IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, e successive  modifiche  e  integrazioni,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione   (2022/C   485/0   l)
riguardante gli orientamenti per  gli  aiuti  di  Stato  nei  settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali; 
  Considerato   che   il   regolamento   (UE)    2022/2472    prevede
l'applicazione del regime di esenzione in favore delle  microimprese,
piccole e le medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I dello
stesso regolamento, che svolgono attivita'  agricola  di  produzione,
trasformazione e commercializzazione; 
  Tenuto conto che le categorie di aiuti nazionali ammesse  ai  sensi
del predetto regolamento debbano essere riferite, tra le altre,  alle
seguenti: 
    a) attivita' di tutela dell'ambiente in ambito agricolo; 
    b) attivita' di conservazione del patrimonio culturale e naturale
nelle aziende agricole e nelle foreste; 
    c) attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione  nell'agricoltura
e nella silvicoltura; 
    d) altre attivita' di conservazione del patrimonio forestale; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione del  2  dicembre
2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027  dell'Italia
ai  fini  del  sostegno  dell'Unione  finanziato  dal  Fondo  europeo
agricolo di garanzia e dal Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo
rurale (CCI: 2023IT06AFSP001); 
  Vista la decisione della Commissione europea  del  19  marzo  2020,
C(2020) 1863 final, e in particolare gli articoli  22  e  23,  e  sue
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01),
adottata il 23 marzo 2022, recante il «Quadro temporaneo di crisi per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», e  la  comunicazione
della Commissione europea C(2022)  1890  final  del  23  marzo  2022,
relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di  Stato
a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della  Russia
contro  l'Ucraina»,  come  modificata   dalla   comunicazione   della
Commissione europea C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022, nonche' la
comunicazione della Commissione europea C(2022)  7945  final  del  28
ottobre 2022, relativa al «Quadro temporaneo di crisi per  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina», che sostituisce il quadro  temporaneo
di crisi adottato il 23 marzo 2022,  come  modificato  il  20  luglio
2022; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»; 
  Visto il decreto-legge 18 novembre 2022,  n.  176,  e  la  relativa
legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6, recante  «Misure  urgenti
di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2023, n. 48570, recante «Quadro
riepilogativo delle  misure  a  sostegno  delle  imprese  attive  nei
settori agricolo, forestale, della  pesca  e  acquacoltura  ai  sensi
della sezione  2.1  della  comunicazione  della  Commissione  europea
C(2022) 7945 final "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina"», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in  particolare  l'art.
52, che, tra l'altro, prevede che, al fine di garantire  il  rispetto
dei  divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di  trasparenza  e   di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.  57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, adottato ai sensi  del
comma 6 dell'art. 52 della legge  n.  234/2012  con  il  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali, recante la disciplina per il  funzionamento  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6, il quale
prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore  agricolo
continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; 
  Visto l'art. 1, comma 138, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178
(«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), che  istituisce  il
«Fondo  per  la  tutela  e  il  rilancio  delle   filiere   apistica,
brassicola, della canapa e della frutta a guscio», con una  dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visto il decreto interministeriale 24  dicembre  2021,  recante  la
definizione dei criteri  e  delle  modalita'  di  ripartizione  delle
risorse del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  138,  della  legge  17
dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio  2021-2023»),
e in particolare l'art. 2, che ripartisce le  risorse  di  competenza
dell'esercizio 2021, pari a  10  milioni  di  euro,  tra  le  filiere
apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, appostati
sul capitolo di bilancio 7099 pg 01 dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
  Considerato che, del suddetto importo  complessivamente  stanziato,
sono stati impegnati 5,5 milioni di euro per attivita' di  ricerca  e
promozione a favore dei settori apistico,  brassicolo,  canapicolo  e
della frutta a guscio, quali fondi EPR 2021, conservati come  residui
di lettera F; 
  Visto l'art. 1, comma 859, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234
(«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»),  che,  al  fine  di
sostenere la filiera apistica e promuovere  lo  sviluppo  competitivo
del comparto della frutta a  guscio,  di  incentivare  la  ricerca  e
l'ammodernamento delle tecniche di gestione  selvicolturale,  nonche'
di   favorire   programmi   di   valorizzazione   e   sostenere    il
rifinanziamento dei piani di settore,  ha  incrementato  il  predetto
Fondo di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, appostati sul medesimo  capitolo
di bilancio 7099 pg 01; 
  Visto l'art. 1, comma 860, della summenzionata  legge  30  dicembre
2021, n. 234, che, per l'anno 2022, destina una somma di 7,75 milioni
di euro dell'incremento di cui  al  comma  859  all'attuazione  degli
interventi ex art. 5, comma 1, lettere d), i) e l),  della  legge  24
dicembre 2004, n. 313, «Disciplina dell'apicoltura»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 22 luglio 2022, n. 327494, che, all'art. 5, comma 1, lettera  a),
detta i  criteri  di  riparto  delle  risorse  destinate  al  settore
apistico, pari euro 6.950.000,00; 
  Visto il decreto direttoriale 12 maggio 2023,  n.  248846,  con  il
quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b),  del  summenzionato
decreto interministeriale n. 327494 del 22 luglio 2022 e del  decreto
direttoriale n. 397791 del 6  settembre  2022,  e'  stata  effettuata
l'assegnazione delle risorse ai quattro Centri di riferimento tecnico
della filiera apistica, previa approvazione dei rispettivi  programmi
operativi presentati, impegnando risorse pari a euro  800.000,00  per
l'esercizio 2022; 
  Preso atto che, per effetto  dei  suddetti  decreti,  alla  filiera
apistica e' stata interamente assegnata la somma di 7,75  milioni  di
euro di cui all'art. 1, comma 860, della menzionata legge 30 dicembre
2021, n. 234; 
  Rilevato che, con decreto dirigenziale n. 0522745  del  14  ottobre
2022, nell'esercizio finanziario 2022 sono stati  assunti  impegni  a
favore della filiera brassicola e canapicola per  euro  911.092,00  a
valere sul predetto capitolo 7099 pg 01, utilizzando  le  risorse  di
competenza  e  cassa  dell'esercizio  stesso,  anziche'   quelle   di
provenienza dell'esercizio 2021; 
  Visto il decreto direttoriale 12 maggio 2023,  n.  248846,  con  il
quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b),  del  summenzionato
decreto interministeriale n. 327494 del 22 luglio 2022 e del  decreto
direttoriale n. 397791 del 6  settembre  2022,  e'  stata  effettuata
l'assegnazione delle risorse ai quattro Centri di riferimento tecnico
della filiera apistica, previa approvazione dei rispettivi  programmi
operativi presentati, e sono state  impegnate  risorse  pari  a  euro
800.000,00 e, pertanto, la disponibilita' di competenza del  predetto
capitolo e' pari a euro 4.088.908,00 per l'esercizio 2022; 
  Preso atto che, per effetto  dei  suddetti  decreti,  alla  filiera
apistica e' stata interamente assegnata la somma di 7,75  milioni  di
euro di cui all'art. 1, comma 860, della menzionata legge 30 dicembre
2021, n. 234; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e  la  ripartizione
delle risorse  residue  allocate  sul  gia'  richiamato  capitolo  di
bilancio 7099 pg 01, pari complessivamente a 14.088.908,00  di  euro,
di cui 4.088.908,00 di euro quali fondi residui dell'esercizio  2022,
5 milioni di euro quali fondi per l'esercizio 2023, e  5  milioni  di
euro quali fondi per l'esercizio 2024, al  fine  di  provvedere  alla
programmazione di interventi coerenti con l'obiettivo  di  rafforzare
la capacita' produttiva della filiera  della  frutta  in  guscio,  in
ragione della crescente domanda nazionale e internazionale; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 861, della medesima legge 30
dicembre 2021, n. 234, che, nell'ambito delle  risorse  riservate  al
sostegno della filiera della frutta a guscio ai sensi del comma  859,
destina almeno 300.000 euro, per ciascuno degli esercizi 2022,  2023,
2024, al settore corilicolo; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022  n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art.
3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali assume la denominazione  di  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante  la  riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74» e che tra l'altro abroga il decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5  dicembre  2019,  n.  179,  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  24  marzo  2020  n.  53  e  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023,  n.
72; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  e
l'On. Giancarlo Giorgetti Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la direttiva generale del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste  sull'azione  amministrativa  e
sulla gestione per  l'anno  2023,  n.  29419  del  20  gennaio  2023,
registrata presso la Corte dei conti il 22 febbraio  2023  al  numero
212, come modificata con DM 19 ottobre 2023, n. 581374; 
  Vista la direttiva dipartimentale n. 107781 del 17  febbraio  2023,
registrata dall'UCB in data 28 febbraio 2023 al  n.  119,  modificata
con DD 630946 del 14 novembre 2023, con la quale il Capo Dipartimento
delle politiche competitive,  della  qualita'  agroalimentare,  della
pesca e dell'ippica, in coerenza con  la  sopracitata  direttiva  del
Ministro, assegna gli obiettivi strategici e strutturali, le  risorse
finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali
del Dipartimento; 
  Vista la direttiva direttoriale n. 118468  del  22  febbraio  2023,
registrata dall'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 120, e  successive
modificazioni ed integrazioni, con la quale il direttore generale per
la  promozione  della  qualita'  agroalimentare  e   dell'ippica   ha
assegnato  gli  obiettivi  strategici  e  strutturali,   le   risorse
finanziarie  umane  e   strumentali,   ai   titolari   degli   Uffici
dirigenziali di livello non generale in  coerenza  con  le  priorita'
politiche individuate nella direttiva del Ministro e nella  direttiva
dipartimentale; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2004,  n.  313,  recante  la  disciplina
dell'apicoltura; 
  Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante  «Disposizioni  per
la promozione della  coltivazione  e  della  filiera  agroindustriale
della canapa»; 
  Tenuto conto del rilievo economico della  filiera  della  frutta  a
guscio, in coerenza con l'obiettivo della norma istitutiva del  Fondo
agevolativo che prevede il «sostegno dello sviluppo  competitivo  del
comparto  della  frutta  a  guscio,   incentivando   la   ricerca   e
l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorendo
programmi di  valorizzazione  e  sostenendo  il  rifinanziamento  dei
relativi piani di settore»; 
  Tenuto conto che la filiera della frutta a guscio riveste un  ruolo
strategico in ragione delle numerose specie  frutticole  costituenti,
per la conseguente rilevanza quantitativa e qualitativa dei  prodotti
nell'ambito del paniere agro-alimentare, tra  i  quali  quello  della
pasticceria e del  food-gastronomy,  nonche'  per  il  loro  naturale
potenziale di valorizzazione delle aree  interne  del  nostro  Paese,
loro tradizionale ambito di coltivazione; 
  Ritenuto che il sostegno allo  sviluppo  competitivo  delle  specie
produttive costituenti il  comparto  della  frutta  in  guscio  debba
essere  perseguito  sostenendo  investimenti  volti  a   modernizzare
l'attivita' di coltivazione in linea con le crescenti  necessita'  di
salvaguardare al contempo le risorse idriche, di diminuire  l'impatto
dei fitofarmaci, di conservazione  del  suolo  con  ripristino  della
ottimale densita' di  impianto,  di  regimazione  dei  terreni  e  di
salvaguardia delle specie vegetali  tradizionalmente  vocate  per  il
territorio; 
  Considerato  il  contestuale  bisogno  di  un   adeguamento   della
capacita' produttiva a livello di coltivazione puo' essere assicurata
solo  con  una  adeguata  innovazione   varietale,   oltre   ad   una
impiantistica produttiva, soprattutto quando l'innovazione  varietale
tende ad assicurare,  in  ragione  di  specie  resistente  ad  alcune
fitopatie, una correlata diminuzione dei prodotti fitoterapici; 
  Tenuto conto della necessita' di  accompagnare  il  sostegno  della
competitivita' della filiera anche con un programma di informazione e
promozione presso i consumatori, al fine di sostenere ed incrementare
una domanda maggiormente consapevole delle qualita' nutraceutiche dei
prodotti delle specie frutticole in argomento; 
  Vista l'intesa resa dalla conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato e le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 20 dicembre 2023 ai sensi  dell'art.  4  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed ai sensi dell'art.  1,
comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce  i  criteri  e  il  riparto  delle
risorse disponibili sul Fondo per  la  tutela  e  il  rilancio  delle
filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta  a  guscio,
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 138  della  legge  17  dicembre
2020, n. 178, e rifinanziato per gli  anni  2022,  2023  e  2024  con
l'art. 1, comma 859 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Sono in particolare definite: 
    a) le risorse destinate alle singole specie della  filiera  della
frutta a guscio; 
    b) le categorie di imprese beneficiarie; 
    c) i criteri e la procedura  per  la  concessione  dell'aiuto  ai
soggetti beneficiari; 
    d) le  risorse  destinate  ad  un  programma  di  informazione  e
promozione presso il consumatore. 
  3. Gli interventi ammissibili  sono  finalizzati  a  sostenere  gli
investimenti delle imprese  agricole  volti  all'aumento  della  loro
competitivita' e della sostenibilita' ambientale attraverso: 
    a) la realizzazione di nuovi impianti  e  reimpianti  nell'ambito
delle specie afferenti  alla  filiera  della  frutta  a  guscio,  ivi
compresi interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei  castagneti
tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei  boschi  cedui
castanili in castagneti da frutto»; 
    b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti  irrigui  volti
alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa  idrica,  sia  nei
nuovi impianti che negli  impianti  esistenti,  compresi  sistemi  di
accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna; 
    c)  introduzione  di  innovazioni  nella  gestione  della  difesa
fitoiatrica, sia nei nuovi impianti  che  negli  impianti  esistenti.
nonche'  della  fase  di  lavorazione  del  prodotto  fresco  e  post
raccolta, e di essiccazione  per  ridurre  il  pericolo  di  malattie
parassitarie»; 
    d) una campagna informativa e di promozione, in  continuita'  con
le  attivita'  gia'  avviate,  rivolta  al  consumatore  al  fine  di
stimolare una domanda destagionalizzata ed  un  acquisto  consapevole
della qualita' e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie
afferenti alla filiera della frutta in guscio.