IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 115, ed in particolare l'art. 18, comma 1, lettera f), il quale prevede che al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale». Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale e' stato nominato Ministro della transizione ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023 n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»; Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 7 di adozione dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» e, in particolare, l'art. 228 che disciplina le modalita' con le quali produttori e importatori devono adempiere ai loro obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso; Visto l'art. 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina i requisiti generali minimi in materia di responsabilita' estesa del produttore (EPR), e nello specifico il comma 1, lettera c) che prevede per i sistemi EPR la «adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il registro di cui al comma 8» del medesimo articolo; Visto l'art. 178-ter, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che, al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6 dello stesso articolo, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita' estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152» (di seguito, decreto del Ministro n. 182 del 2019); Visto in particolare, l'art. 7, comma 1 del decreto del Ministro n. 182 del 2019 che prevede l'istituzione con decreto del registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU e le relative modalita' operative; Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), ed in particolare l'art. 30, il quale dispone che i fornitori di piattaforme online provvedono affinche' gli operatori commerciali possano utilizzare dette piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se questi hanno ricevuto determinate informazioni relative all'operatore commerciale ed in particolare il numero di iscrizione ad un registro pubblico presso il quale e' iscritto; Considerata l'istruttoria condotta dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con Unioncamere relativamente alla realizzazione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro n. 182 del 2019; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. E' istituito il registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, di seguito denominato «registro pneumatici». 2. Il registro pneumatici e' integrato nel registro nazionale dei produttori, istituito ai sensi dell'art. 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Le modalita' operative del registro pneumatici sono indicate nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.