IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, paragrafo 2 del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012,
come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117  del  Parlamento  e  del
Consiglio, che prevede la modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di una DOP o di una IGP,  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie,  da  parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  del  18  dicembre
2013, come modificato dal regolamento  delegato  (UE)  2022/891,  che
integra il regolamento (UE)  n.  1151/2012,  in  particolare,  l'art.
6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti  un  cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1239/2009  della  Commissione  del  15
dicembre  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea - Serie L 332 del 17 dicembre 2009, con  il  quale  e'  stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Crudo di Cuneo»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili -  «normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il  citato
regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla
prevenzione e al controllo di determinate malattie  elencate  ed,  in
particolare, l'art. 63 che dispone che in caso  di  conferma  di  una
malattia di categoria A in animali selvatici  delle  specie  elencate
conformemente all'art.  9,  paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento
delegato (UE) 2020/689, l'autorita'  competente  puo'  stabilire  una
zona infetta  al  fine  di  prevenire  l'ulteriore  diffusione  della
malattia; 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.  117,
che individua le  autorita'  competenti  designate  ad  effettuare  i
controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali  nei  settori
elencati ed, in particolare,  il  comma  7  che  con  riferimento  al
settore della sanita' animale di cui al comma 1,  lettere  c)  ed  e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55)  del  regolamento  (UE)   2016/429,   e'   l'Autorita'   centrale
responsabile dell'organizzazione e del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed  altri  organismi
operanti  presso  il  Ministero  della  salute,  tra  cui  il  Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 7  aprile  2021,  che
stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana; 
  Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste
suina africana per il 2022,  inviato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429  e
successivi regolamenti derivati, ed il  Manuale  delle  emergenze  da
peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21  aprile
2021; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure  di  emergenza  contro  la
peste suina africana in Italia; 
  Vista  l'ordinanza  13  gennaio  2022  del  Ministro  della  salute
d'intesa con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, recante misure urgenti per il controllo  della  diffusione
della peste suina africana a seguito della  conferma  della  presenza
del virus nei selvatici, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022; 
  Visto il dispositivo  direttoriale  prot.  n.  583-DGSAF-MDS-P  del
Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la  zona
infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in
cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto,  fermo  restando  che
detta zona e' suscettibile di modifiche  sulla  base  dell'evoluzione
della situazione epidemiologica; 
  Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio  2022  del
Ministero della salute - Direzione generale della sanita'  animale  e
dei farmaci veterinari, recante misure  di  controllo  e  prevenzione
della diffusione della  peste  suina  africana,  e,  in  particolare,
l'art. 3; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  2022  n.  9,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  40
del 17  febbraio  2022,  recante  misure  urgenti  per  arrestare  la
diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la  legge
di conversione  7  aprile  2022  n.  29,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  90  del  16
aprile 2022; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini  per
allevamento, delle stalle di transito e  dei  mezzi  che  trasportano
suini,  pubblicato  nella   Gazzetta   ufficiale   della   Repubblica
italiana - Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022; 
  Visto che l'art. 4 del  medesimo  decreto  attribuisce  all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle
attivita'  previste  dai  vigenti  programmi   di   sorveglianza   ed
eradicazione delle malattie del suino, la verifica del  rispetto  dei
sopra citati requisiti di biosicurezza; 
  Vista le ordinanze del Commissario straordinario alla  peste  suina
africana, nominato con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022,
con la quale sono state  fornite  indicazioni  per  l'adozione  delle
misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate
dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di  peste
suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e  per  rafforzare
le misure  di  prevenzione  per  i  territori  ancora  indenni  dalla
malattia; 
  Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana  n.  2,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  95  del  22
aprile 2023; 
  Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana  n.  3,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  122  del  26
maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana  n.  4,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  163  del  14
luglio 2023; 
  Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione  della
peste suina  africana»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 203 del 31 agosto 2023; 
  Vista l'ordinanza 19 febbraio 2024  del  Commissario  straordinario
alla peste suina africana n. 1/2024, di proroga delle misure  di  cui
all'ordinanza n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  43  del  21
febbraio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/594   della
Commissione del 16 marzo 2023,  che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo delle malattie per la peste  suina  africana  e  abroga  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione
del 28 novembre 2023, che modifica il Regolamento di esecuzione  (UE)
2023/594, stabilendo misure speciali di controllo della  peste  suina
africana; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione
del 19 dicembre 2023, recante modifica degli  allegati  I  e  II  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce   misure
speciali di controllo per la peste suina africana; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2024/1269   della
Commissione, del 29 aprile 2024, recante modifica dell'allegato I del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce   misure
speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  dell'UE  serie  C  1504  del  18  dicembre  2023,
relativa  agli  orientamenti  sulla  prevenzione,  sul  controllo   e
sull'eradicazione   della   peste    suina    africana    nell'Unione
(«orientamenti sulla PSE»); 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge  22  aprile  2021,  n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2016/429  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,  e,  in
particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  2,
comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27, individua il Ministero  della  salute  quale  Autorita'  centrale
responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n.
2016/429,  dell'organizzazione  e  del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura  dei
servizi veterinari delle AASSLL; 
  Visto il Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  per  la
peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla  Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti  derivati,  nonche'  il  manuale
delle emergenze da peste  suina  africana  in  popolazioni  di  suini
selvatici del 12 dicembre 2022; 
  Considerato che la peste suina africana e'  un  malattia  infettiva
virale trasmissibile, che  colpisce  i  suini  domestici  detenuti  e
cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento  (UE)
2016/429 «normativa in materia di sanita' animale« come integrato dal
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/1882  della  Commissione,  e'
categorizzata come una malattia di categoria A che,  quindi,  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Tenuto  conto  che  la  peste  suina  africana  puo'  avere   gravi
ripercussioni sulla salute della  popolazione  animale  selvatica  di
cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla  redditivita'  del
settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla
produttivita' del settore agricolo, a causa di  perdite  sia  dirette
che  indirette  con  possibili  gravi  ripercussioni  economiche   in
relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini  vivi
e dei relativi prodotti  derivati  all'interno  dell'Unione  e  nelle
esportazioni; 
  Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei  suini
iscritti al sistema di controllo della  DOP  «Crudo  di  Cuneo»,  con
cinghiali  infetti  o  materiale  biologico   che   potrebbe   essere
contaminato con il virus  agente  della  peste  suina  africana,  che
potrebbero  trasmettere  la  malattia,  fermo   restando   tutte   le
prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra; 
  Considerato che la presenza della peste  suina  africana  e'  stata
individuata in alcune aree all'interno della zona di  produzione  dei
suini iscritti al sistema di controllo della DOP «Crudo di Cuneo»  di
cinghiali   o   di   materiale   biologico    infetti,    comportando
l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma,  nel  rispetto
nelle disposizioni imposte  dal  Ministero  della  salute,  autorita'
nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di
contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato che se fosse accertata la presenza di  cinghiali  o  di
materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di  produzione
della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di
peste suina africana, sarebbe necessario procedere  al  depopolamento
della medesima area sia dei cinghiali che degli animali  allevati  e,
conseguentemente, anche dei suini allevati in  qualsiasi  forma,  nel
rispetto nelle  disposizioni  imposte  dal  Ministero  della  salute,
autorita' nazionale competente in  materia  igienico-sanitaria,  come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato detto  depopolamento  per  i  suini  allevati  comporta
l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma; 
  Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di  tutela  e  promozione
del  Crudo  di  Cuneo,  acquisita  con  protocollo  n.  0111892   del
07/03/2024, come integrata  con  nota  acquisita  con  protocollo  n.
0199433 del 06/05/2024, di modifica temporanea,  per  un  periodo  di
dodici mesi,  dell'art.  2  -  Requisiti  dei  suini  e  delle  cosce
destinati  alla  produzione  del  Prosciutto  «Crudo  di   Cuneo»   -
Descrizione del prodotto, punto 2.2., del disciplinare di produzione,
con la quale si chiede un aumento del valore massimo del  peso  medio
per partita (peso vivo)  di  chilogrammi  160  piu'  15%,  dei  suini
inviati alla macellazione, in modo da fronteggiare la  situazione  di
criticita' che coinvolge la  filiera  suinicola  del  DOP  «Crudo  di
Cuneo»; 
  Considerato che detto consorzio di tutela e' riconosciuto ai  sensi
della legge n. 526/99 e soddisfa i requisiti per la presentazione  di
domande di modifica del disciplinare di una DOP o di  una  IGP,  come
stabilito dall'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 14  ottobre
2013; 
  Considerati gli effetti  negativi  derivanti  dalle  restrizioni  e
limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane,  al  fine  di
bloccare la diffusione della peste suina africana, in zone diverse da
quelle gia' identificate e delimitate; 
  Considerata, altresi',  la  rallentata  movimentazione  dei  suini,
iscritti al sistema di controllo della DOP «Crudo di Cuneo», connessa
alle conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato, pertanto, che tali suini,  pur  avendo  completato  la
fase di accrescimento previsto dal disciplinare di  produzione  della
DOP, attendono negli allevamenti iscritti al  sistema  di  controllo,
per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato che l'allungamento del ciclo di  allevamento  determina
l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini,  destinati  alla
produzione di «Crudo di Cuneo» DOP, rispetto a quanto  stabilito  dal
citato disciplinare di produzione della DOP; 
  Viste le dichiarazioni, rese in data 29 febbraio 2024 ed in data  6
maggio 2024, da Istituto Nord Ovest Qualita'  -  INOQ,  organismo  di
controllo della DOP «Crudo di Cuneo», attestante che, dal 1°  gennaio
2023 al 31 marzo 2024, il peso vivo medio ponderato della partita dei
suini macellati e' stato pari a 178,5 kg; gli allevamenti, che  hanno
consegnato suini con peso vivo medio della partita compreso tra 181,5
kg e 189,75 kg, sono stati 29 su un  totale  di  40  allevamenti;  le
partite di suini di peso vivo medio comprese tra 181,5  kg  e  189,75
kg, sono state 147; 
  Considerato che tale  numero  sta  progressivamente  aumentando,  a
causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione  della
peste suina africana; 
  Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del
presente provvedimento, e' possibile ipotizzare, per almeno 12  mesi,
un incremento significativo dei suini, che potrebbero essere  esclusi
dalla  filiera  di  «Crudo  di  Cuneo»  a  causa  del  loro  peso  di
macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con il  rischio
concreto di un aggravamento ulteriore della filiera  e  dei  soggetti
iscritti; 
  Ritenuto di  non  poter  escludere  a  priori  che  altri  soggetti
iscritti al sistema di controllo della DOP possano  essere  coinvolti
in futuro; 
  Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli
elementi forniti, tale causa non esaurira', realisticamente in  tempi
brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo
della DOP «Crudo di Cuneo», e sara' intimamente connessa alle  future
decisioni delle autorita' sanitarie nazionali, volte a contrastare la
sua diffusione; 
  Ritenuto, stante quanto sopra,  di  poter  accogliere  la  proposta
avanzata dal  consorzio  di  tutela,  relativamente  all'aumento  del
valore massimo del peso medio per partita (peso vivo); 
  Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi  acquisiti,  sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di  che  trattasi,  tenendo,  tuttavia,  in
debita considerazione le future decisioni delle  autorita'  sanitarie
nazionali, in merito  all'evoluzione  dell'epidemia  di  peste  suina
africana; 
  Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Piemonte in data  10
aprile 2024, acquisita al protocollo n. 0165119 del 10  aprile  2024,
che  conferma  quanto  comunicato   dal   consorzio   di   tutela   e
dall'organismo  di  controllo,  esprimendo,   al   contempo,   parere
favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata; 
  Considerato che, con provvedimento n. 0254663 del 16  maggio  2023,
e' stata approvata la modifica temporanea del disciplinare della  DOP
«Crudo di Cuneo», pubblicata nel sito del Ministero lo stesso giorno,
ai fini della durata della sua validita'; 
  Ritenuto necessario provvedere al rinnovo della modifica temporanea
del disciplinare di produzione della DOP «Crudo di Cuneo»,  ai  sensi
del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE)  n.  1151/2012,
come  modificato  dal  regolamento  (UE)   2021/2117,   e   dell'art.
6-quinquies  del  regolamento  delegato  (UE)   n.   664/2014,   come
modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Crudo di Cuneo»  attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
  Visto il decreto di incarico di funzione  dirigenziale  di  livello
generale conferito, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa  Eleonora  Iacovoni,
del 7 febbraio  2024  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Crudo di Cuneo» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 23 giugno 2016,  e'
modificato come di seguito riportato: - Art. 2. Requisiti dei suini e
delle cosce  destinati  alla  produzione  del  Prosciutto  «Crudo  di
Cuneo» - Descrizione del prodotto, punto 2.2. 
  I suini allevati devono essere in grado di  raggiungere  pesi  medi
per partita (peso vivo) di kg 165 piu' 15% o meno 10%. 
  Il presente decreto sara' in vigore dal 16 maggio  2024,  per  mesi
dodici e sara' pubblicato sul sito  internet  del  Ministero  e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 maggio 2024 
 
                                      Il direttore generale: Iacovoni