Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  per  la  realizzazione  degli  investimenti  del  Piano
  nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non  piu'  finanziati
  con le risorse del PNRR, nonche' in materia di revisione del  Piano
  nazionale per gli investimenti complementari al PNRR 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  una  piu'  efficiente   e   coordinata
utilizzazione delle risorse europee e  del  bilancio  dello  Stato  e
consentire la tempestiva realizzazione degli  investimenti  stabiliti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto  dei
traguardi e degli obiettivi ((previsti  dallo  stesso  Piano)),  come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre  2023,
il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 2.911 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni  di  euro
per l'anno 2026. Per la realizzazione  degli  investimenti  non  piu'
finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del  PNRR,  a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e'
autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di  euro  per  l'anno
2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di  euro
per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per  l'anno  2027,  di  400
milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro  per  l'anno
2029. 
  2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale,
il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  il  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano
un'informativa  congiunta  al  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi
afferenti alla realizzazione degli interventi  e  degli  investimenti
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC),
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
come  modificati  ai  sensi  del  presente  articolo,  nonche'  sulle
iniziative  intraprese  ai  fini  del   reperimento   di   fonti   di
finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio  nazionale  per
la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5.  L'informativa
di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 da'  conto,
altresi', degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali
siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini  dell'applicazione
del presente articolo, l'obbligazione  giuridicamente  vincolante  e'
raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui  al  secondo
periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa e' assunto  ai
sensi  dell'ultimo  periodo  del  citato  articolo   34,   comma   2,
l'obbligazione  giuridicamente  vincolante  e'   raggiunta   con   il
perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e  di
individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento  riguardi
il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula  del  contratto
in tutti gli altri casi. Per le finalita' di cui al  presente  comma,
entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e successivamente con cadenza semestrale, le  amministrazioni
titolari degli interventi di cui  al  PNC  trasmettono  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione  e  per  il  Sud
l'elenco dei predetti interventi  identificati  dal  relativo  codice
unico di progetto  (CUP),  con  l'indicazione  del  provvedimento  di
assegnazione   o   concessione   del   finanziamento,    dell'importo
complessivo e della quota a carico delle  risorse  del  PNC,  nonche'
l'indicazione del relativo stato  procedurale  di  attuazione,  degli
impegni  contabili   assunti,   ivi   inclusa   l'indicazione   delle
obbligazioni  giuridicamente  vincolanti,   nonche'   dei   pagamenti
effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto
periodo, le informazioni sono tratte dai  sistemi  informativi  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, approvati  dal  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
entro venti giorni dalla data di presentazione delle  informative  di
cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime,
sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto  di
definanziamento  in  ragione  del   mancato   perfezionamento   delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono  contestualmente  rese  indisponibili  le
relative risorse. Per i decreti successivi al primo  si  tiene  conto
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla  data  di
adozione  ((delle  relative  informative))  e  dell'inosservanza  dei
cronoprogrammi  procedurali  contenenti   gli   obiettivi   iniziali,
intermedi e finali dei programmi  e  degli  interventi  del  medesimo
Piano, come definiti con il decreto di  cui  al  comma  11.  Al  fine
dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche
della loro complessita' o  del  loro  stato  di  avanzamento.  Con  i
decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da
destinare all'incremento del ((Fondo per lo sviluppo e la coesione,))
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, fino a concorrenza dell'importo di cui al ((comma 8, lettere  h)
e i),))  e,  per  l'eventuale  quota  residua,  all'incremento  delle
autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del ((comma  8,
lettera)) f). Gli schemi ((dei decreti)) di cui  al  presente  comma,
corredati di  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alle  Camere  per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per materia, da rendere nel termine di sette  giorni  dalla  data  di
trasmissione. ((Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma  e'
acquisita l'intesa in sede di Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  ovvero  di
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano  il
definanziamento di interventi cui sono  destinate  risorse  assegnate
mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai  sensi  delle  predette
disposizioni.)) E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre
il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche'  dei  programmi
recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero
2, e lettera m). 
  4.  Qualora   le   somme   relative   a   interventi   oggetto   di
definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34,  comma
2, quarto periodo, della legge  n.  196  del  2009,  le  stesse  sono
disimpegnate e conservate ai fini del loro  trasferimento,  anche  in
conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui ((le risorse  di
cui al primo periodo)) risultino gia' trasferite alle amministrazioni
interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono  versate,  entro
trenta giorni dal perfezionamento del decreto  di  cui  al  comma  3,
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
ai sensi del presente articolo. 
  5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non
piu' finanziati, in tutto o in parte,  a  valere  sulle  risorse  del
PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre
2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di  euro
per l'anno ((2024, a)) 785 milioni di euro per l'anno ((2025, a)) 765
milioni di euro per l'anno ((2026, a))  548,8  milioni  di  euro  per
l'anno ((2027, a)) 400 milioni di euro per l'anno ((2028  e  a))  260
milioni di euro per l'anno 2029, e' destinata: 
    a) quanto a 19 milioni di euro per  l'anno  2024,  all'intervento
«Servizi digitali e esperienza dei cittadini»; 
    b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2024
al 2026, all'intervento «Sviluppo  dell'Industria  cinematografica  -
Progetto Cinecitta'»; c) quanto a 100 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285
milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029
all'intervento «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate»; 
    c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024
al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per
l'anno 2028 e 205 milioni di euro  per  l'anno  2029,  all'intervento
«Utilizzo  dell'Idrogeno  in  settori  hard-to-abate»((,   alla   cui
realizzazione si provvede con le modalita'  di  cui  all'articolo  1,
comma  1-quater,  del  decreto-legge  16  dicembre  2019,   n.   142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5)); 
    d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520  milioni  di
euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro ((per l'anno 2026 e)) 153,8
milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  all'intervento  «Piani  urbani
integrati - progetti generali»; 
    e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno  2024,  95  milioni  di
euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di  euro
per l'anno 2029, all'intervento «Aree Interne - Potenziamento servizi
e infrastrutture sociali di comunita'»; 
    f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2024
al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro  per
l'anno 2029, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati  alle
mafie». 
  6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi
50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027  e  975
milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato: 
    a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di  euro
per l'anno 2025; 
    b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028; 
    c) alla lettera c): 
      1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per  l'anno
2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028; 
      2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per  l'anno
2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028; 
      3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2027 e 2028; 
      4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e
di 170 milioni di euro per l'anno 2028; 
      5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2027 e 2028; 
      6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per  l'anno
2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028; 
    d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028; 
    e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di  euro
per l'anno 2026; 
    f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di  euro
per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028; 
    g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028; 
    h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di  euro
per l'anno 2027. 
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di euro 19.221.000 per
l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028. 
  ((7-bis. Le risorse disponibili nello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  della
missione «Politiche economico-finanziarie  e  di  bilancio  e  tutela
della   finanza   pubblica»,   programma   «Regolazioni    contabili,
restituzioni  e  rimborsi  d'imposte»,  unita'  di  voto  1.4,   sono
incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026.)) 
  8. Agli oneri derivanti dai ((commi 1, 6, 7 e 7))-bis, pari a 3.645
milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, ((3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026)), 1.908,8  milioni
di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028  e
260 milioni di euro per l'anno 2029,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025,  2.284,6  milioni
di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per  l'anno  2028,
675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2030, si provvede: 
  ((a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per  l'anno  2024,  1.438,53
milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro  per  l'anno
2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
nelle seguenti misure:)) 
      1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; 
      2) comma 2, lettera b), numero  1:  150  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025; 
      3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno
2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025; 
      4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di  euro  per  l'anno
2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per
l'anno 2026; 
      5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2024; 
      6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di  euro  per
l'anno 2026; 
      7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni ((di  euro))  per
l'anno 2024 e 160 ((milioni di euro)) per l'anno 2025; 
      8) (Soppresso); 
      9) comma 2, lettera c), numero  5:  220  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025; 
      10) comma 2, lettera c), numero  6:  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025; 
      11) comma 2, lettera c), numero 7:  120  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025; 
      12) comma 2, lettera c),  numero  9:  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025; 
      13) comma 2, lettera c), numero 10:  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; 
      14) comma 2, lettera c), numero 11:  90  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025; 
      15) comma 2, lettera d), numero 1:  135  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025; 
      16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2024; 
      17) comma 2, lettera e), numero 2:  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025  e  120  milioni  di
euro per l'anno 2026; 
      18) comma 2, lettera e), numero  3:  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di
euro per l'anno 2026; 
      19) comma 2, lettera f), numero  3:  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2025; 
      20) comma 2, lettera g), ((numero 1)): 20 milioni di  euro  per
l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025; 
      21) comma 2, lettera h), numero 1:  200  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025; 
      22) comma 2, lettera i), numero  1:  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2024; 
      23) comma 2, lettera a), numero  3:  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2026; 
    b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2025  e
2026, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  l'avvio  di
opere  indifferibili,  di  cui  all'articolo   26,   comma   7,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; 
    c) quanto a  690  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme iscritte in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2,  del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101; 
    d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni
di  euro  per  l'anno   2027,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2027  e
2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno  2026,  656.649.550  euro
per  l'anno  2027  e  397.921.550  euro  per  l'anno  2028,  mediante
corrispondente riduzione delle somme indicate nella  tabella  di  cui
all'allegato 1 ((annesso al presente decreto)), gia' attribuite  alle
amministrazioni interessate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo  1,  comma  1072,
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  dell'articolo  1,  comma  95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e  dell'articolo  1,  comma  14,
della legge 27 dicembre 2019,  n.  160  per  le  finalita'  indicate,
rispettivamente,  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  148
del 27 giugno 2017, dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226
del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  28
del 2 febbraio 2019, dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 giugno 2019, ((recante  ripartizione  delle  risorse  del
Fondo   finalizzato   al   rilancio    degli    investimenti    delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del  paese,  e))
dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  23  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021.
Su  proposta  dei  Ministri  competenti,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre  2024,
le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate  nell'ambito
di  ogni  stato  di  previsione  della  spesa,  fermo   restando   il
conseguimento  dei  risparmi  di  spesa  realizzati  in  termini   di
indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza  di
effetti sui saldi di finanza pubblica; 
    g) quanto a 50.000.000 ((di)) euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni  dal  2026  al  2028,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024  e  13.212.680  euro  per
l'anno 2025; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per
l'anno 2025; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro
per l'anno 2025; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669  euro  per  l'anno  2025  e
13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028; 
      5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno  2024
e 1.961.864 euro per l'anno 2025; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per  l'anno
2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028; 
      7) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025; 
      8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 3.375.305 euro per  l'anno  2024,  3.924.497
euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno  degli  anni  dal
2026 al 2028; 
      9) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e  2.407.100  euro
per l'anno 2025; 
      10) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro  per
l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli  anni  dal  2026  al
2028; 
      11) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa  per
2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025; 
      12) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per  1.792.118  euro  per
l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025; 
      13) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328  euro  per  l'anno  2025  e
25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028; 
      14) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025; 
      15) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  turismo  per
2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025; 
    h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di
euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per  l'anno  2026  e  115
milioni di euro per l'anno 2027, mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme  iscritte  in  conto
residui, nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    i) quanto a 36,65 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  a  73,35
milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di  euro  per  l'anno
2026, mediante corrispondente  versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto  residui,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per
lo sviluppo e la coesione,  periodo  di  programmazione  2014-2020  e
precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27  dicembre
2013, n. 147; 
    l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a  250  milioni
di  euro  per  l'anno   2025,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253,  della
legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
    m) quanto a 400 milioni di euro ((per  ciascuno  degli  anni  dal
2026  al  2028)),  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
disponibili nello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  nell'ambito  della   missione   29
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica»,  programma  5  «Regolazioni  contabili,   restituzioni   e
rimborsi di imposte», unita' di voto 1.4; 
    n) quanto a 415,8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini  di  sola
cassa,  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo   di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2027  e
2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; 
    p) quanto  a  39  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme iscritte in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui ((all'articolo 20 della legge)) 11 marzo 1988, n. 67; 
    q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per
l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266; 
    r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027  e
2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
11, comma  4-sexies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 17 dicembre  2012,  n.
221, con riferimento  alla  quota  di  cui  all'articolo  32-bis  del
decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,   ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge)) 24 novembre 2003, n. 326; 
  ((s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000  per
l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro  30.000.000  per
l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156)); 
    t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e  2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    u)  quanto  a  euro  21.000.000   per   l'anno   2026,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono  rese  indisponibili»  sono
aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031». 
  10. Al fine di reintegrare  le  disponibilita'  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  per
la realizzazione degli interventi di cui al comma  178  del  medesimo
articolo 1, sono abrogati: 
    a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101; 
    b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  ((10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari
a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro  i  limiti
indicati dalla direttiva 2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse
del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter,  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di
euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di
euro per l'anno 2028. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la coesione, periodo di  programmazione  2021-2027,
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178,  con  imputazione  alla  quota  afferente  alle  amministrazioni
centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero  1),
della medesima legge n.  178  del  2020,  nel  rispetto  del  vincolo
territoriale di cui al citato articolo 1, comma  178,  alinea,  della
legge n. 178 del 2020.)) 
  11. Al fine di adeguare i programmi e gli  interventi  ((del))  PNC
alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 ((e 8,  lettere
a) e)) c), con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il  Sud,
le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla  data
di  entrata   in   vigore   del   presente   decreto,   si   provvede
all'aggiornamento  dei  cronoprogrammi  procedurali  contenenti   gli
obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali  dei  programmi  e   degli
interventi  del  medesimo  Piano,  fermo  restando  il  rispetto  del
cronoprogramma   finanziario.   Ai   fini   della   validita'   delle
assegnazioni disposte  a  valere  sul  Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022,  n.  91,  il  termine  finale  e'  quello  previsto  dai
cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le
disponibilita' derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite
nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC
rimangono vincolate al finanziamento ((dell'intervento al quale  sono
assegnate)) fino al suo collaudo. 
  12.  All'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.   59
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il
comma 7-bis e' abrogato. 
  13. Gli investimenti destinati  alla  realizzazione  del  programma
denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia'  finanziati
a carico del Fondo complementare al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), ((numero  2)),
del  decreto-legge  6   maggio   2021,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad  esclusione  di
quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione
Campania, sono posti a carico del finanziamento di  cui  all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. ((Per il fine di  cui  al  primo
periodo)), l'autorizzazione di spesa di cui ((all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67,)) e' incrementata, per  l'anno  2024,  di
una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse,
di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  e),  numero   2,   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per
assicurare la tempestiva  ((realizzazione  degli  investimenti))  1.1
«Case della Comunita'» e 1.3 «Ospedali di Comunita'»((, di  cui  alla
Missione 6, Componente 1, del PNRR,)) e dell'investimento 1.2. «Verso
un  ospedale  sicuro  e  sostenibile»((,  di  cui  alla  Missione  6,
Componente 2, del PNRR,)) e degli interventi gia' posti a carico  del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR  che,  per
gli  incrementi  di  costo  dei  materiali,  non   abbiano   ricevuto
assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili  di  cui
all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  le
regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti  accedendo  alle
risorse finanziarie, ove  disponibili,  a  loro  destinate  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  integrando  il
quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di
Sviluppo (CIS) gia' sottoscritti. La richiesta  regionale,  corredata
di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori  costi  e  del
quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate  agli
investimenti  interessati  dal  presente  comma,  e'   trasmessa   al
Ministero della salute, che la approva, con decreto ministeriale,  ai
fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da  parte  del
Nucleo di Valutazione degli  Investimenti  e  previa  intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le  risorse  finanziarie  di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite
alla regione interessata, su richiesta del  Ministero  della  salute,
sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla  osta
del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS  sottoscritti.
La   regione   presenta   al   Ministero   dell'economia   e    delle
finanze-Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  con
periodicita' semestrale,  il  rendiconto  delle  risorse  finanziarie
complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento. 
  14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti  sui
conti aperti presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
ovvero sulle contabilita'  speciali  attivate  per  l'attuazione  del
PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel rispetto dei  saldi  programmati  di  finanza
pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante  le
ordinarie procedure di bilancio. 
  15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a
realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come  modificato  con
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei
conti  correnti  di  tesoreria  Next  Generation  EU-Italia,  di  cui
all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  Nei
medesimi conti affluiscono le risorse assegnate  dall'Unione  europea
per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1037,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
                «Omissis 
              1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU
          e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
          ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo  di
          rotazione per l'attuazione del Next  Generation  EU-Italia,
          con una dotazione di 32.766,6 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 50.307,4 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  di
          53.623 milioni di euro per l'anno 2023. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59  (Misure  urgenti  relative  al  Fondo
          complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza  e
          altre misure  urgenti  per  gli  investimenti),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101: 
                «Art.  1  (Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - 1. E' approvato il Piano nazionale per  gli  investimenti
          complementari  finalizzato   ad   integrare   con   risorse
          nazionali gli interventi del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza per complessivi 30.622,46 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026. 
              2. Le risorse  nazionali  degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue: 
                a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
          dei ministri per i seguenti programmi e interventi: 
                  1. Servizi digitali  e  cittadinanza  digitale:  50
          milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e  10
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                  2. Servizi digitali  e  competenze  digitali:  0,73
          milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno  2023,  29,24
          milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  3. Tecnologie  satellitari  ed  economia  spaziale:
          65,98 milioni di euro per l'anno 2022,  136,09  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 202,06 milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 218,56 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  177,31
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                  4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in  contesti
          urbani marginalizzati: 70  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2026; 
                b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          riferiti al seguente programma: 
                  1. Interventi per le aree del terremoto del 2009  e
          2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno  2023,
          280 milioni di euro per l'anno 2024, 160  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; 
                c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili  riferiti  ai  seguenti  programmi  e
          interventi: 
                  1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi  verdi
          - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
          di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per  l'anno
          2024, 173,91 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  124,22
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                  2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi  verdi
          - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
          euro per l'anno 2022, 128,8  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
          150 milioni di euro per l'anno 2021, 360  milioni  di  euro
          per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
          milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  4. Rinnovo del materiale rotabile e  infrastrutture
          per il trasporto ferroviario delle  merci:  60  milioni  di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro  per
          l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025; 
                  5.  Strade  sicure   -   Messa   in   sicurezza   e
          implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico  per
          il  controllo  da  remoto  di  ponti,  viadotti  e   tunnel
          (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
          e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni  di
          euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
          50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
          monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di  ponti,
          viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25  milioni
          di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023,
          2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima  e  della
          resilienza delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
          climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, 320 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  8. Aumento selettivo della capacita'  portuale:  72
          milioni di euro per l'anno 2021, 85  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
                  9.  Ultimo/Penultimo  miglio  ferroviario/stradale:
          20,41 milioni di euro per l'anno  2021,  52,79  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 68,93  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per  l'anno
          2026; 
                  10. Efficientamento energetico: 3 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 7 milioni di euro per  l'anno  2022  e  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                  11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
          attraverso  un  sistema  alimentato,  ove   l'energia   non
          provenga dalla rete di  trasmissione  nazionale,  da  fonti
          green rinnovabili o, qualora queste non siano  disponibili,
          da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale:  80  milioni
          di euro per l'anno 2021, 150 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
          10 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  12.   Strategia   Nazionale    Aree    Interne    -
          Miglioramento dell'accessibilita' e della  sicurezza  delle
          strade,  inclusa  la   manutenzione   straordinaria   anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 100 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  50
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                  13.  Sicuro,  verde  e  sociale:   riqualificazione
          dell'edilizia residenziale pubblica: 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e  350
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione  del  Ministero  della  cultura  riferiti  al
          seguente programma: 
                  1. Piano di investimenti  strategici  su  siti  del
          patrimonio  culturale,  edifici  e  aree  naturali:   207,7
          milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
          l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno  2023,  265,1
          milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; 
                e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  della  salute  riferiti  ai
          seguenti programmi e interventi: 
                  1. Salute, ambiente, biodiversita' e  clima:  51,49
          milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
          l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
          milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  2. Verso un  ospedale  sicuro  e  sostenibile:  250
          milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  250
          milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  3. Ecosistema innovativo della salute:  10  milioni
          di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per  l'anno
          2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
          di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; 
                f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico  riferiti
          ai seguenti programmi e interventi: 
                  1. «Polis»  -  Case  dei  servizi  di  cittadinanza
          digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145  milioni
          di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per  l'anno
          2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38  milioni
          di euro per l'anno 2026; 
                  2. Transizione  4.0:  704,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, 1.414,95 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
          euro per l'anno 2024, 324,71 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  250
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 
                g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  della  giustizia  riferiti   al
          seguente programma e intervento: 
                  1. Costruzione  e  miglioramento  di  padiglioni  e
          spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori:  2,5
          milioni di euro per l'anno 2022, 19  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 41,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  57
          milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro  per
          l'anno 2026; 
                h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali riferiti  al  seguente  programma  e
          intervento: 
                  1.  Contratti  di  filiera  e  distrettuali  per  i
          settori agroalimentare, della  pesca  e  dell'acquacoltura,
          della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo:  200
          milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2022 al  2023,  258,81  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
          e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il  25  per  cento
          delle  predette  somme  e'  destinato  esclusivamente  alle
          produzioni biologiche italiane ottenute conformemente  alla
          normativa europea e a quella nazionale di settore; 
                i) quanto a complessivi 500 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          riferiti al seguente programma e intervento: 
                  1. Iniziative di ricerca per tecnologie e  percorsi
          innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
                l) quanto a complessivi 210 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno riferiti al  seguente
          programma e intervento: 
                  1. Piani urbani integrati: 80 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30  milioni  di  euro  nel
          2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; 
                m) quanto a 910 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
          829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per  l'anno
          2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai  commi
          3 e 4. 
              2-bis.  Al  fine  di  favorire  la   realizzazione   di
          investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
          nazionale nonche' di ridurre  il  divario  infrastrutturale
          tra le diverse regioni, le  risorse  di  cui  al  comma  2,
          lettera c), punti  1  e  3,  sono  destinate  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
          Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
          50 per cento e all'80 per cento. 
              2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),  punto
          2, sono destinate: 
                a) nella misura di 18  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, di 17,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  di  56,5
          milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno  2025  e
          di 108,7 milioni di euro per l'anno  2026,  all'erogazione,
          fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  di   un
          contributo di importo non superiore al  50  per  cento  dei
          costi necessari  per  il  rinnovo  ovvero  l'ammodernamento
          delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; 
                b) nella misura di 20  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
          di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
          parte di Rete ferroviaria italiana Spa,  di  unita'  navali
          impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
          servizi  ferroviari  di  collegamento  passeggeri  e  merci
          ovvero  nel  traghettamento  veloce  dei  passeggeri.  Tali
          risorse si intendono immediatamente disponibili  alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  ai  fini  dell'assunzione  di   impegni
          giuridicamente vincolanti; 
                c) nella misura di 7 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per  l'anno
          2023, di 64,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  di  58
          milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni  di  euro
          per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non  superiore
          al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
          alla realizzazione  di  impianti  di  liquefazione  di  gas
          naturale   sul   territorio   nazionale   necessari    alla
          de-carbonizzazione  dei  trasporti  e  in  particolare  nel
          settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di  gas
          naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale  con
          le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
          unita'  navali  necessarie  a  sostenere  le  attivita'  di
          bunkeraggio a partire  dai  terminali  di  rigassificazione
          nazionali. 
              2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono stabiliti: 
                a) le modalita' di assegnazione delle risorse di  cui
          al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione
          di  contributi  in  favore  delle   imprese   del   settore
          ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie
          attivita'  sul  territorio  nazionale.  I  contributi  sono
          destinati al finanziamento, in misura non superiore  al  50
          per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi
          di movimentazione per il trasporto merci ferroviario  anche
          nei terminal intermodali, nonche' al  finanziamento,  nella
          misura  del  100  per  cento,   di   interventi   destinati
          all'efficientamento ecosostenibile di  raccordi  ferroviari
          di Rete ferroviaria italiana Spa; 
                b)  la  tipologia  e  i   parametri   tecnici   degli
          interventi ammessi a finanziamento ai sensi  delle  lettere
          a)  e  c)  del  comma  2-ter,  l'entita'   del   contributo
          riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per  ciascuna
          delle  tipologie  di  intervento  e  le  modalita'   e   le
          condizioni di erogazione dello stesso. 
              2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera  c),
          punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia
          e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per
          lo sviluppo delle aree interne del Paese,  con  particolare
          riferimento   alla   promozione    e    al    miglioramento
          dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
          interventi   di   messa   in   sicurezza   e   manutenzione
          straordinaria della rete viaria delle medesime  aree  anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione.  Con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, di concerto con  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da   adottare   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
          ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                a) entita' della popolazione residente; 
                b) estensione delle  strade  statali,  provinciali  e
          comunali  qualora  queste  ultime   rappresentino   l'unica
          comunicazione esistente tra due o piu' comuni  appartenenti
          all'area interna; 
                c)    esistenza    di    rischi    derivanti    dalla
          classificazione sismica dei territori e  dall'accelerazione
          sismica; 
                d) esistenza di situazioni di dissesto  idrogeologico
          e relativa entita'. 
              2-sexies. Ai fini dell'assegnazione  delle  risorse  di
          cui  al  comma  2-quinquies,  si  tiene  conto,   in   modo
          prevalente, dei criteri di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 
              2-septies.  Al  fine  di  favorire   l'incremento   del
          patrimonio di edilizia residenziale pubblica di  proprieta'
          delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi  per
          le case popolari, comunque denominati, costituiti anche  in
          forma  societaria,   nonche'   degli   enti   di   edilizia
          residenziale pubblica aventi le stesse finalita'  degli  ex
          Istituti autonomi per le case popolari, le risorse  di  cui
          al comma  2,  lettera  c),  punto  13,  sono  destinate  al
          finanziamento   di   un   programma   di   interventi    di
          riqualificazione dell'edilizia residenziale  pubblica,  ivi
          compresi interventi di demolizione e ricostruzione,  avente
          ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: 
                a)  interventi   diretti   alla   verifica   e   alla
          valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
          edilizia residenziale pubblica e progetti di  miglioramento
          o di adeguamento sismico; 
                b)  interventi  di  efficientamento   energetico   di
          alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
          comprese le relative progettazioni; 
                c) interventi di  razionalizzazione  degli  spazi  di
          edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
          di frazionamento  e  ridimensionamento  degli  alloggi,  se
          eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b); 
                d)  interventi  di   riqualificazione   degli   spazi
          pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
          di cui alle lettere a) e b), ivi  compresi  i  progetti  di
          miglioramento   e   valorizzazione   delle   aree    verdi,
          dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto  di
          intervento; 
                e) operazioni di acquisto di immobili,  da  destinare
          alla sistemazione temporanea degli assegnatari  di  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica oggetto degli  interventi
          di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli  immobili
          da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
          antisismiche almeno pari a quelle indicate  come  requisito
          minimo  da  raggiungere  per  gli  immobili  oggetto  degli
          interventi di cui alle  medesime  lettere  a)  e  b).  Alle
          finalita'  di  cui  alla  presente  lettera   puo'   essere
          destinato un importo non superiore  al  10  per  cento  del
          totale delle risorse; 
                f) operazioni di locazione di  alloggi  da  destinare
          temporaneamente agli assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b). 
              2-octies. Gli interventi finanziati con le  risorse  di
          cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
          detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77. 
              2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, da adottare  entro  quarantacinque  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il
          Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281: 
                a) sono individuati gli indicatori di riparto su base
          regionale delle risorse di cui al comma  2-septies,  tenuto
          conto  del  numero  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica presenti in ciascuna regione,  dell'entita'  della
          popolazione residente nella  regione  nonche'  dell'entita'
          della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
          e 2; 
                b)  sono  stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di
          ammissione a finanziamento degli interventi, con  priorita'
          per gli interventi effettuati nelle zone sismiche  1  e  2,
          per  quelli  che  prevedono   azioni   congiunte   sia   di
          miglioramento di  classe  sismica  sia  di  efficientamento
          energetico, nonche' per quelli in relazione  ai  quali  sia
          gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
          ed  economica  di  cui  all'articolo  23  del  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50; 
                c) sono disciplinate le modalita' di  erogazione  dei
          finanziamenti. 
              2-decies. Al fine  di  incrementare  il  patrimonio  di
          edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
          recupero di immobili e  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: 
                a) interventi di ristrutturazione e  riqualificazione
          di  alloggi  e   immobili   gia'   destinati   a   edilizia
          residenziale pubblica; 
                b)   interventi   finalizzati   al   riutilizzo,   al
          completamento o alla riconversione a edilizia  residenziale
          sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti  o
          abbandonati, liberi da qualunque vincolo. 
              3. All'articolo 119 del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
                b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis.
          Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di  cui
          al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno
          2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  60  per
          cento dell'intervento complessivo, la  detrazione  del  110
          per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il  31
          dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai  condomini
          di cui al comma 9, lettera a), la detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2022. Per gli interventi effettuati  dai  soggetti
          di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30
          giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il  60
          per cento dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31 dicembre 2023.». 
              4.  La  copertura  di  parte   degli   oneri   di   cui
          all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, pari a 1.655,4 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  a
          1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e  a  1.274  milioni  di  euro  per
          l'anno  2026,  a  valere   sulle   risorse   previste   per
          l'attuazione del progetto nell'ambito del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037  a  1050
          della legge n. 178 del 2020, e'  rideterminata  in  1.315,4
          milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
          per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
          in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 
              5. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  3,  gli
          eventuali minori oneri previsti anche  in  via  prospettica
          rilevati dal monitoraggio degli  effetti  dell'agevolazione
          di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, rispetto  alla  previsione  tendenziale,  sono
          vincolati alla proroga del termine  della  fruizione  della
          citata   agevolazione,   da   definire    con    successivi
          provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al  primo
          periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento delle finanze sulla  base  dei  dati
          comunicati con cadenza trimestrale  dall'Agenzia  nazionale
          per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA)  e  i  conseguenti  aggiornamenti  delle
          stime   sono   comunicati   alle   competenti   commissioni
          parlamentari della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica. 
              6. Agli interventi ricompresi nel Piano  nazionale  per
          gli investimenti  complementari  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,   le   procedure    di    semplificazione    e
          accelerazione, le misure di  trasparenza  e  conoscibilita'
          dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza.  Allo  scopo  di  agevolare  la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  comma   2,
          lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2026, le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater
          dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
          applicano ai soggetti individuati  per  l'attuazione  degli
          interventi suddetti. 
              7. Ai fini del  monitoraggio  degli  interventi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuati  per   ciascun   intervento   o
          programma  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e   finali
          determinati in relazione al  cronoprogramma  finanziario  e
          coerenti con gli impegni assunti  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa   e   resilienza   con   la   Commissione   europea
          sull'incremento  della   capacita'   di   spesa   collegata
          all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
          investimenti complementari. Le informazioni necessarie  per
          l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          al decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i
          sistemi collegati. Negli altri  casi  e,  comunque,  per  i
          programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza   e'   utilizzato   il   sistema
          informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178. 
              7-bis. 
              7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al  comma
          2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso
          al  finanziamento  integrativo   del   Servizio   sanitario
          nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,  comma
          68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  come
          prorogato, a decorrere dal 2013,  dall'articolo  15,  comma
          24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e  la
          relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di assistenza e dal  Tavolo  di  verifica  degli
          adempimenti  di  cui  rispettivamente  all'articolo   9   e
          all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
          marzo 2005. 
              7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma
          finanziario e procedurale previsto dal presente articolo  e
          dal decreto di cui al  comma  7,  alla  ripartizione  delle
          risorse per la concreta attuazione degli interventi di  cui
          al comma 2, lettera d), punto 1, si  provvede  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  quindici
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              7-quinquies. A  partire  dall'anno  2022  e  fino  alla
          completa  realizzazione  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti complementari, e' presentata annualmente  alle
          Camere,   unitamente   alla   relazione    gia'    prevista
          dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
          2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n.  18,  una  relazione  sulla  ripartizione
          territoriale dei programmi e degli  interventi  di  cui  al
          comma 2, anche sulla base delle risultanze dei  sistemi  di
          monitoraggio di cui al comma 7. 
              8. L'attuazione degli interventi  di  cui  al  presente
          articolo, soggetti alla  procedura  di  notifica  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  subordinata  alla
          previa autorizzazione della Commissione europea. I  termini
          per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi  e
          finali, individuati ai sensi  del  comma  7,  sono  sospesi
          dalla data di notificazione  dell'intervento  e  riprendono
          corso  dalla  data   di   notifica   della   decisione   di
          autorizzazione  della  Commissione  europea.   Qualora   la
          Commissione  europea  adotti  una  decisione  negativa,  le
          risorse destinate all'intervento  notificato  e  dichiarato
          non   compatibile   sono   revocate   e   rimangono   nella
          disponibilita'  dell'amministrazione  titolare  per  essere
          destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e
          il cui  cronoprogramma  procedurale,  da  adottare  con  le
          modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita'
          di  assicurare  il  raggiungimento  degli   obiettivi   del
          medesimo Piano. Le amministrazioni attuano  gli  interventi
          ricompresi  nel  Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari in coerenza con il principio dell'assenza  di
          un danno significativo agli obiettivi  ambientali,  di  cui
          all'articolo  17  del   regolamento   (UE)   2020/852   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
              9.  Agli  oneri  derivanti   dal   presente   articolo,
          determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
          l'anno 2021, 6.053,59 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80  milioni
          di euro per l'anno  2024,  5.459,98  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di  euro  per  l'anno  2026,
          70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
          milioni di euro per l'anno 2034,  che  aumentano,  ai  fini
          della   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
          indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
          2026, 2.809,90 milioni di euro per  l'anno  2027,  2.806,40
          milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno  2030,
          si provvede ai sensi dell'articolo 5.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 9 del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.» 
                «Art. 9 (Funzioni).  -  1.  La  Conferenza  unificata
          assume  deliberazioni,  promuove  e  sancisce   intese   ed
          accordi,  esprime   pareri,   designa   rappresentanti   in
          relazione alle materie ed ai compiti  di  interesse  comune
          alle regioni, alle province, ai  comuni  e  alle  comunita'
          montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare, la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
                  1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
          di legge collegati; 
                  2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                  3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
          base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
                d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
                a) coordinamento nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                b)   studio,   informazione   e    confronto    nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                a)  dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                c) di ogni altro problema connesso con gli  scopi  di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          ministri o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                a)   l'informazione   e   le   iniziative   per    il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                b) la promozione di accordi o contratti di  programma
          ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,  n.
          498; 
                c)  le  attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
                «Art. 34 (Impegno e pagamento). - omissis. 
              2. Con riferimento alle somme  dovute  dallo  Stato  in
          relazione  all'adempimento   di   obbligazioni   giuridiche
          perfezionate  sono  assunti  gli  impegni  di  spesa,   nel
          rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti  dei  pertinenti
          stanziamenti iscritti in  bilancio,  con  imputazione  agli
          esercizi in  cui  le  obbligazioni  sono  esigibili,  dando
          pubblicita'   mediante   divulgazione    periodica    delle
          informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
          in cui l'obbligazione diviene esigibile.  L'assunzione  dei
          suddetti  impegni  e'  possibile  solo  in  presenza  delle
          necessarie  disponibilita'  finanziarie,  in   termini   di
          competenza e di cassa,  di  cui  al  terzo  periodo  e  dei
          seguenti  elementi  costitutivi:  la  ragione  del  debito,
          l'importo  ovvero  gli  importi  da   pagare,   l'esercizio
          finanziario o gli esercizi finanziari  su  cui  gravano  le
          previste scadenze di  pagamento  e  il  soggetto  creditore
          univocamente individuato.  L'impegno  puo'  essere  assunto
          solo in presenza, sulle  pertinenti  unita'  elementari  di
          bilancio, di  disponibilita'  finanziarie  sufficienti,  in
          termini di competenza, a far fronte in  ciascun  anno  alla
          spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a  farvi
          fronte  almeno  nel  primo  anno,  garantendo  comunque  il
          rispetto    del    piano    finanziario    dei    pagamenti
          (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
          di flessibilita' stabiliti dalla  legislazione  vigente  in
          fase gestionale o in sede  di  formazione  del  disegno  di
          legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti  di  somme  ad
          amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa  puo'  essere
          assunto anche  solamente  in  presenza  della  ragione  del
          debito e dell'importo complessivo da impegnare,  qualora  i
          rimanenti elementi  costitutivi  dell'impegno  indicati  al
          secondo periodo  del  presente  comma  siano  individuabili
          all'esito   di   un   iter   procedurale   legislativamente
          disciplinato. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1-quater,
          del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (Misure  urgenti
          per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
          la realizzazione di una banca di investimento), convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  7  febbraio  2020,  n.  5,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  dicembre  2019,  n.
          294: 
                «Art.   1   (Ricapitalizzazione   della   Banca   del
          Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - Omissis. 
              1-quater. L'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia  e'
          autorizzata alla costituzione di una societa',  allo  scopo
          della conduzione delle analisi di  fattibilita',  sotto  il
          profilo industriale, ambientale, economico  e  finanziario,
          finalizzate  alla  realizzazione  e  alla  gestione  di  un
          impianto per la produzione del preridotto - direct  reduced
          iron.  Alla  societa'  di  cui  al  primo  periodo  non  si
          applicano le disposizioni del testo  unico  in  materia  di
          societa' a  partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.  175.  Il  capitale  sociale
          della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
          il  limite  massimo  di  70.000.000  di  euro,  interamente
          sottoscritto   e   versato   dall'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni,  in  relazione
          all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi  di
          fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla  gestione
          di un impianto per la produzione del  preridotto  -  direct
          reduced iron. Agli oneri di cui al terzo  periodo,  pari  a
          70.000.000 di euro per l'anno 2021, si  provvede  a  valere
          sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'   disposta
          l'assegnazione,  in  favore  dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia,  dell'importo,  fino  a  70.000.000  di
          euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in  piu'
          soluzioni, del capitale sociale della societa'  di  cui  al
          primo periodo. Al fine di dare attuazione  agli  interventi
          del  Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   con
          riferimento   agli   investimenti    legati    all'utilizzo
          dell'idrogeno in settori  hard-to-abate  nell'ambito  della
          Missione 2, Componente 2, e all'allocazione  delle  risorse
          finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita',  nel
          rispetto della disciplina in materia di aiuti  di  Stato  a
          favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di  cui
          alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del
          27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del  primo
          periodo del presente comma e'  individuata  quale  soggetto
          attuatore   degli   interventi   per    la    realizzazione
          dell'impianto per la produzione  del  preridotto  -  direct
          reduced iron, con derivazione dell'idrogeno  necessario  ai
          fini della produzione esclusivamente da fonti  rinnovabili,
          aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  delle
          altre vigenti disposizioni  di  settore.  A  tal  fine,  le
          risorse finanziarie di cui al  sesto  periodo,  preordinate
          alla realizzazione dell'impianto  per  la  produzione,  con
          derivazione  dell'idrogeno   necessario   ai   fini   della
          produzione  esclusivamente  da   fonti   rinnovabili,   del
          preridotto - direct reduced iron, sono assegnate  entro  il
          limite di 1 miliardo di euro al  soggetto  attuatore  degli
          interventi di cui al medesimo periodo.  L'impianto  per  la
          produzione del preridotto di  cui  al  settimo  periodo  e'
          gestito  dalla  societa'  costituita  ai  sensi  del  primo
          periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
          degli  investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa   S.p.A.
          (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
          utile all'apertura del capitale della societa'  di  cui  al
          primo periodo a uno o piu' soci  privati,  in  possesso  di
          adeguati  requisiti  finanziari,  tecnici  e   industriali,
          individuati  mediante  procedure  selettive   di   evidenza
          pubblica, in  conformita'  al  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  alle  altre  vigenti
          disposizioni di settore. 
              omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
                «omissis 
              177. In attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
              omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          citato decreto-legge n. 59 del 2021: 
                «Art.  1  (Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - omissis. 
              2. Le risorse  nazionali  degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue: 
                a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
          dei ministri per i seguenti programmi e interventi: 
                  1. Servizi digitali  e  cittadinanza  digitale:  50
          milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e  10
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                  2. Servizi digitali  e  competenze  digitali:  0,73
          milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno  2023,  29,24
          milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  3. Tecnologie  satellitari  ed  economia  spaziale:
          65,98 milioni di euro per l'anno 2022,  136,09  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 202,06 milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 218,56 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  177,31
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                  4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in  contesti
          urbani marginalizzati: 70  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2026; 
                b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          riferiti al seguente programma: 
                  1. Interventi per le aree del terremoto del 2009  e
          2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno  2023,
          280 milioni di euro per l'anno 2024, 160  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; 
                c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili  riferiti  ai  seguenti  programmi  e
          interventi: 
                  1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi  verdi
          - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
          di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per  l'anno
          2024, 173,91 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  124,22
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                  2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi  verdi
          - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
          euro per l'anno 2022, 128,8  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
          150 milioni di euro per l'anno 2021, 360  milioni  di  euro
          per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
          milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  4. Rinnovo del materiale rotabile e  infrastrutture
          per il trasporto ferroviario delle  merci:  60  milioni  di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro  per
          l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025; 
                  5.  Strade  sicure   -   Messa   in   sicurezza   e
          implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico  per
          il  controllo  da  remoto  di  ponti,  viadotti  e   tunnel
          (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
          e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni  di
          euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
          50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
          monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di  ponti,
          viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25  milioni
          di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023,
          2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima  e  della
          resilienza delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
          climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, 320 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  8. Aumento selettivo della capacita'  portuale:  72
          milioni di euro per l'anno 2021, 85  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
                  9.  Ultimo/Penultimo  miglio  ferroviario/stradale:
          20,41 milioni di euro per l'anno  2021,  52,79  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 68,93  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per  l'anno
          2026; 
                  10. Efficientamento energetico: 3 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 7 milioni di euro per  l'anno  2022  e  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                  11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
          attraverso  un  sistema  alimentato,  ove   l'energia   non
          provenga dalla rete di  trasmissione  nazionale,  da  fonti
          green rinnovabili o, qualora queste non siano  disponibili,
          da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale:  80  milioni
          di euro per l'anno 2021, 150 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
          10 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  12.   Strategia   Nazionale    Aree    Interne    -
          Miglioramento dell'accessibilita' e della  sicurezza  delle
          strade,  inclusa  la   manutenzione   straordinaria   anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 100 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  50
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                  13.  Sicuro,  verde  e  sociale:   riqualificazione
          dell'edilizia residenziale pubblica: 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e  350
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione  del  Ministero  della  cultura  riferiti  al
          seguente programma: 
                  1. Piano di investimenti  strategici  su  siti  del
          patrimonio  culturale,  edifici  e  aree  naturali:   207,7
          milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
          l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno  2023,  265,1
          milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; 
                e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  della  salute  riferiti  ai
          seguenti programmi e interventi: 
                  1. Salute, ambiente, biodiversita' e  clima:  51,49
          milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
          l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
          milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  2. Verso un  ospedale  sicuro  e  sostenibile:  250
          milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  250
          milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  3. Ecosistema innovativo della salute:  10  milioni
          di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per  l'anno
          2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
          di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; 
                f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico  riferiti
          ai seguenti programmi e interventi: 
                  1. «Polis»  -  Case  dei  servizi  di  cittadinanza
          digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145  milioni
          di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per  l'anno
          2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38  milioni
          di euro per l'anno 2026; 
                  2. Transizione  4.0:  704,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, 1.414,95 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
          euro per l'anno 2024, 324,71 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  250
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 
                g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  della  giustizia  riferiti   al
          seguente programma e intervento: 
                  1. Costruzione  e  miglioramento  di  padiglioni  e
          spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori:  2,5
          milioni di euro per l'anno 2022, 19  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 41,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  57
          milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro  per
          l'anno 2026; 
                h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali riferiti  al  seguente  programma  e
          intervento: 
                  1.  Contratti  di  filiera  e  distrettuali  per  i
          settori agroalimentare, della  pesca  e  dell'acquacoltura,
          della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo:  200
          milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2022 al  2023,  258,81  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
          e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il  25  per  cento
          delle  predette  somme  e'  destinato  esclusivamente  alle
          produzioni biologiche italiane ottenute conformemente  alla
          normativa europea e a quella nazionale di settore; 
                i) quanto a complessivi 500 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          riferiti al seguente programma e intervento: 
                  1. Iniziative di ricerca per tecnologie e  percorsi
          innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
                l) quanto a complessivi 210 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno riferiti al  seguente
          programma e intervento: 
                  1. Piani urbani integrati: 80 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30  milioni  di  euro  nel
          2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; 
                m) quanto a 910 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
          829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per  l'anno
          2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai  commi
          3 e 4. 
              omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 86,  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2006)),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.: 
                «Omissis 
              86.    Il    finanziamento    concesso    al    Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
          investimenti  relativi  alla  rete  tradizionale,  compresi
          quelli per manutenzione straordinaria, avviene,  a  partire
          dalle somme erogate  dal  1°  gennaio  2006,  a  titolo  di
          contributo    in     conto     impianti.     Il     gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno  del
          sistema di contabilita' regolatoria, tiene in  evidenza  la
          quota   figurativa   relativa   agli   ammortamenti   delle
          immobilizzazioni  finanziate  con   detta   modalita'.   La
          modifica del sistema di finanziamento di  cui  al  presente
          comma avviene senza oneri per lo Stato  e  per  il  Gestore
          dell'infrastruttura         ferroviaria          nazionale;
          conseguentemente, i  finanziamenti  di  cui  al  comma  84,
          effettuati a titolo di contributo  in  conto  impianti,  si
          considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
          il valore fiscale del bene. 
              Omissis.» 
               - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma  7,  del
          decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50  (Misure  urgenti  in
          materia di politiche energetiche  nazionali,  produttivita'
          delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonche'  in
          materia  di  politiche  sociali  e   di   crisi   ucraina),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio  2022,
          n. 114: 
                «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia  di  appalti
          pubblici di lavori). - omissis. 
              7. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: 
                a) il Commissario straordinario di  cui  all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021; 
                b)  la   societa'   Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020; 
                c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 139, della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
                «Omissis. 
              139.  Al  fine  di  favorire  gli   investimenti   sono
          assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi  a
          opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici  e  del
          territorio, nel limite complessivo di 350 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
          550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2023
          al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026  e  di  750
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2027  al
          2030. I contributi non sono assegnati per la  realizzazione
          di opere integralmente  finanziate  da  altri  soggetti.  A
          decorrere dall'anno 2022,  in  sede  di  definizione  delle
          procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40  per
          cento delle  risorse  allocabili  e'  destinato  agli  enti
          locali del Mezzogiorno. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 44,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2020-2022),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: 
                «Omissis. 
              44.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno e'  istituito  un  fondo  per  investimenti  a
          favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro
          per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2017-2019),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.: 
                «Omissis. 
              140.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
          mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
          e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
          infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
          opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
          ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
          risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
          compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
          alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
          informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
          prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
          riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
          delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
          provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
          L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
          relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
          alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
          quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
          data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
          possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
          parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
          interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
          ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
          oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
          con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
          sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
          gli  obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica.   Fermo
          restando che i decreti di cui al periodo precedente,  nella
          parte  in  cui  individuano  interventi  rientranti   nelle
          materie di competenza regionale o delle province  autonome,
          e limitatamente agli stessi, sono  adottati  previa  intesa
          con gli enti territoriali interessati, ovvero  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli   interventi   rientranti   nelle   suddette    materie
          individuati con i decreti adottati anteriormente alla  data
          del 18 aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche
          successivamente all'adozione degli stessi decreti.  Restano
          in ogni caso fermi i procedimenti di spesa  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto nei termini indicati dalla sentenza  della
          Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1072,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
                «Omissis. 
              1072. Il fondo da  ripartire  di  cui  all'articolo  1,
          comma 140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno  2018,  per
          1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per  2.480
          milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
          per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2033.  Le  predette
          risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
                «Omissis. 
              95.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2020-2022),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: 
                «Omissis. 
              14.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  6,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2014)),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: 
                «Omissis. 
              6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 253, della
          legge 30 dicembre 2023,  n.  213  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2024-2026),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.: 
                «Omissis. 
              253. Per il finanziamento  dei  contratti  di  sviluppo
          relativi ai progetti di sviluppo industriale,  disciplinati
          ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e' autorizzata la spesa  complessiva  di  190
          milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per
          l'anno 2025 e di 100 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2026 al 2030. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  6,  del
          decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40  (Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010,  n.  73,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 2010, n. 71: 
                «Art.  4  (Fondo  per  interventi  a  sostegno  della
          domanda in particolari settori). - Omissis. 
              6.   E'   istituito,   presso   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   il   "Fondo   per   le
          infrastrutture portuali", destinato a finanziare  le  opere
          infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
          e' ripartito, previa intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi  nazionali
          di riparto, e  con  le  singole  regioni  interessate,  per
          finanziamenti  specifici  riguardanti  i   singoli   porti,
          nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la
          programmazione economica, con decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito,  con
          il decreto di cui al comma 8, una quota  non  superiore  al
          cinquanta    per    cento    delle    risorse     destinate
          all'ammortamento  del  finanziamento  statale  revocato  ai
          sensi del comma 7, ancora disponibili, da  utilizzare  come
          spesa ripartita in  favore  delle  Autorita'  portuali  che
          abbiano speso, alla data del 31 dicembre  2009,  una  quota
          superiore  almeno  all'80  per  cento   dei   finanziamenti
          ottenuti fino a tale  data.  Inoltre  le  predette  risorse
          devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
          alla realizzazione di  opere  immediatamente  cantierabili,
          finalizzate a rendere  le  strutture  operative  funzionali
          allo sviluppo dei traffici. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 della  legge  11
          marzo 1988, n.  67  (Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 1988)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          marzo 1988, n. 61, S.O.: 
                «Art. 20. 
              1.  E'  autorizzata  l'esecuzione   di   un   programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di  ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio
          sanitario pubblico e  di  realizzazione  di  residenze  per
          anziani  e  soggetti  non  autosufficienti  per   l'importo
          complessivo di euro 34.000 miliardi. Al finanziamento degli
          interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che  le
          regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  sono
          autorizzate ad effettuare, nel  limite  del  95  per  cento
          della spesa ammissibile risultante  dal  progetto,  con  la
          BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti  e
          aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita'  e
          procedure  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                b) sostituzione del 20 per cento dei  posti  letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrare recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                d) conservazione in efficienza del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                e)   completamento    della    rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                f)  realizzazione  di  140.000  posti  in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standars   che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso
          aree  e  spazi  resi   disponibili   dalla   riduzione   di
          posti-letto ospedalieri; 
                g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie; 
                h)  potenziamento  delle  strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                i) conservazione all'uso pubblico dei beni  dismessi,
          il  cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione   o
          provincia autonoma con propria determinazione. 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del
          decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
          cui chiedono il finanziamento  con  la  specificazione  dei
          progetti da realizzare. Sulla base dei programmi  regionali
          o provinciali, il  Ministro  della  sanita'  predispone  il
          programma nazionale che viene  sottoposto  all'approvazione
          del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 4-sexies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),   convertito   con
          modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.: 
                «Art. 11 (Libri  e  centri  scolastici  digitali).  -
          omissis. 
              4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da  4-bis  a
          4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il  Fondo
          unico per l'edilizia  scolastica,  nel  quale  confluiscono
          tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
          destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   32-bis   del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei   conti   pubblici),   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,
          S.O.: 
                «Art. 32-bis (Fondo per interventi straordinari della
          Presidenza del Consiglio dei ministri). -  1.  Al  fine  di
          contribuire    alla     realizzazione     di     interventi
          infrastrutturali, con priorita' per  quelli  connessi  alla
          riduzione del rischio sismico, e per far fronte  ad  eventi
          straordinari nei territori degli enti  locali,  delle  aree
          metropolitane e delle  citta'  d'arte  e'  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito  fondo  per
          interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
          di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e  di  euro  100.000.000
          per ciascuno degli anni 2004-2005. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  vengono  individuati  gli
          interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
          da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del Fondo. 
              3. All'onere di cui al presente articolo, pari  a  euro
          73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per  ciascuno
          degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante  corrispondere
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2003-2005, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di conto capitale "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2003   allo   scopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
          9  novembre  2021,  n.  156,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217: 
                «Art.  3  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          investimenti e di sicurezza nel  settore  dei  trasporti  e
          delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi). - 1. Al
          fine di accelerare il «Piano nazionale  di  implementazione
          del sistema europeo di gestione del  traffico  ferroviario,
          European  Rail  Traffic  Management  System»,  di   seguito
          denominato "sistema ERTMS",  e  di  garantire  un  efficace
          coordinamento   tra   la   dismissione   del   sistema   di
          segnalamento nazionale di classe «B» e  l'attrezzaggio  dei
          sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili un  fondo  con
          una dotazione di 60 milioni di  euro,  per  ciascuno  degli
          anni  dal  2022  al  2026,  per  finanziare  i   costi   di
          implementazione  del  sottosistema  ERTMS  di   bordo   dei
          veicoli, secondo le disposizioni di cui ai  commi  2  e  3.
          Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei  costi
          di  sviluppo,  certificazione,  omologazione  ed  eventuali
          riomologazioni  su  reti  estere  dei  cosiddetti  «veicoli
          tipo», fermi macchina o sostituzione operativa dei mezzi di
          trazione. 
              2. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  destinate  al
          finanziamento    degli    interventi    di    rinnovo     o
          ristrutturazione  dei  veicoli,   per   l'adeguamento   del
          relativo sottosistema di bordo di  classe  «B»  SCMT/SSC  o
          ERTMS «B2» comprensivo di STM SCMT/SSC  o  ERTMS  «B3  MR1»
          comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2
          comprensivo di STM  SCMT/SSC  rispondente  alle  Specifiche
          Tecniche di Interoperabilita' indicate nella  Tabella  A2.3
          dell'allegato  A  del  regolamento  (UE)   2016/919   della
          Commissione europea, del 27 maggio  2016,  come  modificato
          dal regolamento (UE) 2019/776  della  Commissione  europea,
          del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto
          12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per
          la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016.
          Fermo quanto previsto dal comma 3 possono  beneficiare  del
          finanziamento gli interventi  realizzati  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto ed entro il 31 dicembre 2026, sui  veicoli
          che risultino iscritti in un registro  di  immatricolazione
          istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea,  che
          circolano sul territorio nazionale, soltanto  nel  caso  in
          cui detti interventi  non  risultino  gia'  finanziati  dai
          contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni. 
              3. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definite  le  modalita'
          attuative  di  erogazione  del  contributo   alle   imprese
          ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi
          sui veicoli di cui al comma 2, nei limiti  della  effettiva
          disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle  dotazioni  del
          fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti  che
          possono  essere  considerati  ammissibili,  l'entita'   del
          contributo  massimo  riconoscibile  per   ciascun   veicolo
          oggetto di intervento  in  caso  di  effettuazione  di  una
          determinata    percorrenza    sulla    rete     ferroviaria
          interconnessa   insistente   sul   territorio    nazionale,
          l'entita'  della  riduzione  proporzionale  del  contributo
          riconoscibile  in  caso  di  effettuazione  di  percorrenze
          inferiori a quella richiesta ai fini dell'attribuzione  del
          contributo nella  misura  massima,  nonche'  i  criteri  di
          priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza  con  i
          tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del  sistema
          ERTMS di terra. L'efficacia del decreto di cui al  presente
          comma e' subordinata all'autorizzazione  della  Commissione
          europea  ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
              4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede,  nei
          limiti di 60 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
          2022 al  2026,  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266. 
              5. Al fine di incrementare la sicurezza  del  trasporto
          ferroviario, all'articolo  47,  comma  11-quinquies,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, le  parole  «2019  e  2020»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «2019, 2020 e 2021».  All'onere  derivante  dalla
          presente disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro
          per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2018, n. 130. 
              6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio di
          trasporto ferroviario lungo la linea da  Tirano  in  Italia
          fino  a  Campocologno  in  Svizzera   e'   autorizzata   la
          circolazione   nel   territorio   italiano   dei   rotabili
          ferroviari a tal fine impiegati per l'intera  durata  della
          concessione rilasciata al  gestore  di  detto  servizio  di
          trasporto  dall'ufficio  governativo  della  Confederazione
          elvetica. 
              7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio di
          trasporto  ferroviario  di  cui  al  comma  6  avviene   in
          conformita' alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 4,
          e all'articolo  16,  comma  2,  lettera  bb),  del  decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per le reti  ferroviarie
          funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario. 
              8. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  il  comune  di  Tirano  e  il
          gestore  della  linea  ferroviaria  di  cui  al   comma   6
          definiscono il  disciplinare  di  esercizio  relativo  alla
          parte del tracciato che, in  ambito  urbano,  interseca  il
          traffico veicolare e i passaggi  pedonali.  Agli  eventuali
          oneri derivanti dal disciplinare di  esercizio  di  cui  al
          primo periodo, il comune di Tirano provvede con le  risorse
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              9. All'articolo  51,  comma  6,  del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106,  dopo  le  parole  «nell'anno
          2021,» sono inserite le  seguenti:  «per  il  potenziamento
          delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare  che
          l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico  locale  avvenga
          in conformita' alle misure di contenimento e  di  contrasto
          dei  rischi  sanitari  derivanti   dalla   diffusione   del
          COVID-19, nonche'». 
              9-bis.  In  considerazione   degli   effetti   negativi
          determinati dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19  sui
          fatturati degli operatori economici  operanti  nel  settore
          del trasporto registrati nell'esercizio  2020,  l'Autorita'
          di  regolazione   dei   trasporti   e'   autorizzata,   per
          l'esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla  copertura
          delle  minori  entrate  derivanti  dalla  riduzione   degli
          introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto
          ai sensi della lettera b) del comma 6 dell'articolo 37  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          previste nella misura di  3,7  milioni  di  euro,  mediante
          l'utilizzo  della  quota  non  vincolata   dell'avanzo   di
          amministrazione accertato alla data del 31  dicembre  2020.
          Alla  compensazione  dei  maggiori  oneri,  in  termini  di
          fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3,7 milioni  di
          euro  annui  per  l'anno   2022,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n.
          183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base»  sono
          inserite  le  seguenti:  «nonche'  delle  opere   connesse,
          comprese quelle di risoluzione delle interferenze,»; 
                b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                  «1-bis.  Al  fine  di  assicurare  uniformita'   di
          disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le  aree
          e i siti  dei  Comuni  di  Bruzolo,  Bussoleno,  Giaglione,
          Salbertrand,  San  Didero,  Susa   e   Torrazza   Piemonte,
          individuati per l'installazione dei cantieri della  sezione
          transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse,
          comprese  quelle   di   risoluzione   delle   interferenze,
          costituiscono aree di interesse strategico nazionale»; 
                c) al comma 2, le parole: «di cui al  comma  1»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».». 
              - Si riporta il testo l'articolo 1,  comma  443,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2020-2022),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: 
                «Omissis. 
              443. Per l'attuazione del Programma e' istituito  nello
          stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti un  fondo  denominato  «Programma  innovativo
          nazionale per la qualita' dell'abitare», con una  dotazione
          complessiva in termini di competenza  e  di  cassa  pari  a
          853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno  2021,  74,07
          milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro  per
          l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno  2024,  95,04
          milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro  per
          l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno  2027,  48,36
          milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro  per
          l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno  2030,  54,64
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28
          milioni di euro per l'anno 2033. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 392, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2022-2024),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
                «Omissis. 
              392. Al fine di  contribuire  al  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui al pacchetto di  misure  presentato  dalla
          Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita'  di
          ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
          55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
          sino al raggiungimento, da parte  dell'Unione  europea,  di
          emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
          sostenibili e' istituito un  apposito  fondo  denominato  «
          Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile»,  con  una
          dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
          2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2027 e 2028, 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  300
          milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal  2031  al  2034.  Con  decreto  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
          e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al  rinnovo
          del  parco   autobus   del   trasporto   pubblico   locale,
          all'acquisto di treni ad idrogeno sulle  linee  ferroviarie
          non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane  e
          turistiche, allo sviluppo del trasporto  merci  intermodale
          su  ferro,  all'adozione  di  carburanti  alternativi   per
          l'alimentazione di navi ed aerei e  al  rinnovo  dei  mezzi
          adibiti all'autotrasporto.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
          tali fini destinate  con  il  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo, gli interventi ammissibili a  finanziamento  e  il
          relativo soggetto attuatore,  con  indicazione  dei  codici
          unici  di  progetto,  le  modalita'  di  monitoraggio,   il
          cronoprogramma  procedurale  con  i   relativi   obiettivi,
          determinati in coerenza con  gli  stanziamenti  di  cui  al
          presente comma, nonche' le modalita' di revoca in  caso  di
          mancata alimentazione dei  sistemi  di  monitoraggio  o  di
          mancato rispetto dei termini  previsti  dal  cronoprogramma
          procedurale. Le informazioni  necessarie  per  l'attuazione
          degli interventi di cui al  presente  comma  sono  rilevate
          attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui  al  decreto
          legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e   i   sistemi
          collegati. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.  Al  predetto  finanziamento  accedono  anche  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 56, comma 2, quarto
          periodo, del citato decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 56 (Disposizioni in materia  di  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione). - omissis. 
              2.  Le  riduzioni  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo  1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  operate  ai
          sensi dell'articolo 58, sono imputate in via prioritaria al
          valore  degli  interventi  definanziati   in   applicazione
          dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e  comma  7-bis,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          introdotto dal comma 3 del presente  articolo.  Con  una  o
          piu'  delibere  da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          scadenza del termine per  l'assunzione  delle  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, commi 7,
          lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge  n.  34  del
          2019, il Comitato interministeriale per  la  programmazione
          economica e lo sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  accerta  il
          valore   degli   interventi   definanziati    e    provvede
          all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a  valere
          sulle risorse disponibili della  programmazione  2014-2020.
          Qualora la predetta programmazione non  dovesse  presentare
          la relativa disponibilita', con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la  stessa  e'
          corrispondentemente incrementata e  ai  relativi  oneri  si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di
          cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione,  programmazione
          2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
          dicembre 2020,  n.  178.  Nelle  more  della  procedura  di
          definanziamento di cui al presente comma, le risorse di cui
          al Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
          2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, sono rese indisponibili nel  periodo
          2026-2031 sino a concorrenza delle riduzioni operate  sulle
          risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo   e   la   coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della  legge  27  dicembre   2013,   n.   147,   ai   sensi
          dell'articolo  58,  ferma  restando  la   possibilita'   di
          immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di
          cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), della  legge  n.
          178 del 2020. 
              Omissis.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
          al Fondo complementare al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e altre misure urgenti  per  gli  investimenti),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio  2021,
          n. 108, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo  e
          la coesione). - 1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e
          la coesione, periodo di programmazione  2021-2027,  di  cui
          all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178, al fine di accelerare la capacita' di  utilizzo  delle
          risorse e di realizzazione  degli  investimenti  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e   resilienza,   e'   incrementata
          complessivamente di  15.500  milioni  di  euro  secondo  le
          annualita' di seguito indicate: 850  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno  2023,  1.250
          milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro  per
          l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno  2026,  2.280
          milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro  per
          l'anno 2028, 600 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  500
          milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di  euro  per
          l'anno 2031.  Ai  predetti  oneri,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 5. 
              1-bis - 1-quater. (abrogati).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 977, della
          citata legge n. 234 del 2021: 
                «Omissis. 
              977. Al fine di sperimentare un nuovo modello  avanzato
          di  innovazione,  fondata  sul  trasferimento  tecnologico,
          secondo un approccio  volto  a  valorizzare  la  conoscenza
          scientifica,  il  Ministro  per  il  Sud  e   la   coesione
          territoriale, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per
          manifestazione  di   interesse,   un   soggetto   altamente
          qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di
          adeguate  infrastrutture  digitali  per  il   trasferimento
          tecnologico, cui affidare la realizzazione di un  programma
          di interventi destinati ai territori  del  Mezzogiorno,  al
          fine di: a) individuare e aggregare universita' ed istituti
          di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella
          ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie; b)  sostenere
          la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la
          loro evoluzione in deep  tech  start-up  per  farne  driver
          privilegiati di  innovazioni  avanzate,  contribuendo  alla
          creazione  di  nuovi  posti  di  lavoro   qualificato   nel
          Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e  di  advisoring
          ai  fondatori  di  start-up   innovative   per   assisterli
          nell'evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso
          manageriale e nell'espansione sui  mercati;  d)  mettere  a
          fianco  di  start-up  innovative  grandi  e  medie  imprese
          interessate a contribuire alla  loro  evoluzione  in  campo
          produttivo  e  commerciale,  anche   tramite   investimenti
          diretti  nel  loro  capitale;  e)  individuare  istituzioni
          finanziarie e  fondi  di  venture  capital  disponibili  ad
          offrire mezzi  finanziari  e  investimenti  di  capitale  a
          start-up innovative selezionate, per le  diverse  fasi  del
          loro sviluppo.  Il  programma  di  cui  al  presente  comma
          considera  i   settori   imprenditoriali   di   particolare
          rilevanza nell'economia  del  Mezzogiorno  dando  priorita'
          all'information    technology,    all'agroalimentare,    al
          biomedicale,    al    farmaceutico,    all'automotive     e
          all'aerospaziale. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente
          comma, con delibera del Comitato interministeriale  per  la
          programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)
          sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro
          annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e
          la coesione-programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo
          1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
              Omissis.» 
              -  La  Direttiva   21/05/2008,   n.   2008/50/CE,   del
          Parlamento e del Consiglio relativa alla qualita' dell'aria
          ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10,  comma  1,
          lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88  (Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio  2009,
          n. 161, S.O.: 
                «Art. 10 (Delega al Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/50/CE  relativa  alla  qualita'   dell'aria
          ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). -  1.  Nella
          predisposizione del decreto  legislativo  per  l'attuazione
          della direttiva 2008/50/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa,  il
          Governo e' tenuto ad acquisire il parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  ed  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo
          2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
                  omissis. 
                d) in considerazione della particolare situazione  di
          inquinamento  dell'aria  presente  nella  pianura   padana,
          promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
          nell'area  interessata,  anche   attraverso   un   maggiore
          coordinamento tra le regioni  che  insistono  sul  predetto
          bacino: 
                  omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30,  comma  14-ter,
          primo periodo, del decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34
          (Misure urgenti di crescita economica e per la  risoluzione
          di  specifiche  situazioni  di  crisi),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno   2019,   n.   58,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100: 
                «Art. 30 (Contributi  ai  comuni  per  interventi  di
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile). - omissis. 
              14-ter. A decorrere  dall'anno  2021,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, e' istituito un  fondo  dell'importo
          di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni  di  euro
          per l'anno 2022, 82 milioni di euro  per  l'anno  2023,  83
          milioni di euro per l'anno 2024, 75  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2031 al  2033,  80  milioni  di
          euro per l'anno 2034 e  40  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno   2035,   destinato   alle   finalita'   di   cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7  luglio
          2009, n.  88.  In  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' definito il riparto  delle  risorse
          tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
          esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del  perdurare  del
          superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
          (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147  e
          dei valori limite relativi al biossido di azoto  (NO2),  di
          cui alla procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della
          complessita' dei processi di conseguimento degli  obiettivi
          indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio  degli
          interventi avviene ai  sensi  del  decreto  legislativo  29
          dicembre  2011,  n.  229,  e  gli  stessi   devono   essere
          identificati dal codice unico di progetto (CUP). 
              omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  178,
          lettera b), numero  1,  della  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2020,  n.
          322, S.O.: 
                «Omissis. 
              178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177  e'
          destinato a  sostenere  esclusivamente  interventi  per  lo
          sviluppo, ripartiti nella  proporzione  dell'80  per  cento
          nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per  cento  nelle  aree
          del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
          4.000 milioni di euro per l'anno  2021,  5.000  milioni  di
          euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000  milioni  di  euro  per
          l'anno 2030. Al completamento delle  risorse  da  destinare
          alla  suddetta  programmazione   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
          e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027  e
          nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti  generali
          delle politiche  di  coesione,  si  applicano  le  seguenti
          disposizioni: 
                omissis. 
                b)   con   una   o   piu'   delibere   del   Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo sostenibile (CIPESS),  adottate  su  proposta  del
          Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
          coesione e il PNRR, sentita la Cabina di  regia  del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione  istituita  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  25  febbraio  2016,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  67  del  21  marzo
          2016, sono imputate in  modo  programmatico,  nel  rispetto
          delle percentuali previste dal  primo  periodo  dell'alinea
          del presente comma e tenuto conto delle  assegnazioni  gia'
          disposte: 
                  1) le risorse  del  Fondo  eventualmente  destinate
          alle  Amministrazioni  centrali,   con   l'indicazione   di
          ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita'  delle
          risorse  per  ciascuna  di  esse,  assicurando  una   quota
          prevalente per gli interventi infrastrutturali; 
                omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26,  comma  7,  del
          citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50: 
                «Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di  appalti
          pubblici di lavori). - omissis. 
              7. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: 
                a) il Commissario straordinario di  cui  all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021; 
                b)  la   societa'   Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020; 
                c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1038,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
                «Omissis. 
              1038. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  1040,  le
          risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su  due
          appositi  conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la
          Tesoreria     centrale     dello     Stato,     denominati,
          rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono  versate
          le  risorse  relative  ai  progetti   finanziati   mediante
          contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
          versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
          prestiti. I predetti conti correnti  hanno  amministrazione
          autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai  sensi
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              Omissis.»