IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio»;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
«Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.
38»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio
2016, n. 154»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
la realizzazione di una banca di investimento»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare,
nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia
di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana
(PSA)»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della
Commissione, del 28 novembre 2023, recante modifica degli allegati I
e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce
misure speciali di controllo per la peste suina africana;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria
delle imprese di carattere strategico»;
Considerato che la concomitanza di congiunture avverse, quali il
perdurare del conflitto in Ucraina e la diffusione di fitopatie, ha
indotto il settore primario in una persistente situazione di crisi,
determinando gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle
materie prime agricole e, in specie, di quelle funzionali
all'esercizio delle attivita' di produzione primaria, a sostenere il
lavoro agricolo e le filiere produttive, in particolare quella
cerealicola, quella del kiwi, quella della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contrastare il
fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di implementare le
risorse finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei
cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da
allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanita'
animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione
europea, nonche' al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema
produttivo nazionale e la relativa filiera;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare il
coordinamento delle attivita' e delle iniziative finalizzate a
mitigare i danni connessi alla diffusione e alla prolificazione della
specie granchio blu (Callinectes sapidus), a promuovere e a sostenere
la ripresa delle attivita' economiche esercitate dalle imprese di
pesca e di acquacoltura, nonche' a tutelare la biodiversita' degli
habitat colpiti dall'emergenza;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di implementare
l'efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di garantire un
diffuso e regolamentato controllo del territorio finalizzato alla
protezione della fauna selvatica, alla repressione della caccia di
frodo e alla salvaguardia dell'ambiente, nonche' un rafforzamento
delle politiche del mare;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
ulteriori interventi di carattere finanziario volte ad assicurare la
continuita' produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale, nonche' di prevedere misure di
carattere procedimentale per garantire della tempestivita' ed
efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la protezione
civile e le politiche del mare, della difesa, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, della giustizia e per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal
conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle
materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle
attivita' di produzione primaria, nonche' di garantire il sostegno
alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a
quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti
della crisi economica conseguente alla diffusione della specie
granchio blu (Callinectes sapidus), sono realizzati gli interventi
urgenti di cui ai seguenti commi.
2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che,
nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari
almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, previa
presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta
condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della
sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della
rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza
nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese
le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie
deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari
creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione
e' modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata
della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le
eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalita',
nonche' assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti.
La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo
periodo e' automaticamente differita del medesimo periodo di
sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla
comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina», relative agli aiuti di importo limitato.
3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ‹‹e agroalimentare›› sono sostituite dalle
seguenti: ‹‹, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura››;
b) dopo le parole: ‹‹degli approvvigionamenti alimentari,›› sono
inserite le seguenti: ‹‹nonche' attraverso interventi destinati alla
copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei
finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della
pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto
delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in quello della pesca e
dell'acquacoltura,››.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche
previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione
del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta
stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle
produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti
produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di
portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali,
nonche' per i danni causati da animali protetti e prevedendo che
l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo
per la sovranita' alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementata di 10 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del secondo periodo, pari a 10 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma
129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per
lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di
32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera
produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, nonche' ad imprese e consorzi della pesca e
dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al
sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla
crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu.
6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative
agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e'
determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale
sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno
provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei
relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo
10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni
i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo
1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui
all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e degli
avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, in
scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.».
7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Credito d'imposta per investimenti nella ZES
unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese
attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli,
nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise,
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e
nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga
prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022 - 2027, e' concesso un contributo,
sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei
settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite
massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli
investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla
realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli
investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa
europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale
e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili
non puo' superare il 50 per cento del valore complessivo
dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di
investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio
nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».
8. Agli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di 90 milioni
di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui
all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti
effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31
dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate,
sono determinate le modalita' per il rispetto del predetto limite.
Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli
investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al
predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie
sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo
16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, anche mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia
delle entrate e riassegnazione in spesa.
9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.