IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero
della transizione ecologica che ha riunito le competenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con
le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra
altri dicasteri;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione
del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto l'art. 1, comma 685, della citata legge n. 197 del 2022, il
quale prevede che «Al fine di incrementare il riciclaggio delle
plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di
produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero
dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero
energetico, nonche' al fine di ridurre l'impatto ambientale degli
imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da
materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito
d'imposta di cui all' art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 , e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai
sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14
dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9
febbraio 2022»;
Visto, in particolare, il comma 686, del medesimo art. 1 della
citata legge n. 197 del 2022, che dispone che «Per le medesime
finalita' di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano
prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano
imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN
13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta,
dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto, per ciascuno degli anni
2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle
spese sostenute e documentate per i predetti acquisti»;
Visto il comma 687 del predetto art. 1 della legge n. 197 del 2022
ai sensi del quale «Il credito d'imposta di cui al comma 686 e'
riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per
ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;»
Visto il comma 688 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022
nel quale si prevede che «Il credito d'imposta di cui al comma 686 e'
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al
limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1°
gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati
effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686;
Visto il comma 689 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022 ai
sensi del quale «Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui
al comma 686, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso
i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per
la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per il successivo trasferimento alla contabilita'
speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»;
Visto, altresi', il comma 690 del citato art. 1 della legge n. 197
del 2022, che prevede che «Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le
certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei
prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione
europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di
materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonche' i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di
cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui al comma 687»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in
particolare, l'art. 107, che al primo paragrafo stabilisce che «salvo
deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato
interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri,
gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di
crediti d'imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta';
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del
credito d'imposta;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto 29 dicembre 2016, n. 266, recante «Criteri
operativi e le procedure autorizzative semplificate per il
compostaggio di comunita' di rifiuti organici, ai sensi dell'art.
180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e,
in particolare, l'allegato 3 che ammette tra i rifiuti e materiali
ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunita' gli
imballaggi in legno (150103) e gli imballaggi in carta e cartone
(150101);
Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, la voce «16. Rifiuti
compostabili» che include nei rifiuti compostabili per la produzione
di compost di qualita' gli scarti di legno non impregnato [150103] e
la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101];
Considerato che gli imballaggi in carta e in legno, costituiti da
sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del decreto
ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, recante «Regolamento recante i
criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il
compostaggio di comunita' di rifiuti organici»;
Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura, di poter
includere gli imballaggi in carta e cartone e in legno tra gli
«imballaggi biodegradabili e compostabili» in quanto rientranti nelle
disposizioni di cui alla norma UNI EN 13432.2002;
Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;
Vista la convenzione del 25 marzo 2021, stipulata, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tra
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione
generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329
del 12 maggio 2021;
Ritenuto che il credito d'imposta di cui all'art. 1, dal comma 686
al comma 690, della citata legge n. 197 del 2022, concesso dallo
Stato a favore di talune imprese e talune produzioni, nei limiti del
massimale di cui ai regolamenti «de minimis», in quanto misura di
aiuto de qua e' esentata dall'obbligo di notifica di cui all'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali e
applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito
dall'art. 1, comma 686, della citata legge n. 197 del 2022 che
garantiscano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 687 e
delle modalita' indicate ai commi 688 e 689 del medesimo articolo;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «legge di bilancio 2023»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29
dicembre 2022, n. 303;
b) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come
modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115,
finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico
generale;
d) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art.
15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema
italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del
SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e
nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
e) «regolamento de minimis»: il pertinente regolamento, tra il
regolamento (UE) n. 2831/2023, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il
regolamento (UE) n. 717/2014, ovvero tra i successivi regolamenti
emanati nelle medesime materie, applicabile sulla base dell'attivita'
svolta dall'impresa beneficiaria;
f) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.