IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 nonche' gli articoli 2, 3, 32, 38 e 117
della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5,
lettere a), b), c), d), e h), e l'articolo 2, comma 2, lettere a),
b), c), d) e h);
Visto il Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione
mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso
esecutivo con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947,
n. 1068;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e
resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e, in
particolare, gli articoli 1, 2, 3, 5 e 19;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i
diritti delle persone con disabilita' 2021-2030», COM (2021) 101
final, del 3 marzo 2021;
Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381, recante «Aumento del
contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti»;
Vista la legge 27 maggio 1970, n. 382, recante «Disposizioni in
materia di assistenza ai ciechi civili»;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, recante
«Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili»;
Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;
Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative
in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla
disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21
novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori
invalidi»;
Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed
integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 130;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 138, recante «Classificazione e
quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di
accertamenti oculistici»;
Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela
giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di
discriminazioni»;
Vista la legge 24 giugno 2010, n. 107, recante «Misure per il
riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme
per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"»;
Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in
materia di politiche in favore delle persone anziane»;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante
«Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle
persone con disabilita', in attuazione della delega conferita al
Governo»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante
«Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone
anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5
della legge 23 marzo 2023, n. 33»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 novembre 2023;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta dell'11 gennaio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso in data 22 febbraio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, resi in data 20 marzo 2024 da parte della V Commissione
(Bilancio) della Camera dei deputati e da parte della 5ª Commissione
(Programmazione economica, Bilancio) del Senato della Repubblica e in
data 21 marzo 2024 da parte della 10ª Commissione (Affari Sociali,
Sanita', Lavoro pubblico e privato, Previdenza Sociale) del Senato
della Repubblica e da parte della XII Commissione (Affari Sociali)
della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 aprile 2024;
Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle
finanze, della salute, per gli affari regionali e le autonomie,
dell'universita' e della ricerca, per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita' e per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto legislativo attua l'articolo 1, comma 5,
lettere a), b), c), d) e h), della legge 22 dicembre 2021, n. 227,
per assicurare alla persona il riconoscimento della propria
condizione di disabilita', per rimuovere gli ostacoli e per attivare
i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli
altri, delle liberta' e dei diritti civili e sociali nei vari
contesti di vita, liberamente scelti.
2. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a
garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.
18, l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle
prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche
attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di
autodeterminazione e non discriminazione.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1947, n. 298:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti».
L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riportano gli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 della
Costituzione:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese».
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana».
«Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato
L'assistenza privata e' libera».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
La legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61.
- Si riporta il comma 2, lettere a) b) c) d) e h)
numero 1, dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 2021,
n.227 (Delega al governo in materia di disabilita'),
pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309.
«2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la
condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e
alla semplificazione della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di "disabilita'"
coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una
valutazione di base della disabilita' distinta da una
successiva valutazione multidimensionale fondata
sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona
con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata
informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del
presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della
sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti
tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra
eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata
nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti
per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e
da quelli previsti per i minori;
4) adozione di una definizione di "profilo di
funzionamento" coerente con l'ICF e con le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n.
104, della definizione di "accomodamento ragionevole",
prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita'
e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle
indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la
valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', la condizione di disabilita' e le
necessita' di sostegno, di sostegno intensivo o di
restrizione della partecipazione della persona ai fini dei
correlati benefici o istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti
procedurali e organizzativi in modo da assicurare
tempestivita', efficienza, trasparenza e tutela della
persona con disabilita', razionalizzazione e unificazione
in un'unica procedura del processo valutativo di base ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli
accertamenti afferenti all'invalidita' civile ai sensi
della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita' civile ai
sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3
aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile ai sensi della
legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecita' ai sensi
della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni
propedeutiche all'individuazione degli alunni con
disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c),
numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
all'accertamento della disabilita' ai fini dell'inclusione
lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione
di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle
valutazioni utili alla definizione del concetto di non
autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso
dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni
fiscali, tributarie e relative alla mobilita' nonche' di
ogni altro accertamento dell'invalidita' previsto dalla
normativa vigente, confermando e garantendo la specificita'
e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla
definizione di disabilita' e in coerenza con le
classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle
definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento
dell'invalidita' previsti dal decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico
dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure
valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneita'
nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini
deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione
e razionalizzazione degli aspetti procedurali e
organizzativi del processo valutativo di base, anche
prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di
rivalutazione, in modo che siano assicurate la
tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e siano
riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona
con disabilita', in tutte le fasi della procedura di
accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
partecipazione delle associazioni di categoria di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n.
295;
5) previsione di un efficace e trasparente
sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni
rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di dati
gia' esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni
comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi restando i
casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente;
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale
della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato:
1) prevedere modalita' di coordinamento tra le
amministrazioni competenti per l'integrazione della
programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
2) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di
unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
assicurare l'integrazione degli interventi di presa in
carico, di valutazione e di progettazione da parte delle
amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni gia'
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei
livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
3) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e
dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della
persona, necessario alla predisposizione del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato e al
monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto
delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione;
4) prevedere che la valutazione multidimensionale
assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e
con la partecipazione della persona con disabilita' e di
chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, il quale
individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che
garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle
liberta' fondamentali, tra cui la possibilita' di
scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo
di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche
promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
sostegni socio-assistenziali;
5) prevedere che il progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli
obiettivi della persona con disabilita' secondo i suoi
desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
le condizioni personali e di salute nonche' la qualita' di
vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i
facilitatori che incidono sui contesti di vita e
rispettando i principi al riguardo sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', indicando gli strumenti, le risorse, i
servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che
devono essere adottati per la realizzazione del progetto e
che sono necessari a compensare le limitazioni alle
attivita' e a favorire la partecipazione della persona con
disabilita' nei diversi ambiti della vita e nei diversi
contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e
scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e in ogni
altro contesto di inclusione sociale;
6) assicurare l'adozione degli accomodamenti
ragionevoli necessari a consentire l'effettiva
individuazione ed espressione della volonta'
dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di
protezione giuridica o abbia necessita' di sostegni ad
altissima intensita', la piena partecipazione alla
valutazione multidimensionale, all'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
e all'attuazione dello stesso con modalita' tali da
garantire la soddisfazione della persona interessata;
7) prevedere che sia garantita comunque
l'attuazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato, al variare del contesto
territoriale e di vita della persona con disabilita',
mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
normativa vigente;
8) assicurare che, su richiesta della persona con
disabilita' o di chi la rappresenta, l'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
9) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato sia indicato
l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche,
strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili
anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei
supporti informali, volte a dare attuazione al progetto
medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o
in parte, possa essere autogestito, con obbligo di
rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto
stesso;
10) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato, siano
individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e
pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di
emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con
gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e che
la loro attuazione sia garantita anche attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita';
11) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato siano individuate
figure professionali aventi il compito di curare la
realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e
assicurare il confronto con la persona con disabilita' e
con i suoi referenti familiari, ferma restandola facolta'
di autogestione del progetto da parte della persona con
disabilita';
12) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad
assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale,
compreso l'esercizio dei diritti all'affettivita' e alla
socialita', possano essere individuati sostegni e servizi
per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza
personale autogestita che supportino la vita indipendente
delle persone con disabilita' in eta' adulta, favorendone
la deistituzionalizzazione e prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', anche mediante l'attuazione
coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e
attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016,
n. 112;
13) prevedere eventuali forme di finanziamento
aggiuntivo per le finalita' di cui al numero 12) e
meccanismi di riconversione delle risorse attualmente
destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore
dei servizi di supporto alla domiciliarita' e alla vita
indipendente;
d) con riguardo all'informatizzazione dei processi
valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche,
accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel
rispetto del principio della riservatezza dei dati
personali, coadiuvino i processi valutativi e
l'elaborazione dei progetti di vita individuali,
personalizzati e partecipati, consentano la consultazione
delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i
benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla
persona con disabilita', garantendo comunque la
semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti
delle persone con disabilita' e la possibilita' di
effettuare controlli, e contengano anche le informazioni
relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
alle persone che hanno cura della persona con disabilita';
(omissis)
h) con riguardo alle disposizioni finali e
transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai
sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo
salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di
cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento
alla nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di
salvaguardare i diritti gia' acquisiti.»
- La legge 26 maggio 1970, n. 381, recante: «Aumento
del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e
delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 23 giugno 1970, n.
156.
- La legge 27 maggio 1970, n. 382, recante:
«Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n.
156.
- Il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118
recante: «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi
civili», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°
febbraio 1971, n. 26.
- La legge 11 febbraio 1980, n. 18 recante: «Indennita'
di accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14
febbraio 1980, n. 44.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2 L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 21 novembre 1988, n. 508, recante: «Norme
integrative in materia di assistenza economica agli
invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti», e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1988,
n. 277.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante: «Modifiche
alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui
alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme
integrative in materia di assistenza economica agli
invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e
istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori
invalidi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
ottobre 1990, n. 243.
- La legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante: «Modifiche
ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia
di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
ottobre 1990, n. 246.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.
- Si riporta l'articolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21
aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra
la fase dell'accertamento sanitario e quella della
concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti
giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione
delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal
termine di cui al comma 1 del presente articolo, la
legittimazione passiva spetta alle regioni ove il
procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle
regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche
relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al
termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego
e' ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.»
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
- La legge 3 aprile 2001, n. 138, recante:
«Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive
e norme in materia di accertamenti oculistici», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n.
93.
- La legge 24 giugno 2010, n. 107, recante: «Misure per
il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2010,
n. 161.
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107»:
«Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 104). - 1. La domanda per l'accertamento
della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini
dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificata dal presente decreto,
corredata di certificato medico diagnostico-funzionale
contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti
alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda
sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non
oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente comma:
"1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui
al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le
commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.
295, sono composte da un medico legale, che assume le
funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno
specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e
l'altro specialista nella patologia che connota la
condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono
integrate da un assistente specialistico o da un operatore
sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture
pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale
o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo
Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche',
negli altri casi, da un medico INPS come previsto
dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio
2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.";
b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. Contestualmente all'accertamento previsto
dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,
effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4,
o da chi esercita la responsabilita' genitoriale,
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale
accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di
funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini
della formulazione del Piano educativo individualizzato
(PEI) facente parte del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.";
c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono
soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto,
e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare,
nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o
un medico specialista, esperto nella patologia che connota
lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente
di professione sanitaria nell'area della riabilitazione,
uno psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o
un pedagogista o un altro delegato, in possesso di
specifica qualificazione professionale, in rappresentanza
dell'Ente locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal presente decreto:
a) e' il documento propedeutico e necessario alla
predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI)
e del Progetto individuale;
b) definisce anche le competenze professionali e la
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse
strutturali utili per l'inclusione scolastica;
c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o
di chi esercita la responsabilita' genitoriale della
bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche',
nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella
massima misura possibile, della studentessa o dello
studente con disabilita', con la partecipazione del
dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul
sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove e'
iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la
studentessa o lo studente;
d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di
istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche'
in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita'
genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui
al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale
competente, rispettivamente ai fini della predisposizione
del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga
richiesto.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le
disabilita', per gli affari regionali e le autonomie,
sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 3 e all'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita' di
redazione della certificazione di disabilita' in eta'
evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e
della Classificazione internazionale del funzionamento,
della disabilita' e della salute (ICF) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita' di
redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della
classificazione ICF dell'OMS.
6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di
nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza
almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
- Il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante:
«Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201.
- La legge 23 marzo 2023, n. 33, recante: «Deleghe al
Governo in materia di politiche in favore delle persone
anziane», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30
marzo 2023, n. 76.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20
recante: «Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei
diritti delle persone con disabilita'», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2024, n. 54.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 1 della citata legge 22
dicembre 2021, n. 227:
«Art. 1 (Oggetto e finalita' della delega). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 15 marzo 2024,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in
materia di disabilita', in attuazione degli articoli 2, 3,
31 e 38 della Costituzione e in conformita' alle
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita' e del relativo
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla
Strategia per i diritti delle persone con disabilita'
2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla
risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021,
sulla protezione delle persone con disabilita', al fine di
garantire alla persona con disabilita' di ottenere il
riconoscimento della propria condizione, anche attraverso
una valutazione della stessa congruente, trasparente e
agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti
civili e sociali, compresi il diritto alla vita
indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa,
nonche' l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi,
delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e
di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere
l'autonomia della persona con disabilita' e il suo vivere
su base di pari opportunita' con gli altri, nel rispetto
dei principi di autodeterminazione e di non
discriminazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro della salute e con gli altri
Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di
tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del
parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data
di trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle
Camere, perche' su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro il termine di
quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti possono essere comunque adottati. In
mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio
dei ministri delibera, approvando una relazione, che e'
trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli
specifici motivi per cui l'intesa non e' stata raggiunta.
Qualora il termine per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono il termine finale per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei
pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa
raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere
e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella
quale sono indicate le specifiche motivazioni della
difformita' dall'intesa. La Conferenza unificata assume le
conseguenti determinazioni entro il termine di quindici
giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso
il quale i decreti possono essere comunque adottati.
Qualora, anche a seguito delle determinazioni della
Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il
Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari si esprimono entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, assicura la leale
collaborazione con le regioni egli enti locali e si avvale
del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, possono essere adottati decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge
e con la procedura di cui al comma 2.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1
intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse
disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:
a) definizione della condizione di disabilita'
nonche' revisione, riordino e semplificazione della
normativa di settore;
b) accertamento della condizione di disabilita' e
revisione dei suoi processi valutativi di base;
c) valutazione multidimensionale della disabilita',
realizzazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato;
d) informatizzazione dei processi valutativi e di
archiviazione;
e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia
di inclusione e accessibilita';
f) istituzione di un Garante nazionale delle
disabilita';
g)
h) disposizioni finali e transitorie.»
- Per la legge 3 marzo 2009, n. 18 si veda nelle note
alle premesse.