IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 nonche' gli articoli 2, 3, 32, 38 e  117
della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'» e, in particolare, l'articolo 1, comma  5,
lettere a), b), c), d), e h), e l'articolo 2, comma  2,  lettere  a),
b), c), d) e h); 
  Visto il Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione
mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946,  reso
esecutivo con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo  1947,
n. 1068; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,  ratificata  e
resa esecutiva in Italia  con  legge  3  marzo  2009,  n.  18  e,  in
particolare, gli articoli 1, 2, 3, 5 e 19; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  al  Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo  e  al
Comitato delle regioni «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia  per  i
diritti delle persone con  disabilita'  2021-2030»,  COM  (2021)  101
final, del 3 marzo 2021; 
  Vista la legge  26  maggio  1970,  n.  381,  recante  «Aumento  del
contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per  la
protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti»; 
  Vista la legge 27 maggio 1970, n.  382,  recante  «Disposizioni  in
materia di assistenza ai ciechi civili»; 
  Visto il decreto-legge 30  gennaio  1971,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  marzo   1971,   n.   118,   recante
«Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili»; 
  Vista la legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  recante  «Indennita'  di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»; 
  Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative
in materia di assistenza economica agli invalidi  civili,  ai  ciechi
civili ed ai sordomuti»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 11 ottobre 1990, n.  289,  recante  «Modifiche  alla
disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla  legge  21
novembre 1988, n.  508,  recante  norme  integrative  in  materia  di
assistenza economica agli invalidi civili, ai  ciechi  civili  ed  ai
sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza  per  i  minori
invalidi»; 
  Vista la legge 15 ottobre  1990,  n.  295,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,  e
successive modificazioni, in materia  di  revisione  delle  categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 130; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Vista la legge 3 aprile 2001, n. 138,  recante  «Classificazione  e
quantificazione delle  minorazioni  visive  e  norme  in  materia  di
accertamenti oculistici»; 
  Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la  tutela
giudiziaria   delle    persone    con    disabilita'    vittime    di
discriminazioni»; 
  Vista la legge 24 giugno 2010,  n.  107,  recante  «Misure  per  il
riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme
per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 5; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  2019,  n.  96,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione  dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma  dell'articolo  1,
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"»; 
  Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in
materia di politiche in favore delle persone anziane»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  febbraio  2024,  n.  20,  recante
«Istituzione  dell'Autorita'  Garante  nazionale  dei  diritti  delle
persone con disabilita', in  attuazione  della  delega  conferita  al
Governo»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2024,  n.  29,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  politiche  in  favore  delle  persone
anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli  3,  4  e  5
della legge 23 marzo 2023, n. 33»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 novembre 2023; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta dell'11 gennaio 2024; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso in data 22 febbraio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari della Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica, resi in data 20 marzo 2024 da parte della  V  Commissione
(Bilancio) della Camera dei deputati e da parte della 5ª  Commissione
(Programmazione economica, Bilancio) del Senato della Repubblica e in
data 21 marzo 2024 da parte della 10ª  Commissione  (Affari  Sociali,
Sanita', Lavoro pubblico e privato, Previdenza  Sociale)  del  Senato
della Repubblica e da parte della XII  Commissione  (Affari  Sociali)
della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 aprile 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e  delle
finanze, della salute, per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
dell'universita' e della ricerca, per la famiglia, la natalita' e  le
pari opportunita' e per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo attua  l'articolo  1,  comma  5,
lettere a), b), c), d) e h), della legge 22 dicembre  2021,  n.  227,
per  assicurare  alla  persona  il   riconoscimento   della   propria
condizione di disabilita', per rimuovere gli ostacoli e per  attivare
i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza  con  gli
altri, delle liberta'  e  dei  diritti  civili  e  sociali  nei  vari
contesti di vita, liberamente scelti. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  finalizzate   a
garantire, in coerenza con la Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
diritti delle persone  con  disabilita',  fatta  a  New  York  il  13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.
18, l'effettivo  e  pieno  accesso  al  sistema  dei  servizi,  delle
prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle  agevolazioni,  anche
attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto  di
vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi  di
autodeterminazione e non discriminazione. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  l'art.  76  della  Costituzione   della
          Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          dicembre 1947, n. 298: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti». 
              L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riportano gli artt. 2,  3,  32,  38  e  117  della
          Costituzione: 
                «Art. 2. - La Repubblica  riconosce  e  garantisce  i
          diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo  sia  nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale». 
                «Art. 3. - Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
                E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese». 
                «Art. 32. -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
                Nessuno  puo'  essere  obbligato  a  un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana». 
                «Art. 38.  -  Ogni  cittadino  inabile  al  lavoro  e
          sprovvisto dei mezzi necessari per  vivere  ha  diritto  al
          mantenimento e all'assistenza sociale. 
                I lavoratori hanno diritto  che  siano  preveduti  ed
          assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze  di  vita  in
          caso di  infortunio,  malattia,  invalidita'  e  vecchiaia,
          disoccupazione involontaria. 
                Gli   inabili   ed   i   minorati    hanno    diritto
          all'educazione e all'avviamento professionale. 
                Ai compiti previsti  in  questo  articolo  provvedono
          organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato 
                L'assistenza privata e' libera». 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato». 
                La legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed  esecuzione
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta  a
          New   York   il   13   dicembre    2006    e    istituzione
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          marzo 2009, n. 61. 
              - Si riporta il comma 2, lettere  a)  b)  c)  d)  e  h)
          numero 1, dell'articolo 2, della legge  22  dicembre  2021,
          n.227  (Delega  al  governo  in  materia  di  disabilita'),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309. 
                «2. Il Governo si  attiene  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) con riguardo  alle  definizioni  concernenti  la
          condizione di disabilita' e alla revisione, al  riordino  e
          alla semplificazione della normativa di settore: 
                    1) adozione di una definizione  di  "disabilita'"
          coerente  con  l'articolo  1,  secondo   paragrafo,   della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992,
          n. 104,  e  introducendo  disposizioni  che  prevedano  una
          valutazione di  base  della  disabilita'  distinta  da  una
          successiva    valutazione     multidimensionale     fondata
          sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla  persona
          con disabilita' o da chi la  rappresenta,  previa  adeguata
          informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
          accedere, finalizzata  al  progetto  di  vita  individuale,
          personalizzato e partecipato di cui  alla  lettera  c)  del
          presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
          tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere; 
                    2) adozione della Classificazione  internazionale
          del funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  -
          International Classification of Functioning, Disability and
          Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale  della
          sanita' il  22  maggio  2001,  e  dei  correlati  strumenti
          tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
          e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
          salute, congiuntamente alla  versione  adottata  in  Italia
          della Classificazione internazionale delle  malattie  (ICD)
          dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a  ogni  altra
          eventuale scala di valutazione  disponibile  e  consolidata
          nella letteratura scientifica e nella pratica clinica; 
                    3) separazione dei percorsi  valutativi  previsti
          per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti  e
          da quelli previsti per i minori; 
                    4) adozione di una  definizione  di  "profilo  di
          funzionamento" coerente con l'ICF  e  con  le  disposizioni
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD; 
                    5) introduzione nella legge 5 febbraio  1992,  n.
          104,  della  definizione  di  "accomodamento  ragionevole",
          prevedendo adeguati strumenti di  tutela  coerenti  con  le
          disposizioni della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
          diritti delle persone con disabilita'; 
                  b) con riguardo all'accertamento della  disabilita'
          e alla revisione dei suoi processi valutativi di base: 
                    1)   previsione   che,   in   conformita'    alle
          indicazioni  dell'ICF   e   tenuto   conto   dell'ICD,   la
          valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in  coerenza
          con la Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', la condizione di disabilita' e  le
          necessita'  di  sostegno,  di  sostegno  intensivo   o   di
          restrizione della partecipazione della persona ai fini  dei
          correlati benefici o istituti; 
                    2)  al   fine   di   semplificare   gli   aspetti
          procedurali  e  organizzativi   in   modo   da   assicurare
          tempestivita',  efficienza,  trasparenza  e  tutela   della
          persona con disabilita', razionalizzazione  e  unificazione
          in un'unica procedura del processo valutativo  di  base  ai
          sensi  della  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   degli
          accertamenti  afferenti  all'invalidita'  civile  ai  sensi
          della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita'  civile  ai
          sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della  legge  3
          aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile  ai  sensi  della
          legge 26 maggio 1970, n. 381, alla  sordocecita'  ai  sensi
          della legge 24  giugno  2010,  n.  107,  delle  valutazioni
          propedeutiche   all'individuazione   degli    alunni    con
          disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181,  lettera  c),
          numero  5),  della  legge   13   luglio   2015,   n.   107,
          all'accertamento della disabilita' ai fini  dell'inclusione
          lavorativa ai sensi della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  e
          dell'articolo  1,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e  alla  concessione
          di assistenza protesica, sanitaria e  riabilitativa,  delle
          valutazioni utili alla  definizione  del  concetto  di  non
          autosufficienza e delle valutazioni  relative  al  possesso
          dei  requisiti  necessari  per  l'accesso  ad  agevolazioni
          fiscali, tributarie e relative alla  mobilita'  nonche'  di
          ogni altro  accertamento  dell'invalidita'  previsto  dalla
          normativa vigente, confermando e garantendo la specificita'
          e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita'; 
                    3)   previsione   che,   in   conformita'    alla
          definizione  di  disabilita'   e   in   coerenza   con   le
          classificazioni ICD e ICF, con decreto del  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, si provveda  al  progressivo  aggiornamento  delle
          definizioni, dei criteri e delle modalita' di  accertamento
          dell'invalidita' previsti dal decreto  del  Ministro  della
          sanita'  5  febbraio  1992,  pubblicato   nel   Supplemento
          ordinario n. 43  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26
          febbraio 1992; 
                    4)  affidamento  a  un  unico  soggetto  pubblico
          dell'esclusiva  competenza  medico-legale  sulle  procedure
          valutative di cui al numero 2), garantendone  l'omogeneita'
          nel  territorio  nazionale  e  realizzando,  anche  a  fini
          deflativi del contenzioso giudiziario, una  semplificazione
          e   razionalizzazione   degli   aspetti    procedurali    e
          organizzativi  del  processo  valutativo  di  base,   anche
          prevedendo  procedimenti  semplificati  di  riesame  o   di
          rivalutazione,   in   modo   che   siano   assicurate    la
          tempestivita',  l'efficienza  e  la  trasparenza  e   siano
          riconosciute la tutela e la  rappresentanza  della  persona
          con disabilita',  in  tutte  le  fasi  della  procedura  di
          accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
          partecipazione  delle  associazioni  di  categoria  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 15  ottobre  1990,  n.
          295; 
                    5)  previsione  di  un  efficace  e   trasparente
          sistema di  controlli  sull'adeguatezza  delle  prestazioni
          rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di  dati
          gia'  esistenti,  prevedendo  anche  specifiche  situazioni
          comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi  restando  i
          casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente; 
                  c) con riguardo alla valutazione  multidimensionale
          della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
          individuale, personalizzato e partecipato: 
                    1) prevedere modalita' di  coordinamento  tra  le
          amministrazioni   competenti   per   l'integrazione   della
          programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale; 
                    2) prevedere che la valutazione multidimensionale
          sia svolta attraverso l'istituzione e  l'organizzazione  di
          unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
          assicurare l'integrazione  degli  interventi  di  presa  in
          carico, di valutazione e di progettazione  da  parte  delle
          amministrazioni  competenti  in  ambito  sociosanitario   e
          socio-assistenziale, ferme  restando  le  prestazioni  gia'
          individuate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 12 gennaio 2017, concernente  la  definizione  dei
          livelli essenziali di  assistenza  nel  settore  sanitario,
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
                    3) prevedere che la valutazione multidimensionale
          sia svolta  tenendo  conto  delle  indicazioni  dell'ICF  e
          dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento  della
          persona, necessario alla predisposizione  del  progetto  di
          vita  individuale,  personalizzato  e  partecipato   e   al
          monitoraggio dei suoi  effetti  nel  tempo,  tenendo  conto
          delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione; 
                    4) prevedere che la valutazione multidimensionale
          assicuri, sulla base di un  approccio  multidisciplinare  e
          con la partecipazione della persona con  disabilita'  e  di
          chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto  di  vita
          individuale,  personalizzato  e   partecipato,   il   quale
          individui i sostegni e gli  accomodamenti  ragionevoli  che
          garantiscano l'effettivo  godimento  dei  diritti  e  delle
          liberta'  fondamentali,  tra   cui   la   possibilita'   di
          scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio  luogo
          di  residenza  e  un'adeguata  soluzione  abitativa,  anche
          promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
          sostegni socio-assistenziali; 
                    5) prevedere che il progetto di vita individuale,
          personalizzato e partecipato sia diretto a  realizzare  gli
          obiettivi della persona  con  disabilita'  secondo  i  suoi
          desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
          le condizioni personali e di salute nonche' la qualita'  di
          vita nei suoi vari ambiti, individuando  le  barriere  e  i
          facilitatori  che  incidono  sui   contesti   di   vita   e
          rispettando  i   principi   al   riguardo   sanciti   dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', indicando gli  strumenti,  le  risorse,  i
          servizi,  le  misure,  gli  accomodamenti  ragionevoli  che
          devono essere adottati per la realizzazione del progetto  e
          che  sono  necessari  a  compensare  le  limitazioni   alle
          attivita' e a favorire la partecipazione della persona  con
          disabilita' nei diversi ambiti della  vita  e  nei  diversi
          contesti  di  riferimento,  compresi  quelli  lavorativi  e
          scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e  in  ogni
          altro contesto di inclusione sociale; 
                    6)  assicurare  l'adozione  degli   accomodamenti
          ragionevoli    necessari    a    consentire     l'effettiva
          individuazione    ed     espressione     della     volonta'
          dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
          dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla  persona
          con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura  di
          protezione giuridica o  abbia  necessita'  di  sostegni  ad
          altissima  intensita',   la   piena   partecipazione   alla
          valutazione   multidimensionale,    all'elaborazione    del
          progetto di vita individuale, personalizzato e  partecipato
          e  all'attuazione  dello  stesso  con  modalita'  tali   da
          garantire la soddisfazione della persona interessata; 
                    7)   prevedere   che   sia   garantita   comunque
          l'attuazione   del   progetto    di    vita    individuale,
          personalizzato  e  partecipato,  al  variare  del  contesto
          territoriale e  di  vita  della  persona  con  disabilita',
          mediante le  risorse  umane  e  strumentali  di  rispettiva
          competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
          normativa vigente; 
                    8) assicurare che, su richiesta della persona con
          disabilita' o di chi  la  rappresenta,  l'elaborazione  del
          progetto di vita individuale, personalizzato e  partecipato
          coinvolga attivamente anche gli  enti  del  Terzo  settore,
          attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
          sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo  settore,
          di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
                    9)   prevedere   che   nel   progetto   di   vita
          individuale,  personalizzato  e  partecipato  sia  indicato
          l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche,
          strumentali ed economiche, pubbliche e private,  attivabili
          anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema  dei
          supporti informali, volte a  dare  attuazione  al  progetto
          medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in  tutto  o
          in  parte,  possa  essere  autogestito,  con   obbligo   di
          rendicontazione secondo criteri  predefiniti  nel  progetto
          stesso; 
                    10) prevedere che, nell'ambito  del  progetto  di
          vita  individuale,  personalizzato  e  partecipato,   siano
          individuati tutti i sostegni  e  gli  interventi  idonei  e
          pertinenti a garantire il superamento delle  condizioni  di
          emarginazione e il godimento, su base  di  eguaglianza  con
          gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e  che
          la  loro  attuazione   sia   garantita   anche   attraverso
          l'accomodamento ragionevole di  cui  all'articolo  2  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita'; 
                    11)  prevedere   che   nel   progetto   di   vita
          individuale, personalizzato e partecipato siano individuate
          figure  professionali  aventi  il  compito  di  curare   la
          realizzazione  del  progetto,  monitorarne  l'attuazione  e
          assicurare il confronto con la persona  con  disabilita'  e
          con i suoi referenti familiari, ferma  restandola  facolta'
          di autogestione del progetto da  parte  della  persona  con
          disabilita'; 
                    12) prevedere che, nell'ambito  del  progetto  di
          vita individuale, personalizzato e partecipato  diretto  ad
          assicurare  l'inclusione  e  la   partecipazione   sociale,
          compreso l'esercizio dei diritti  all'affettivita'  e  alla
          socialita', possano essere individuati sostegni  e  servizi
          per  l'abitare  in  autonomia  e  modelli   di   assistenza
          personale autogestita che supportino la  vita  indipendente
          delle persone con disabilita' in eta'  adulta,  favorendone
          la       deistituzionalizzazione       e       prevenendone
          l'istituzionalizzazione,  come  previsto  dall'articolo   8
          della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e  dall'articolo  19
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone  con  disabilita',  anche   mediante   l'attuazione
          coordinata dei progetti delle missioni 5 e  6  del  PNRR  e
          attraverso le misure previste dalla legge 22  giugno  2016,
          n. 112; 
                    13) prevedere eventuali  forme  di  finanziamento
          aggiuntivo  per  le  finalita'  di  cui  al  numero  12)  e
          meccanismi  di  riconversione  delle  risorse   attualmente
          destinate all'assistenza nell'ambito di istituti  a  favore
          dei servizi di supporto alla  domiciliarita'  e  alla  vita
          indipendente; 
                  d) con riguardo all'informatizzazione dei  processi
          valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
          interventi previsti  nel  PNRR,  piattaforme  informatiche,
          accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
          n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla  data  di
          entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi,  che,   nel
          rispetto  del  principio  della   riservatezza   dei   dati
          personali,   coadiuvino    i    processi    valutativi    e
          l'elaborazione   dei   progetti   di   vita    individuali,
          personalizzati e partecipati, consentano  la  consultazione
          delle certificazioni e  delle  informazioni  riguardanti  i
          benefici economici, previdenziali  e  assistenziali  e  gli
          interventi di assistenza sociosanitaria che  spettano  alla
          persona   con   disabilita',   garantendo    comunque    la
          semplificazione delle condizioni di esercizio  dei  diritti
          delle  persone  con  disabilita'  e  la   possibilita'   di
          effettuare controlli, e contengano  anche  le  informazioni
          relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
          alle persone che hanno cura della persona con disabilita'; 
                  (omissis) 
                  h)  con  riguardo  alle   disposizioni   finali   e
          transitorie: 
                    1)  coordinare  le  disposizioni  introdotte  dai
          decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
          vigenti, comprese  quelle  relative  agli  incentivi  e  ai
          sussidi di natura economica e ai  relativi  fondi,  facendo
          salvi le  prestazioni,  i  servizi,  le  agevolazioni  e  i
          trasferimenti  monetari  gia'  erogati   ai   sensi   della
          normativa vigente in  materia  di  invalidita'  civile,  di
          cecita' civile, di sordita'  civile  e  di  sordocecita'  e
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con  riferimento
          alla   nuova   tabella   indicativa    delle    percentuali
          d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
          cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio  1992,
          pubblicato nel Supplemento ordinario n.  43  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  1992,  al   fine   di
          salvaguardare i diritti gia' acquisiti.» 
              - La legge 26 maggio 1970, n.  381,  recante:  «Aumento
          del contributo ordinario dello  Stato  a  favore  dell'Ente
          nazionale per la protezione e l'assistenza ai  sordomuti  e
          delle misure dell'assegno di assistenza ai  sordomuti»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.  23  giugno  1970,  n.
          156. 
              -  La  legge  27  maggio   1970,   n.   382,   recante:
          «Disposizioni in materia di assistenza ai  ciechi  civili»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno  1970,  n.
          156. 
              - Il decreto-legge 30 gennaio 1971, n.  5,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  30  marzo  1971,  n.  118
          recante: «Provvidenze in favore dei  mutilati  ed  invalidi
          civili», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  1°
          febbraio 1971, n. 26. 
              - La legge 11 febbraio 1980, n. 18 recante: «Indennita'
          di  accompagnamento   agli   invalidi   civili   totalmente
          inabili», e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          febbraio 1980, n. 44. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2 L'emanazione del decreto legislativo deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 21 novembre 1988, n.  508,  recante:  «Norme
          integrative  in  materia  di  assistenza   economica   agli
          invalidi civili, ai ciechi  civili  ed  ai  sordomuti»,  e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25  novembre  1988,
          n. 277. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante: «Modifiche
          alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di  cui
          alla  legge  21  novembre  1988,  n.  508,  recante   norme
          integrative  in  materia  di  assistenza   economica   agli
          invalidi  civili,  ai  ciechi  civili  ed  ai  sordomuti  e
          istituzione di un'indennita'  di  frequenza  per  i  minori
          invalidi» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17
          ottobre 1990, n. 243. 
              - La legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante: «Modifiche
          ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30  maggio
          1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia
          di revisione delle categorie delle minorazioni  e  malattie
          invalidanti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
          ottobre 1990, n. 246. 
              -  La  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   recante:
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39. 
              - Si riporta l'articolo 130 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, recante  «Conferimento  di  funzioni  e
          compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  del  21
          aprile 1998, n. 92, S.O.: 
                «Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative  agli
          invalidi civili).  -  1.  A  decorrere  dal  centoventesimo
          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
          e indennita' spettanti, ai sensi della vigente  disciplina,
          agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo  di
          gestione  istituito  presso  l'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale (INPS). 
                2. Le funzioni di concessione dei  nuovi  trattamenti
          economici a favore degli invalidi  civili  sono  trasferite
          alle  regioni,  che,  secondo  il  criterio  di   integrale
          copertura, provvedono con risorse  proprie  alla  eventuale
          concessione  di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a   quelli
          determinati con legge dello Stato, per tutto il  territorio
          nazionale. 
                3. Fermo restando il principio della separazione  tra
          la  fase  dell'accertamento  sanitario   e   quella   della
          concessione dei benefici economici, di cui all'articolo  11
          della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  nei  procedimenti
          giurisdizionali ed  esecutivi,  relativi  alla  concessione
          delle prestazioni e dei servizi, attivati a  decorrere  dal
          termine di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  la
          legittimazione  passiva  spetta   alle   regioni   ove   il
          procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle
          regioni  stesse  ed  all'INPS  negli  altri   casi,   anche
          relativamente a  provvedimenti  concessori  antecedenti  al
          termine di cui al medesimo comma 1. 
                4. Avverso i provvedimenti di concessione  o  diniego
          e' ammesso ricorso  amministrativo,  secondo  la  normativa
          vigente in materia di pensione sociale, ferma  restante  la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.» 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il
          diritto  al  lavoro  dei  disabili»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999, n. 68, S.O. 
              - La legge 8 novembre 2000,  n.  328,  recante:  «Legge
          quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
          interventi e servizi sociali», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 13 novembre 2000, n. 265, S.O. 
              -  La  legge  3   aprile   2001,   n.   138,   recante:
          «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive
          e  norme  in  materia  di  accertamenti   oculistici»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001,  n.
          93. 
              - La legge 24 giugno 2010, n. 107, recante: «Misure per
          il riconoscimento dei diritti delle  persone  sordocieche»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio  2010,
          n. 161. 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  legislativo  13
          aprile 2017,  n.  66,  recante  «Norme  per  la  promozione
          dell'inclusione scolastica degli studenti con  disabilita',
          a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
          legge 13 luglio 2015, n. 107»: 
                «Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge  5
          febbraio 1992, n. 104). - 1. La domanda per  l'accertamento
          della condizione di disabilita' in eta' evolutiva  ai  fini
          dell'inclusione scolastica di cui  alla  legge  5  febbraio
          1992,  n.  104,  come  modificata  dal  presente   decreto,
          corredata  di  certificato  medico   diagnostico-funzionale
          contenente la diagnosi clinica  e  gli  elementi  attinenti
          alla valutazione del funzionamento  a  cura  della  Azienda
          sanitaria  locale,  e'  presentata  all'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale (INPS), che vi da'  riscontro  non
          oltre trenta giorni dalla data di presentazione. 
                2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto  il
          seguente comma: 
                    "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di  cui
          al  comma  1  riguardino  persone  in  eta'  evolutiva,  le
          commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre  1990,  n.
          295, sono composte da  un  medico  legale,  che  assume  le
          funzioni di  presidente,  e  da  due  medici,  di  cui  uno
          specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile  e
          l'altro  specialista  nella  patologia   che   connota   la
          condizione di salute del soggetto.  Tali  commissioni  sono
          integrate da un assistente specialistico o da un  operatore
          sociale, o da uno psicologo in  servizio  presso  strutture
          pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente  locale
          o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto  dal  medesimo
          Istituto  ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   22,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche',
          negli  altri  casi,  da  un  medico  INPS   come   previsto
          dall'articolo 19, comma 11, della stessa  legge  15  luglio
          2011, n. 111, fermo restando quanto previsto  dall'articolo
          1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."; 
                b) all'articolo 12, il  comma  5  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "5.   Contestualmente   all'accertamento   previsto
          dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
          alunni, le  studentesse  e  gli  studenti,  le  commissioni
          mediche  di  cui  alla  legge  15  ottobre  1990,  n.  295,
          effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o  del
          bambino, dell'alunna o  dell'alunno,  della  studentessa  o
          dello studente certificati ai sensi del citato articolo  4,
          o  da  chi   esercita   la   responsabilita'   genitoriale,
          l'accertamento della  condizione  di  disabilita'  in  eta'
          evolutiva  ai   fini   dell'inclusione   scolastica.   Tale
          accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo  di
          funzionamento, predisposto secondo i  criteri  del  modello
          bio-psico-sociale della Classificazione internazionale  del
          funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  (ICF)
          dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS),  ai  fini
          della formulazione  del  Piano  educativo  individualizzato
          (PEI)  facente  parte  del  progetto  individuale  di   cui
          all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."; 
                  c)  all'articolo  12,  i  commi  6,  7  e  8   sono
          soppressi. 
                3. Il Profilo di funzionamento  di  cui  all'articolo
          12, comma 5, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  che
          ricomprende   la   diagnosi   funzionale   e   il   profilo
          dinamico-funzionale, come modificato dal presente  decreto,
          e' redatto da una unita' di valutazione  multidisciplinare,
          nell'ambito del SSN, composta da: 
                  a) uno specialista in neuropsichiatria infantile  o
          un medico specialista, esperto nella patologia che  connota
          lo stato di salute del minore; 
                  b) almeno due delle seguenti figure:  un  esercente
          di professione sanitaria  nell'area  della  riabilitazione,
          uno psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale  o
          un  pedagogista  o  un  altro  delegato,  in  possesso   di
          specifica qualificazione professionale,  in  rappresentanza
          dell'Ente locale di competenza. 
                4. Il Profilo di funzionamento  di  cui  all'articolo
          12, comma 5, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  come
          modificato dal presente decreto: 
                  a) e' il documento propedeutico e  necessario  alla
          predisposizione del Piano educativo individualizzato  (PEI)
          e del Progetto individuale; 
                  b) definisce anche le competenze professionali e la
          tipologia  delle  misure  di  sostegno  e   delle   risorse
          strutturali utili per l'inclusione scolastica; 
                  c) e' redatto con la collaborazione dei genitori  o
          di  chi  esercita  la  responsabilita'  genitoriale   della
          bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno,  nonche',
          nel  rispetto  del  diritto  di  autodeterminazione   nella
          massima  misura  possibile,  della  studentessa   o   dello
          studente  con  disabilita',  con  la   partecipazione   del
          dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul
          sostegno  didattico,  dell'istituzione  scolastica  ove  e'
          iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o  l'alunno,  la
          studentessa o lo studente; 
                  d) e' aggiornato al  passaggio  di  ogni  grado  di
          istruzione, a partire dalla scuola  dell'infanzia,  nonche'
          in  presenza  di  nuove  e   sopravvenute   condizioni   di
          funzionamento della persona. 
                5. I genitori o chi ne  esercita  la  responsabilita'
          genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di  cui
          al comma 4, all'istituzione scolastica  e  all'ente  locale
          competente, rispettivamente ai fini  della  predisposizione
          del PEI e del Progetto individuale,  qualora  questo  venga
          richiesto. 
                6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con i Ministri dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,   del   lavoro   e   delle   politiche    sociali,
          dell'economia  e  delle  finanze,  per  la  famiglia  e  le
          disabilita', per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
          sentito   l'Osservatorio   permanente   per    l'inclusione
          scolastica di cui all'articolo  15  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
          all'articolo 3 e all'articolo 9 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare  entro  180  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definite le Linee guida contenenti: 
                  a)  i  criteri,  i  contenuti  e  le  modalita'  di
          redazione  della  certificazione  di  disabilita'  in  eta'
          evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto
          della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e
          della  Classificazione  internazionale  del  funzionamento,
          della disabilita' e della salute (ICF) dell'OMS; 
                  b)  i  criteri,  i  contenuti  e  le  modalita'  di
          redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto  della
          classificazione ICF dell'OMS. 
                6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte  di
          nuove evidenze scientifiche, sono  aggiornate  con  cadenza
          almeno triennale. 
                6-ter. Si  provvede  agli  adempimenti  previsti  dal
          presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.» 
              - Il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante:
          «Disposizioni   integrative   e   correttive   al   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  "Norme  per  la
          promozione dell'inclusione scolastica  degli  studenti  con
          disabilita', a norma dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
          lettera c), della  legge  13  luglio  2015,  n.  107"»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201. 
              - La legge 23 marzo 2023, n. 33, recante:  «Deleghe  al
          Governo in materia di politiche  in  favore  delle  persone
          anziane», e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30
          marzo 2023, n. 76. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  febbraio  2024,  n.  20
          recante: «Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale  dei
          diritti delle persone con disabilita'», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2024, n. 54. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali.): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  l'articolo  1  della  citata  legge  22
          dicembre 2021, n. 227: 
                «Art. 1 (Oggetto e finalita' della delega). -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il  15  marzo  2024,
          nel rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 2, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          revisione e  il  riordino  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di disabilita', in attuazione degli articoli 2,  3,
          31  e  38  della  Costituzione  e   in   conformita'   alle
          disposizioni della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
          diritti  delle  persone  con  disabilita'  e  del  relativo
          Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006,
          ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.  18,  alla
          Strategia per  i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
          2021-2030, di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione
          europea COM(2021) 101 final,  del  3  marzo  2021,  e  alla
          risoluzione del Parlamento  europeo  del  7  ottobre  2021,
          sulla protezione delle persone con disabilita', al fine  di
          garantire alla  persona  con  disabilita'  di  ottenere  il
          riconoscimento della propria condizione,  anche  attraverso
          una valutazione  della  stessa  congruente,  trasparente  e
          agevole che consenta il pieno esercizio  dei  suoi  diritti
          civili  e  sociali,   compresi   il   diritto   alla   vita
          indipendente e alla piena inclusione sociale e  lavorativa,
          nonche' l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi,
          delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti  e
          di  ogni  altra  relativa  agevolazione,  e  di  promuovere
          l'autonomia della persona con disabilita' e il  suo  vivere
          su base di pari opportunita' con gli  altri,  nel  rispetto
          dei   principi   di    autodeterminazione    e    di    non
          discriminazione. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          emanati  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia  di
          disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, con il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, con il Ministro  della  salute  e  con  gli  altri
          Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto  di
          tali decreti. Gli schemi dei  decreti  legislativi,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          trasmessi al  Consiglio  di  Stato  per  l'espressione  del
          parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data
          di trasmissione, decorso il quale il Governo puo'  comunque
          procedere. I medesimi schemi  sono  quindi  trasmessi  alle
          Camere, perche' su di essi sia  espresso  il  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario,  da  rendere  entro  il  termine  di
          quaranta giorni dalla  data  di  trasmissione,  decorso  il
          quale  i  decreti  possono  essere  comunque  adottati.  In
          mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  il  Consiglio
          dei ministri delibera, approvando  una  relazione,  che  e'
          trasmessa  alle  Camere,  nella  quale  sono  indicati  gli
          specifici motivi per cui l'intesa non e'  stata  raggiunta.
          Qualora il  termine  per  l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  scada  nei  trenta  giorni   che
          precedono il termine finale per l'esercizio della delega  o
          successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di   novanta
          giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei
          pareri parlamentari,  non  intenda  conformarsi  all'intesa
          raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere
          e alla stessa  Conferenza  unificata  una  relazione  nella
          quale  sono  indicate  le  specifiche   motivazioni   della
          difformita' dall'intesa. La Conferenza unificata assume  le
          conseguenti determinazioni entro  il  termine  di  quindici
          giorni dalla data di trasmissione della relazione,  decorso
          il  quale  i  decreti  possono  essere  comunque  adottati.
          Qualora,  anche  a  seguito  delle   determinazioni   della
          Conferenza unificata  di  cui  al  periodo  precedente,  il
          Governo non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette  nuovamente  i  testi  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e per i profili finanziari si  esprimono  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          comunque essere adottati. 
                3. Il  Governo,  nella  predisposizione  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  1,   assicura   la   leale
          collaborazione con le regioni egli enti locali e si  avvale
          del supporto dell'Osservatorio nazionale  sulla  condizione
          delle persone con disabilita'. 
                4. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, possono  essere  adottati  decreti  legislativi  recanti
          disposizioni integrative e  correttive,  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi previsti dalla presente  legge
          e con la procedura di cui al comma 2. 
                5.  I  decreti  legislativi  di  cui   al   comma   1
          intervengono, progressivamente  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili, ivi comprese quelle  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti: 
                  a)  definizione  della  condizione  di  disabilita'
          nonche'  revisione,  riordino   e   semplificazione   della
          normativa di settore; 
                  b) accertamento della condizione di  disabilita'  e
          revisione dei suoi processi valutativi di base; 
                  c) valutazione multidimensionale della disabilita',
          realizzazione   del   progetto   di    vita    individuale,
          personalizzato e partecipato; 
                  d) informatizzazione dei processi valutativi  e  di
          archiviazione; 
                  e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia
          di inclusione e accessibilita'; 
                  f)  istituzione  di  un  Garante  nazionale   delle
          disabilita'; 
                  g) 
                  h) disposizioni finali e transitorie.» 
              - Per la legge 3 marzo 2009, n. 18 si veda  nelle  note
          alle premesse.