(Testo approvato dalla Commissione
nella seduta del 24 aprile 2024)
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
Premesso che:
con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2024 sono
state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni
a statuto ordinario, nonche' dei consigli circoscrizionali, con
eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;
con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige n. 6 del 13 marzo 2024, sono state fissate per il giorno 26
maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali in tre Comuni della Provincia di Bolzano e in
cinque Comuni della Provincia di Trento, con eventuale turno di
ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2024, nonche' sono state
fissate le consultazioni per l'elezione diretta dei consigli
circoscrizionali in un Comune della Provincia di Trento;
con decreto n. 17103/GRFVG dell'11 aprile 2024 dell'Assessore
regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza,
immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono state
fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;
con decreto del Presidente della Regione autonoma Sardegna n. 21
dell'11 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024
le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli
comunali, nonche' degli organi delle Municipalita', con eventuale
turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;
con decreto assessoriale n. 69 del 10 aprile 2024
dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica
della Regione autonoma Sicilia sono state fissate per i giorni 8 e 9
giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni
23 e 24 giugno 2024;
con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
n. 120 del 14 marzo 2024 sono state fissate per il giorno 19 maggio
2024 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del vice
sindaco, nonche' dei consiglieri comunali di un Comune, con eventuale
turno di ballottaggio per il giorno 2 giugno 2024;
Visti:
quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e
di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi media
audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
208;
quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e successive modifiche;
la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento
delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali»;
la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del
Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale»;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo unico delle leggi
regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente
della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e dal decreto del Presidente
della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014»;
la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto
speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive
modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art. 13
dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;
la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n.
20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e
integrazioni;
la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14,
recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia nonche' modificazioni alla legge
regionale 12 settembre 1991, n. 49»;
la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n.
10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;
la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n.
13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi
degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia
elettorale»;
la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9,
recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali,
nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del
1995»;
la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n.
19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla
legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»;
lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e
successive modifiche;
la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante
«Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;
la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo
statuto della Regione siciliana;
il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960,
n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana
15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»;
la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante
«Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a
suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione
dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti
l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;
la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante
«Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza
degli organi comunali e provinciali»;
la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante
«Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;
la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8,
recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle citta'
metropolitane»;
la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo
statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e
successive modificazioni;
la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4,
recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali», come
modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e dalla legge
regionale 6 dicembre 2019, n. 18;
la legge della Regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34,
recante «Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del
consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature
elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23
novembre 2009, n. 39;
Rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 2,
della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti
nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie
approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre
2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto
dell'intero corpo elettorale nazionale;
Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e
integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissata per i giorni 8 e
9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attivita' di
monitoraggio e modalita' di contraddittorio nonche' ai criteri di
valutazione;
Dispone:
nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e
circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio,
fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il
territorio nazionale.
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di
cui all'art. 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale,
sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica
Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un
capoluogo di provincia.