IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  recante  «Riordinamento
delle camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura»,
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 115,  ed
in particolare l'art. 18, comma 1, lettera f), il quale  prevede  che
al finanziamento ordinario delle  camere  di  commercio  si  provvede
mediante altre  entrate  derivanti  da  prestazioni  e  controlli  da
eseguire  ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  dell'Unione
europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei
soggetti interessati, ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la
disciplina dell'Unione europea; 
  Vista la legge 25 gennaio  1994,  n.  70,  recante  «Norme  per  la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria  e
di sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema  di
ecogestione e di audit ambientale». 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio  2021,  n.  128,  avente  ad   oggetto   il   regolamento   di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022 con il  quale  e'  stato  nominato  Ministro  della  transizione
ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204   e,   in
particolare, l'art. 1, comma 1,  che  ha  ridenominato  il  Ministero
della  transizione  ecologica  in  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
ottobre 2023 n. 180, recante «Regolamento  concernente  modifiche  al
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della   transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»; 
  Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21,  di  adozione
dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione  delle  politiche
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  per  l'anno
2023 e per il triennio 2023-2025; 
  Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024,  n.  7  di  adozione
dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione  delle  politiche
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  per  l'anno
2024; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e  in  particolare  la  parte  quarta  recante
«Norme in materia di gestione dei rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti
inquinati» e, in particolare, l'art. 228 che disciplina le  modalita'
con le quali  produttori  e  importatori  devono  adempiere  ai  loro
obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso; 
  Visto l'art. 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006
che  disciplina  i  requisiti   generali   minimi   in   materia   di
responsabilita' estesa del produttore (EPR),  e  nello  specifico  il
comma 1, lettera c) che prevede per i sistemi EPR la «adozione di  un
sistema di comunicazione  delle  informazioni  relative  ai  prodotti
immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e  sul  trattamento  di
rifiuti risultanti  da  tali  prodotti,  specificando  i  flussi  dei
materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera
b), da parte dei produttori, tramite il registro di cui al  comma  8»
del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 178-ter, comma 8, del citato  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, che,  al  fine  dello  svolgimento  della  funzione  di
vigilanza e controllo di  cui  al  comma  6  dello  stesso  articolo,
prevede l'istituzione  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica del registro nazionale dei produttori al quale i
soggetti sottoposti  ad  un  regime  di  responsabilita'  estesa  del
produttore sono tenuti ad iscriversi secondo  le  modalita'  definite
con il decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  19  novembre  2019,  n.  182,  concernente  il
«Regolamento recante  la  disciplina  dei  tempi  e  delle  modalita'
attuative dell'obbligo di gestione degli  pneumatici  fuori  uso,  ai
sensi dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo  3  aprile,  n.
152» (di seguito, decreto del Ministro n. 182 del 2019); 
  Visto in particolare, l'art. 7, comma 1 del decreto del Ministro n.
182 del 2019 che  prevede  l'istituzione  con  decreto  del  registro
informatico nazionale  di  produttori  e  importatori  di  pneumatici
soggetti agli obblighi di gestione di PFU  e  le  relative  modalita'
operative; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali e che modifica  la  direttiva  2000/31/CE  (regolamento  sui
servizi digitali), ed in particolare l'art. 30, il quale dispone  che
i fornitori di piattaforme online provvedono affinche' gli  operatori
commerciali  possano  utilizzare   dette   piattaforme   online   per
pubblicizzare o offrire prodotti  o  servizi  a  consumatori  situati
nell'Unione solo se questi hanno  ricevuto  determinate  informazioni
relative all'operatore commerciale ed in  particolare  il  numero  di
iscrizione ad un registro pubblico presso il quale e' iscritto; 
  Considerata  l'istruttoria  condotta   dalla   direzione   generale
competente del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica
con  Unioncamere  relativamente  alla  realizzazione   del   registro
nazionale  di  produttori  e  importatori  di  pneumatici  ai   sensi
dell'art. 7 del decreto del Ministro n. 182 del 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. E' istituito il registro informatico nazionale di  produttori  e
importatori di pneumatici soggetti agli obblighi  di  gestione  degli
pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  19
novembre 2019, n. 182, di seguito denominato «registro pneumatici». 
  2. Il registro pneumatici e' integrato nel registro  nazionale  dei
produttori, istituito  ai  sensi  dell'art.  178-ter,  comma  8,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Le modalita' operative del  registro  pneumatici  sono  indicate
nell'allegato  I,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.