campagne   per   le    elezioni    comunali    e
circoscrizionali,  inclusi  gli  eventuali  turni  di   ballottaggio,
fissate per le date di cui in premessa, e si applicano  su  tutto  il
territorio nazionale. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  di   ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma 1. 
  3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di
cui all'art. 2, che hanno luogo  esclusivamente  in  sede  regionale,
sono organizzate e programmate a  cura  della  Testata  Giornalistica
Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un
capoluogo di provincia.