Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Art. 1
Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non piu' finanziati
con le risorse del PNRR, nonche' in materia di revisione del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
1. Al fine di garantire una piu' efficiente e coordinata
utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e
consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei
traguardi e degli obiettivi ((previsti dallo stesso Piano)), come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,
il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno
2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro
per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non piu'
finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e'
autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno
2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro
per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400
milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno
2029.
2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale,
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano
un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi
afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC),
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
come modificati ai sensi del presente articolo, nonche' sulle
iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di
finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per
la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa
di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 da' conto,
altresi', degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali
siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione
del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante e'
raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo
periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa e' assunto ai
sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2,
l'obbligazione giuridicamente vincolante e' raggiunta con il
perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di
individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi
il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto
in tutti gli altri casi. Per le finalita' di cui al presente comma,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni
titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud
l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice
unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di
assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo
complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonche'
l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli
impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonche' dei pagamenti
effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto
periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di
cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime,
sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di
definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le
relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di
adozione ((delle relative informative)) e dell'inosservanza dei
cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo
Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine
dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche
della loro complessita' o del loro stato di avanzamento. Con i
decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da
destinare all'incremento del ((Fondo per lo sviluppo e la coesione,))
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, fino a concorrenza dell'importo di cui al ((comma 8, lettere h)
e i),)) e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle
autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del ((comma 8,
lettera)) f). Gli schemi ((dei decreti)) di cui al presente comma,
corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di
trasmissione. ((Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma e'
acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il
definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate
mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette
disposizioni.)) E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre
il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche' dei programmi
recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero
2, e lettera m).
4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di
definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma
2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono
disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in
conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui ((le risorse di
cui al primo periodo)) risultino gia' trasferite alle amministrazioni
interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro
trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3,
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
ai sensi del presente articolo.
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non
piu' finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del
PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre
2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro
per l'anno ((2024, a)) 785 milioni di euro per l'anno ((2025, a)) 765
milioni di euro per l'anno ((2026, a)) 548,8 milioni di euro per
l'anno ((2027, a)) 400 milioni di euro per l'anno ((2028 e a)) 260
milioni di euro per l'anno 2029, e' destinata:
a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento
«Servizi digitali e esperienza dei cittadini»;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026, all'intervento «Sviluppo dell'Industria cinematografica -
Progetto Cinecitta'»; c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285
milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029
all'intervento «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate»;
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per
l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento
«Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate»((, alla cui
realizzazione si provvede con le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5));
d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di
euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro ((per l'anno 2026 e)) 153,8
milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento «Piani urbani
integrati - progetti generali»;
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di
euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro
per l'anno 2029, all'intervento «Aree Interne - Potenziamento servizi
e infrastrutture sociali di comunita'»;
f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per
l'anno 2029, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle
mafie».
6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi
50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975
milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:
a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro
per l'anno 2025;
b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
c) alla lettera c):
1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno
2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;
2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno
2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;
3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2027 e 2028;
4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e
di 170 milioni di euro per l'anno 2028;
5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2027 e 2028;
6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno
2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;
d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;
e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro
per l'anno 2026;
f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;
g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro
per l'anno 2027.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di euro 19.221.000 per
l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028.
((7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della
missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte», unita' di voto 1.4, sono
incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026.))
8. Agli oneri derivanti dai ((commi 1, 6, 7 e 7))-bis, pari a 3.645
milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno
2025, ((3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026)), 1.908,8 milioni
di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e
260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di
fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni
di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028,
675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per
l'anno 2030, si provvede:
((a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53
milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno
2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
nelle seguenti misure:))
1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per
l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno
2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno
2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per
l'anno 2026;
5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno
2024;
6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno
2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per
l'anno 2026;
7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni ((di euro)) per
l'anno 2024 e 160 ((milioni di euro)) per l'anno 2025;
8) (Soppresso);
9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per
l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per
l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per
l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per
l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per
l'anno 2024;
17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di
euro per l'anno 2026;
18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per
l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di
euro per l'anno 2026;
19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per
l'anno 2025;
20) comma 2, lettera g), ((numero 1)): 20 milioni di euro per
l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per
l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per
l'anno 2024;
23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per
l'anno 2026;
b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di
opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del
Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101;
d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni
di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro
per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui
all'allegato 1 ((annesso al presente decreto)), gia' attribuite alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalita' indicate,
rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 giugno 2019, ((recante ripartizione delle risorse del
Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e))
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021.
Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024,
le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito
di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il
conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di
indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di
effetti sui saldi di finanza pubblica;
g) quanto a 50.000.000 ((di)) euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per
l'anno 2025;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per
l'anno 2025;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro
per l'anno 2025;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e
13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024
e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno
2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per
1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497
euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2028;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro
per l'anno 2025;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per
l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2028;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per
l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per
3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e
25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per
2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;
h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di
euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115
milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto
residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35
milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno
2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per
lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e
precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213;
m) quanto a 400 milioni di euro ((per ciascuno degli anni dal
2026 al 2028)), mediante corrispondente utilizzo delle risorse
disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e
rimborsi di imposte», unita' di voto 1.4;
n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola
cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui ((all'articolo 20 della legge)) 11 marzo 1988, n. 67;
q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per
l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 17 dicembre 2012, n.
221, con riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ((convertito, con
modificazioni, dalla legge)) 24 novembre 2003, n. 326;
((s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per
l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per
l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156));
t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono
aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».
10. Al fine di reintegrare le disponibilita' del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per
la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo
articolo 1, sono abrogati:
a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101;
b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
((10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari
a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse
del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di
euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di
euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni
centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1),
della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto del vincolo
territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178, alinea, della
legge n. 178 del 2020.))
11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi ((del)) PNC
alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 ((e 8, lettere
a) e)) c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli
interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario. Ai fini della validita' delle
assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere
indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, il termine finale e' quello previsto dai
cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le
disponibilita' derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite
nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC
rimangono vincolate al finanziamento ((dell'intervento al quale sono
assegnate)) fino al suo collaudo.
12. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il
comma 7-bis e' abrogato.
13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma
denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia' finanziati
a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), ((numero 2)),
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di
quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione
Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. ((Per il fine di cui al primo
periodo)), l'autorizzazione di spesa di cui ((all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67,)) e' incrementata, per l'anno 2024, di
una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse,
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per
assicurare la tempestiva ((realizzazione degli investimenti)) 1.1
«Case della Comunita'» e 1.3 «Ospedali di Comunita'»((, di cui alla
Missione 6, Componente 1, del PNRR,)) e dell'investimento 1.2. «Verso
un ospedale sicuro e sostenibile»((, di cui alla Missione 6,
Componente 2, del PNRR,)) e degli interventi gia' posti a carico del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per
gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto
assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui
all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le
regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle
risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il
quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di
Sviluppo (CIS) gia' sottoscritti. La richiesta regionale, corredata
di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del
quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli
investimenti interessati dal presente comma, e' trasmessa al
Ministero della salute, che la approva, con decreto ministeriale, ai
fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del
Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite
alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute,
sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta
del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti.
La regione presenta al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
periodicita' semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie
complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui
conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ovvero sulle contabilita' speciali attivate per l'attuazione del
PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza
pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le
ordinarie procedure di bilancio.
15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a
realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei
conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui
all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei
medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea
per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Omissis
1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia,
con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno
2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di
53.623 milioni di euro per l'anno 2023.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108 convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri per i seguenti programmi e interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti
urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro
per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture
per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per
l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni
di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto
2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione
di contributi in favore delle imprese del settore
ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie
attivita' sul territorio nazionale. I contributi sono
destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50
per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi
di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche
nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento, nella
misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia
e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare
riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico
e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su base
regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto
conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione
di alloggi e immobili gia' destinati a edilizia
residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis.
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui
al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per
cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110
per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini
di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti
di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30
giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma
2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso
al finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma
24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la
relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma
finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e
dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle
risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui
al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. I termini
per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e
finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi
dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono
corso dalla data di notifica della decisione di
autorizzazione della Commissione europea. Qualora la
Commissione europea adotti una decisione negativa, le
risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato
non compatibile sono revocate e rimangono nella
disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere
destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e
il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le
modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita'
di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo Piano. Le amministrazioni attuano gli interventi
ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari in coerenza con il principio dell'assenza di
un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata
assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune
alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita'
montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare, la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 34 (Impegno e pagamento). - omissis.
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in
relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche
perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel
rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti
stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando
pubblicita' mediante divulgazione periodica delle
informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei
suddetti impegni e' possibile solo in presenza delle
necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei
seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito,
l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio
finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le
previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore
univocamente individuato. L'impegno puo' essere assunto
solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di
bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in
termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla
spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi
fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il
rispetto del piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in
fase gestionale o in sede di formazione del disegno di
legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad
amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere
assunto anche solamente in presenza della ragione del
debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i
rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al
secondo periodo del presente comma siano individuabili
all'esito di un iter procedurale legislativamente
disciplinato.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-quater,
del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (Misure urgenti
per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
la realizzazione di una banca di investimento), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n.
294:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - Omissis.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo. Al fine di dare attuazione agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con
riferimento agli investimenti legati all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della
Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita', nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui
alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del
27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo
periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione
dell'impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai
fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,
aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle
altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le
risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate
alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con
derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della
produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del
preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il
limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e'
gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo
periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
utile all'apertura del capitale della societa' di cui al
primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di
adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali,
individuati mediante procedure selettive di evidenza
pubblica, in conformita' al codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti
disposizioni di settore.
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«omissis
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto-legge n. 59 del 2021:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- omissis.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri per i seguenti programmi e interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti
urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro
per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture
per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per
l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni
di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.:
«Omissis
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022,
n. 114:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - omissis.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 139, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«Omissis.
139. Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione
di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle
procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti
locali del Mezzogiorno.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 44, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«Omissis.
44. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo per investimenti a
favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:
«Omissis.
140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«Omissis.
1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«Omissis.
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«Omissis.
14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
«Omissis.
6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 253, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.:
«Omissis.
253. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo
relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati
ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' autorizzata la spesa complessiva di 190
milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2030.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2010, n. 71:
«Art. 4 (Fondo per interventi a sostegno della
domanda in particolari settori). - Omissis.
6. E' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le
infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere
infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
e' ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali
di riparto, e con le singole regioni interessate, per
finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti,
nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con
il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al
cinquanta per cento delle risorse destinate
all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai
sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che
abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti
ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse
devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili,
finalizzate a rendere le strutture operative funzionali
allo sviluppo dei traffici.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 1988, n. 61, S.O.:
«Art. 20.
1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo
complessivo di euro 34.000 miliardi. Al finanziamento degli
interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono
autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la
BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e
aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrare recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standars che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso
aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei
progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il
programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione
del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 4-sexies,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito con
modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.:
«Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). -
omissis.
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,
S.O.:
«Art. 32-bis (Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla
riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi
straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per
interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000
per ciascuno degli anni 2004-2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli
interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del Fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro
73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondere
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217:
«Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e
delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi). - 1. Al
fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione
del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,
European Rail Traffic Management System», di seguito
denominato "sistema ERTMS", e di garantire un efficace
coordinamento tra la dismissione del sistema di
segnalamento nazionale di classe «B» e l'attrezzaggio dei
sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con
una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di
implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei
veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi
di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali
riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli
tipo», fermi macchina o sostituzione operativa dei mezzi di
trazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento degli interventi di rinnovo o
ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del
relativo sottosistema di bordo di classe «B» SCMT/SSC o
ERTMS «B2» comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS «B3 MR1»
comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2
comprensivo di STM SCMT/SSC rispondente alle Specifiche
Tecniche di Interoperabilita' indicate nella Tabella A2.3
dell'allegato A del regolamento (UE) 2016/919 della
Commissione europea, del 27 maggio 2016, come modificato
dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea,
del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto
12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016.
Fermo quanto previsto dal comma 3 possono beneficiare del
finanziamento gli interventi realizzati a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ed entro il 31 dicembre 2026, sui veicoli
che risultino iscritti in un registro di immatricolazione
istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che
circolano sul territorio nazionale, soltanto nel caso in
cui detti interventi non risultino gia' finanziati dai
contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
attuative di erogazione del contributo alle imprese
ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi
sui veicoli di cui al comma 2, nei limiti della effettiva
disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del
fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che
possono essere considerati ammissibili, l'entita' del
contributo massimo riconoscibile per ciascun veicolo
oggetto di intervento in caso di effettuazione di una
determinata percorrenza sulla rete ferroviaria
interconnessa insistente sul territorio nazionale,
l'entita' della riduzione proporzionale del contributo
riconoscibile in caso di effettuazione di percorrenze
inferiori a quella richiesta ai fini dell'attribuzione del
contributo nella misura massima, nonche' i criteri di
priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con i
tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del sistema
ERTMS di terra. L'efficacia del decreto di cui al presente
comma e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei
limiti di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto
ferroviario, all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo
periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021». All'onere derivante dalla
presente disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130.
6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio di
trasporto ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia
fino a Campocologno in Svizzera e' autorizzata la
circolazione nel territorio italiano dei rotabili
ferroviari a tal fine impiegati per l'intera durata della
concessione rilasciata al gestore di detto servizio di
trasporto dall'ufficio governativo della Confederazione
elvetica.
7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio di
trasporto ferroviario di cui al comma 6 avviene in
conformita' alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 4,
e all'articolo 16, comma 2, lettera bb), del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per le reti ferroviarie
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il comune di Tirano e il
gestore della linea ferroviaria di cui al comma 6
definiscono il disciplinare di esercizio relativo alla
parte del tracciato che, in ambito urbano, interseca il
traffico veicolare e i passaggi pedonali. Agli eventuali
oneri derivanti dal disciplinare di esercizio di cui al
primo periodo, il comune di Tirano provvede con le risorse
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «nell'anno
2021,» sono inserite le seguenti: «per il potenziamento
delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che
l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga
in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto
dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
COVID-19, nonche'».
9-bis. In considerazione degli effetti negativi
determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui
fatturati degli operatori economici operanti nel settore
del trasporto registrati nell'esercizio 2020, l'Autorita'
di regolazione dei trasporti e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla copertura
delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli
introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto
ai sensi della lettera b) del comma 6 dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
previste nella misura di 3,7 milioni di euro, mediante
l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di
amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020.
Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di
euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» sono
inserite le seguenti: «nonche' delle opere connesse,
comprese quelle di risoluzione delle interferenze,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di
disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree
e i siti dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione,
Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte,
individuati per l'installazione dei cantieri della sezione
transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse,
comprese quelle di risoluzione delle interferenze,
costituiscono aree di interesse strategico nazionale»;
c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».».
- Si riporta il testo l'articolo 1, comma 443, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«Omissis.
443. Per l'attuazione del Programma e' istituito nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un fondo denominato «Programma innovativo
nazionale per la qualita' dell'abitare», con una dotazione
complessiva in termini di competenza e di cassa pari a
853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per
l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07
milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per
l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04
milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per
l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36
milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per
l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64
milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28
milioni di euro per l'anno 2033.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 392, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«Omissis.
392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato «
Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile», con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale
su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per
l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi
adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate con il decreto di cui al secondo
periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il
cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 56, comma 2, quarto
periodo, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Disposizioni in materia di Fondo per lo
sviluppo e la coesione). - omissis.
2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai
sensi dell'articolo 58, sono imputate in via prioritaria al
valore degli interventi definanziati in applicazione
dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
introdotto dal comma 3 del presente articolo. Con una o
piu' delibere da adottare entro novanta giorni dalla
scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, commi 7,
lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del
2019, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il
valore degli interventi definanziati e provvede
all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere
sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020.
Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare
la relativa disponibilita', con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa e'
corrispondentemente incrementata e ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di
cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Nelle more della procedura di
definanziamento di cui al presente comma, le risorse di cui
al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono rese indisponibili nel periodo
2026-2031 sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi
dell'articolo 58, ferma restando la possibilita' di
immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di
cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), della legge n.
178 del 2020.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021,
n. 108, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e
la coesione). - 1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, al fine di accelerare la capacita' di utilizzo delle
risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, e' incrementata
complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le
annualita' di seguito indicate: 850 milioni di euro per
l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250
milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per
l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280
milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per
l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500
milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per
l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi
dell'articolo 5.
1-bis - 1-quater. (abrogati).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 977, della
citata legge n. 234 del 2021:
«Omissis.
977. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato
di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico,
secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza
scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per
manifestazione di interesse, un soggetto altamente
qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di
adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento
tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma
di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al
fine di: a) individuare e aggregare universita' ed istituti
di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella
ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere
la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la
loro evoluzione in deep tech start-up per farne driver
privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla
creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel
Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di advisoring
ai fondatori di start-up innovative per assisterli
nell'evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso
manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a
fianco di start-up innovative grandi e medie imprese
interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo
produttivo e commerciale, anche tramite investimenti
diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni
finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad
offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a
start-up innovative selezionate, per le diverse fasi del
loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma
considera i settori imprenditoriali di particolare
rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorita'
all'information technology, all'agroalimentare, al
biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e
all'aerospaziale. Per le finalita' di cui al presente
comma, con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)
sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro
annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e
la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Omissis.»
- La Direttiva 21/05/2008, n. 2008/50/CE, del
Parlamento e del Consiglio relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1,
lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,
n. 161, S.O.:
«Art. 10 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, il
Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
omissis.
d) in considerazione della particolare situazione di
inquinamento dell'aria presente nella pianura padana,
promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
nell'area interessata, anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto
bacino:
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 14-ter,
primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100:
«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile). - omissis.
14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' istituito un fondo dell'importo
di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro
per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83
milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di
euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2035, destinato alle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse
tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
(PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di
cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli
interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178,
lettera b), numero 1, della 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.
322, S.O.:
«Omissis.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e'
destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
omissis.
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle
risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - omissis.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1038,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Omissis.
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Omissis.»