IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in
particolare, l'articolo 23, comma 2;
Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare interventi volti a
garantire l'effettivo esercizio dell'attivita' a carattere sindacale
delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari,
nonche' ad assicurare la massima efficienza del personale militare e
civile del Ministero della difesa e la piena operativita' delle Forze
armate;
Ravvisata in particolare, la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle
Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle
procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il
rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di svolgimento dell'attivita' a carattere
sindacale
1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attivita' a
carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di
contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle
associazioni di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento
militare, per l'anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui
all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un
distacco ogni quattromila unita' di personale e di un'ora annua di
permesso retribuito ogni due unita' di personale.
2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1
si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di
permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo
per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480,
comma 14.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro
3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei
carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali
della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.