IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo ad un  programma  internazionale  per  l'energia  firmato  a
Parigi il  18  novembre  1974  da  realizzarsi  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia (A.I.E.); 
  Vista la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la
direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli  Stati  membri
di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio  e/o  di
prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE  e  2006/67/CE,
ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che  le  scorte
petrolifere di sicurezza e specifiche  del  Paese  siano  determinate
annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana e nel sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica; 
  Vista  la  legge  29  luglio  2015,  n.   115,   Disposizioni   per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2014, ed in particolare l'art.  25
recante «Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere.
Procedura di infrazione n. 2015/4014», che prevede la possibilita' di
ampliare la tenuta  delle  scorte  all'estero  anche  per  le  scorte
specifiche non attribuite all'OCSIT; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  luglio
2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1,  della  legge  n.
234/2012,  della  direttiva  di  esecuzione  (UE)   2018/1581   della
Commissione del 19 ottobre 2018,  recante  modifica  della  direttiva
2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  metodi  di  calcolo
degli obblighi di stoccaggio,  che  all'art.  1,  punto  2,  modifica
l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  249,
stabilendo che «in deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere  delle
importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi  sono
determinate, per quanto  riguarda  il  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base  dei  quantitativi
importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente  l'anno
in questione.»; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione  in  legge  del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni  urgenti  in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art.  2,
comma 2, ha previsto tra i compiti del  Ministero  della  transizione
ecologica quelli della «gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»; 
  Visto il decreto-legge  dell'11  novembre  2022,  n.  173,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'11  novembre
2022, n. 264, ed in particolare l'art. 1, «Modifiche all'art.  2  del
decreto legislativo n. 300/1999», con il quale  «Il  Ministero  della
transizione  ecologica  (MITE)   e'   stato   denominato   «Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
  Considerato  che  la  competenza  sulla  «gestione   delle   scorte
energetiche  nonche'  predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di
emergenza energetica» rientra tra  quelle  della  Direzione  generale
infrastrutture e sicurezza, del Dipartimento energia,  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del Ministro della  transizione  ecologica  del  3
maggio 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  del  13  maggio  2022,  n.  111,  di   determinazione   dei
quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza  e  specifiche  di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2022; 
  Visto l'art. 31-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
recante «Governance del piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  e
prime misure di rafforzamento delle  strutture  amministrative  e  di
accelerazione  e  snellimento  delle   procedure»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  11
gennaio 2022 recante «Semplificazione del  sistema  di  tenuta  delle
scorte di sicurezza petrolifere»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  luglio
2019 di Attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1,  della  legge  n.
234/2012,  della  direttiva  di  esecuzione  (UE)   2018/1581   della
Commissione del 19 ottobre 2018,  recante  modifica  della  direttiva
2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  metodi  di  calcolo
degli obblighi di stoccaggio,  che  all'art.  1,  punto  8,  modifica
l'allegato I (di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo  31
dicembre   2012,   n.   249),   stabilendo   che   per   il   calcolo
dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni  di  prodotti
petroliferi,  ci  si  avvale  del  metodo  che  dalla   somma   delle
importazioni nette di petrolio  greggio,  liquidi  da  gas  naturale,
prodotti base di  raffineria  e  altri  idrocarburi,  quali  definiti
nell'allegato A, capitolo 3.4, del  regolamento  (CE)  n.  1099/2008,
come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010  della  Commissione
del  7  novembre  2017,  adattata  per  tenere  conto  di   eventuali
variazioni delle scorte, viene dedotta a scelta  dello  Stato  membro
dell'Unione europea una delle tre cifre seguenti: a) 4%; b) il  tasso
medio di resa della nafta; c) il consumo netto effettivo di nafta; 
  Considerato che dalla  applicazione  delle  tre  diverse  deduzioni
citate  si  ottengono  i  seguenti  valori  di  novanta   giorni   di
importazioni giornaliere nette: 
    a) 11.112.230 tep; 
    b) 11.013.374 tep; 
    c) 10.796.852 tep; 
  Considerato  di  voler  adottare  il  metodo  piu'  favorevole   di
deduzione, che per l'anno 2023 risulta essere  il  consumo  effettivo
netto di nafta, si e' calcolato che le importazioni nette dell'Italia
dell'anno 2023 sono  pari  a  43.787.232  tonnellate  equivalenti  di
petrolio,  di  seguito  denominate  tep,  di   cui   10.796.852   tep
corrispondono a novanta  giorni  di  importazioni  nette  giornaliere
medie; 
  Considerato che  tale  metodo  scelto  consente  in  ogni  caso  di
rispettare  anche  gli  obblighi  di  scorte  obbligatorie  derivanti
dall'appartenenza all'Agenzia internazionale per l'energia (AIE); 
  Vista la comunicazione dell'Agenzia  internazionale  per  l'energia
(A.I.E.) del 15 marzo 2024 che riporta i consumi  finali  dell'Italia
dell'anno  2023,  pari  a  52.666.000  tep,  di  cui  8.225.712   tep
corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale; 
  Visto il documento Applicativo  scorte  petrolifere  -  regolamento
versione  1.2  del  maggio  2013,  pubblicato   nel   sito   internet
dell'OCSIT, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni
tra il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  gli
operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai
sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 249; 
  Considerato che tale  piattaforma  informatica  e'  operativa,  per
conto del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica -
DGIS,  sul  sito  internet  dell'Organismo  centrale  di   stoccaggio
italiano (OCSIT) all'indirizzo https://mite.ocsit.it/scorte/ - e  che
tale piattaforma e'  collegata  al  sistema  europeo  armonizzato  di
interscambio informativo (XEOS) della Commissione europea; 
  Ritenuta la  necessita'  di  procedere  alla  determinazione  delle
scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno  ed
all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad  esso  tenuti  in  virtu'
della normativa in premessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza
  e specifiche di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  per
  l'anno scorta 2024 
 
  1. L'anno scorta 2024 inizia il 1° luglio 2024 e termina alla  data
di  inizio  del  successivo  anno  scorta  individuata  dal   decreto
ministeriale che stabilisce l'imposizione degli  obblighi  di  scorta
per l'anno scorta 2025. 
  2. Avendo verificato che, utilizzando le metodologie  di  cui  agli
allegati I e II del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.  249,
come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  4
luglio 2019, con riferimento all'anno  2023,  il  valore  di  novanta
giorni  di  importazioni  nette  giornaliere  medie   corrisponde   a
10.796.852 tep e che  il  valore  di  sessantuno  giorni  di  consumo
interno giornaliero medio  corrisponde  a  8.225.712  tep,  in  forza
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.
249, che dispone che il livello di scorte di  sicurezza  equivale  al
quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta  giorni  di
importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo
interno giornaliero medio, le  scorte  per  l'anno  scorta  2024,  da
costituire e mantenere stoccate,  sono  calcolate  sulla  base  delle
importazioni nette giornaliere medie. 
  3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessita'
di raggiungere i livelli  di  scorta  fissati  a  carico  dell'Italia
dall'Agenzia internazionale per  l'energia,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, si  riportano  i  seguenti
valori  necessari  a  determinare  la  ripartizione  dell'obbligo  di
mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche  tra  i  soggetti
obbligati  di  cui  all'art.  3,  comma  7,  dello   stesso   decreto
legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati: 
    a) l'ammontare complessivo di scorte  di  sicurezza  di  petrolio
greggio e/o di prodotti  petroliferi,  valore  a),  da  costituire  e
mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno  scorta  2024,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.
249, e' determinato  in  complessive  10.796.852  tep  equivalenti  a
novanta giorni di importazioni nette  giornaliere  medie  dell'Italia
nell'anno 2023; 
    b) sulla base delle  dichiarazioni  effettuate  dai  titolari  di
depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art.  3,  comma
8,  e  dell'art.  7,  comma  6,  del  medesimo  decreto  legislativo,
utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati  nell'allegato
III.1 dello stesso decreto legislativo, come modificato  dal  decreto
del Ministro dello  sviluppo  economico  4  luglio  2019,  il  valore
dell'aggregato totale Italia  di  immesso  in  consumo  dei  prodotti
soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto
legislativo, di seguito  denominati  prodotti  soggetti  all'obbligo,
valore b), e' determinato in 43.376.972 tep; 
    c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni  tep  di
immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c),  che
ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2024
e' determinato pari a 0,2489. 
  4. La contabilizzazione del livello delle  scorte  complessivamente
detenuto per l'anno scorta 2024 e' effettuata con il metodo riportato
nell'allegato III.1 lettera a) del decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 luglio 2019, includendo tutte le altre scorte di prodotti
petroliferi  identificati  nell'allegato   A,   capitolo   3.4,   del
regolamento (CE) n. 1099/2008 e  successive  modifiche,  stabilendone
l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il
fattore 1,065. 
  5. Sulla  base  delle  dichiarazioni  effettuate  dai  titolari  di
depositi fiscali di prodotti energetici,  si  rileva  che  il  totale
dell'immesso in  consumo  comprensivo  del  GPL  e  dei  quantitativi
ricadenti in franchigia e  quindi  esclusi  dall'obbligo  di  scorta,
nell'anno 2023 e' stato pari a 44.071.656 tonnellate.