La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71 
 
  1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma l e' sostituito dal seguente: 
        «1. La presente legge e' volta a prevenire  e  contrastare  i
fenomeni  del  bullismo  e  del  cyberbullismo  in  tutte   le   loro
manifestazioni, in particolare con azioni di carattere  preventivo  e
con una strategia di attenzione e tutela nei  confronti  dei  minori,
sia nella posizione di vittime  sia  in  quella  di  responsabili  di
illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo  e
assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di eta',
nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli
enti locali, sportive e del  Terzo  settore  che  svolgono  attivita'
educative, anche non formali, e nei riguardi dei  soggetti  esercenti
la responsabilita' genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare  i
figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Ai fini  della  presente  legge,  per  "bullismo"  si
intendono l'aggressione o la molestia  reiterate,  da  parte  di  una
singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di
un gruppo di minori, idonee  a  provocare  sentimenti  di  ansia,  di
timore,  di  isolamento  o  di  emarginazione,  attraverso   atti   o
comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche,
istigazione al suicidio  o  all'autolesionismo,  minacce  o  ricatti,
furti o danneggiamenti, offese o derisioni»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole da:  «Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri»  fino  a:  «Ministero  dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito, di  concerto  con  l'Autorita'
politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' istituito presso il medesimo Ministero, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo  tecnico  per  la
prevenzione e il contrasto del  bullismo  e  del  cyberbullismo,  del
quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento  per  le  politiche
della famiglia della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministero dell'istruzione e del merito, del  Ministero  dell'interno,
del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero
della giustizia, del Ministero delle imprese e del  made  in  Italy»,
dopo le parole: «del Garante per l'infanzia  e  l'adolescenza,»  sono
inserite le seguenti: «del Consiglio nazionale degli utenti,» e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «nonche'  esperti  dotati  di
specifiche  competenze  in  campo  psicologico,  pedagogico  e  delle
comunicazioni   sociali   telematiche,    nominati    dal    Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto  con  l'Autorita'  politica
delegata per le politiche della famiglia»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole  da:  «coordinato  dal  Ministero
dell'istruzione»  fino  a:  «prevenzione  del   cyberbullismo»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «convocato   regolarmente   a   cadenza
semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per  le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento,  un  piano  di
azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del
bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3  dell'articolo
5 della legge 20 agosto 2019, n. 92»; 
      3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  «contrasto  del»
sono inserite le seguenti: «bullismo e del»; 
      4) i commi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti: 
        «4. Il piano  di  cui  al  comma  2  stabilisce  altresi'  le
iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo
e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo  primariamente
i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con  le
istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni  sportive
e gli enti del Terzo settore. 
        5. Nell'ambito del  piano  di  cui  al  comma  2  l'Autorita'
politica delegata per le politiche della famiglia, in  collaborazione
con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con  il Garante
per la protezione dei dati personali, predispone,  nei  limiti  delle
risorse di cui al primo periodo  del  comma  7,  periodiche  campagne
informative di prevenzione e di sensibilizzazione  sui  fenomeni  del
bullismo  e  del  cyberbullismo,  anche  per  la   diffusione   della
conoscenza  dei  sistemi  di  controllo  parentale,  avvalendosi  dei
principali media nonche' degli organi di comunicazione e di stampa  e
di soggetti privati. 
        6. A decorrere dall'anno successivo a quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  il  Ministro
dell'istruzione e del merito  trasmette  alle  Camere,  entro  il  31
dicembre di ogni anno, una  relazione  sugli  esiti  delle  attivita'
svolte dal tavolo tecnico per  la  prevenzione  e  il  contrasto  del
bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1»; 
      5) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui  al
comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 e'  incrementata
di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al  relativo  onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e  il  contrasto»
sono sostituite dalle seguenti: «, recanti anche l'indicazione  delle
procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»; 
      2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole:  «contrasto  del»
sono inserite le seguenti: «bullismo e del»; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito  della  propria
autonomia e in conformita' alle linee di orientamento di cui al comma
1, adotta un codice interno per la prevenzione  e  il  contrasto  dei
fenomeni del bullismo e del  cyberbullismo  e  istituisce  un  tavolo
permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli
studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore»; 
      4) al comma 3, dopo la parola: «autonomia,»  sono  inserite  le
seguenti: «recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee  di
orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle  procedure
da adottare per la prevenzione e il  contrasto  del  bullismo  e  del
cyberbullismo, e» e  le  parole:  «le  iniziative  di  prevenzione  e
contrasto del cyberbullismo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
relative iniziative»; 
      5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «azioni integrate
di contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»; 
      6) al comma 6, dopo le parole: «minori vittime di atti di» sono
inserite le seguenti: «bullismo e di»; 
    d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Servizio di sostegno psicologico agli studenti). -
1. Per l'attuazione delle finalita' della presente legge, le  regioni
possono adottare iniziative affinche' sia  fornito  alle  istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche  tramite
convenzione con gli uffici scolastici  regionali,  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un  servizio  di  sostegno
psicologico agli studenti, al fine  di  favorire  lo  sviluppo  e  la
formazione della personalita'  degli  studenti  medesimi  nonche'  di
prevenire  fattori  di  rischio  o  situazioni  di   disagio,   anche
attraverso il coinvolgimento delle famiglie»; 
    e) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  dirigente
scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza
di atti  di  cui  all'articolo  1,  realizzati  anche  in  forma  non
telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico
che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento
di cui  all'articolo  4.  Egli  informa  altresi'  tempestivamente  i
genitori  dei  minori   coinvolti   o   i   soggetti   esercenti   la
responsabilita' genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative
di carattere educativo nei riguardi dei minori  medesimi,  anche  con
l'eventuale  coinvolgimento  del  gruppo  costituente  la  classe  in
percorsi di mediazione scolastica. Nei casi piu' gravi ovvero  se  si
tratti di condotte reiterate e, comunque,  quando  le  iniziative  di
carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non  abbiano
prodotto esito  positivo,  il  dirigente  scolastico  riferisce  alle
autorita' competenti anche per l'eventuale attivazione  delle  misure
rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20  luglio
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  maggio
1935, n. 835»; 
      2) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte
di» sono sostituite dalle seguenti: «,  sulla  base  delle  linee  di
orientamento  di  cui  all'articolo  4  della  presente  legge,   con
specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di»; 
    f) all'articolo 7, comma 1: 
      1) le parole: «595 e 612» sono sostituite dalle seguenti: «595,
612 e 612-ter»; 
      2)  dopo  la  parola:  «commessi,»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»; 
    g) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni  a  tutela
dei minori per  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  del
bullismo e del cyberbullismo». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 3,  4,  5  e  7
          della legge 29 maggio 2017, n. 71  (Disposizioni  a  tutela
          dei minori per la prevenzione e il contrasto  dei  fenomeni
          del bullismo e del cyberbullismo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1.  La  presente
          legge e' volta a prevenire e  contrastare  i  fenomeni  del
          bullismo   e   del   cyberbullismo   in   tutte   le   loro
          manifestazioni, in  particolare  con  azioni  di  carattere
          preventivo e con una strategia di attenzione e  tutela  nei
          confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in
          quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di
          carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione
          degli interventi, senza distinzione  di  eta',  nell'ambito
          delle istituzioni scolastiche, delle  organizzazioni  degli
          enti locali, sportive e  del  Terzo  settore  che  svolgono
          attivita' educative, anche non formali, e nei riguardi  dei
          soggetti  esercenti  la  responsabilita'  genitoriale,  cui
          incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo
          delle tecnologie e di presidiarne l'uso. 
                1-bis. Ai fini della presente legge,  per  «bullismo»
          si intendono l'aggressione  o  la  molestia  reiterate,  da
          parte di una singola persona o di un gruppo di persone,  in
          danno di un minore o di  un  gruppo  di  minori,  idonee  a
          provocare sentimenti di ansia, di timore, di  isolamento  o
          di   emarginazione,   attraverso   atti   o   comportamenti
          vessatori, pressioni o  violenze  fisiche  o  psicologiche,
          istigazione al suicidio  o  all'autolesionismo,  minacce  o
          ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. 
                2. Ai fini della presente legge, per  «cyberbullismo»
          si  intende  qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,
          molestia, ricatto,  ingiuria,  denigrazione,  diffamazione,
          furto  d'identita',  alterazione,  acquisizione   illecita,
          manipolazione, trattamento illecito di  dati  personali  in
          danno di minorenni, realizzata per via telematica,  nonche'
          la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto  anche
          uno o piu' componenti della  famiglia  del  minore  il  cui
          scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare  un
          minore o un gruppo di  minori  ponendo  in  atto  un  serio
          abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 
                3. Ai fini della presente  legge,  per  «gestore  del
          sito internet» si intende il prestatore  di  servizi  della
          societa' dell'in-formazione, diverso da quelli di cui  agli
          articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
          n. 70, che, sulla  rete  internet,  cura  la  gestione  dei
          contenuti di un sito  in  cui  si  possono  riscontrare  le
          condotte di cui al comma 2.» 
                «Art. 3 (Piano di azione integrato). - 1. Con decreto
          del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con
          l'Autorita'  politica  delegata  per  le  politiche   della
          famiglia, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito
          presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori  oneri
          per  la  finanza  pubblica,  il  tavolo  tecnico   per   la
          prevenzione   e   il   contrasto   del   bullismo   e   del
          cyberbullismo, del quale  fanno  parte  rappresentanti  del
          Dipartimento  per  le  politiche   della   famiglia   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  del   Ministero
          dell'istruzione e del merito, del  Ministero  dell'interno,
          del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  del
          Ministero della giustizia, del Ministero  delle  imprese  e
          del made  in  Italy,  del  Ministero  della  salute,  della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia  e
          l'adolescenza, del Consiglio nazionale  dei  consumatori  e
          degli utenti, del Comitato di applicazione  del  codice  di
          autoregolamentazione media e minori,  del  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   di   associazioni   con
          comprovata esperienza  nella  promozione  dei  diritti  dei
          minori e degli adolescenti e  nelle  tematiche  di  genere,
          degli operatori che forniscono servizi di social networking
          e  degli  altri  operatori   della   rete   internet,   una
          rappresentanza  delle  associazioni  studentesche   e   dei
          genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel
          contrasto del bullismo e del cyberbullismo nonche'  esperti
          dotati  di  specifiche  competenze  in  campo  psicologico,
          pedagogico  e  delle  comunicazioni  sociali   telematiche,
          nominati dal Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
          concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche
          della famiglia. Ai soggetti che partecipano ai  lavori  del
          tavolo  non  e'  corrisposto  alcun  compenso,  indennita',
          gettone di presenza, rimborso spese o  emolumento  comunque
          denominato. 
                2. Il tavolo tecnico di cui  al  comma  1,  convocato
          regolarmente  a  cadenza  semestrale  e  presieduto  da  un
          rappresentante del  Dipartimento  per  le  politiche  della
          famiglia  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          redige, entro centottanta giorni dal suo  insediamento,  un
          piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione
          del  bullismo  e  del  cyberbullismo,  nel  rispetto  delle
          direttive europee in materia e  nell'ambito  del  programma
          pluriennale  dell'Unione  europea  di  cui  alla  decisione
          1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
          dicembre 2008, e realizza un sistema di  raccolta  di  dati
          finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e,
          anche  avvalendosi  della  collaborazione  con  la  Polizia
          postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia,
          al controllo dei contenuti per la  tutela  dei  minori.  Il
          tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e  dei
          doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di  cui  al
          comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 
                3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro  il
          termine previsto dal  medesimo  comma,  con  il  codice  di
          co-regolamentazione per la prevenzione e il  contrasto  del
          bullismo e del cyberbullismo, a cui  devono  attenersi  gli
          operatori che forniscono servizi di social networking e gli
          altri operatori della rete internet. Con il predetto codice
          e' istituito  un  comitato  di  monitoraggio  al  quale  e'
          assegnato il compito di identificare  procedure  e  formati
          standard per l'istanza di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          nonche' di  aggiornare  periodicamente,  sulla  base  delle
          evoluzioni tecnologiche e  dei  dati  raccolti  dal  tavolo
          tecnico di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  la
          tipologia dei soggetti ai quali e' possibile  inoltrare  la
          medesima istanza  secondo  modalita'  disciplinate  con  il
          decreto di  cui  al  medesimo  comma  1.  Ai  soggetti  che
          partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio  non  e'
          corrisposto  alcun   compenso,   indennita',   gettone   di
          presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 
                4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresi'  le
          iniziative di informazione e di  prevenzione  dei  fenomeni
          del bullismo e  del  cyberbullismo  rivolte  ai  cittadini,
          coinvolgendo  primariamente   i   servizi   socio-educativi
          presenti sul territorio  in  sinergia  con  le  istituzioni
          scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive  e
          gli enti del Terzo settore. 
                5.  Nell'ambito  del  piano  di  cui   al   comma   2
          l'Autorita'  politica  delegata  per  le  politiche   della
          famiglia, in collaborazione con l'Autorita' per le garanzie
          nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione  dei
          dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui
          al  primo  periodo  del  comma   7,   periodiche   campagne
          informative  di  prevenzione  e  di  sensibilizzazione  sui
          fenomeni del bullismo e del  cyberbullismo,  anche  per  la
          diffusione  della  conoscenza  dei  sistemi  di   controllo
          parentale, avvalendosi dei principali media  nonche'  degli
          organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. 
              6. A decorrere dall'anno successivo a quello  in  corso
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
          il Ministro dell'istruzione e  del  merito  trasmette  alle
          Camere, entro il 31 dicembre di ogni  anno,  una  relazione
          sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo  tecnico  per
          la  prevenzione  e  il  contrasto  del   bullismo   e   del
          cyberbullismo, di cui al comma 1. 
                7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui
          al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui  a
          decorrere dall'anno 2017. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017,  2018
          e 2019, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di
          cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7
          e' incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno
          2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2024,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
                «Art. 4 (Linee di orientamento per la  prevenzione  e
          il contrasto in ambito scolastico). - 1.  Per  l'attuazione
          delle  finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,   sentito   il   Ministero   della   giustizia   -
          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita',
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge adotta linee di orientamento, recanti  anche
          l'indicazione delle procedure,  per  la  prevenzione  e  il
          contrasto del bullismo e del  cyberbullismo  nelle  scuole,
          anche  avvalendosi  della  collaborazione   della   Polizia
          postale  e  delle  comunicazioni,  e   provvede   al   loro
          aggiornamento con cadenza biennale. 
                2. Le linee  di  orientamento  di  cui  al  comma  1,
          conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7
          dell'articolo  1  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
          includono per il  triennio  2017-2019:  la  formazione  del
          personale scolastico, prevedendo la  partecipazione  di  un
          proprio  referente  per  ogni  autonomia   scolastica;   la
          promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex
          studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto
          scolastico  in   attivita'   di   peer   education,   nella
          prevenzione  e   nel   contrasto   del   bullismo   e   del
          cyberbullismo nelle scuole;  la  previsione  di  misure  di
          sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;  un  efficace
          sistema    di    governance    diretto    dal     Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca.
          Dall'adozione  delle  linee  di  orientamento  non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                2-bis. Ogni istituto  scolastico,  nell'ambito  della
          propria  autonomia  e  in   conformita'   alle   linee   di
          orientamento di cui al comma 1, adotta  un  codice  interno
          per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo
          e del cyberbullismo e istituisce un  tavolo  permanente  di
          monitoraggio del quale  fanno  parte  rappresentanti  degli
          studenti, degli insegnanti, delle famiglie  ed  esperti  di
          settore. 
                3.  Ogni  istituto  scolastico,   nell'ambito   della
          propria autonomia, recepisce  nel  proprio  regolamento  di
          istituto le linee di orientamento di cui al comma 1,  anche
          con  riferimento  alle  procedure  da   adottare   per   la
          prevenzione   e   il   contrasto   del   bullismo   e   del
          cyberbullismo, e individua fra i docenti un  referente  con
          il compito di coordinare le  relative  iniziative  ,  anche
          avvalendosi della collaborazione  delle  Forze  di  polizia
          nonche' delle associazioni e  dei  centri  di  aggregazione
          giovanile presenti sul territorio. 
                4. Gli  uffici  scolastici  regionali  promuovono  la
          pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti  di
          particolare interesse  elaborati  da  reti  di  scuole,  in
          collaborazione con i servizi minorili  dell'Amministrazione
          della giustizia, le prefetture -  Uffici  territoriali  del
          Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le  Forze
          di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul
          territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del
          cyberbullismo e l'educazione  alla  legalita'  al  fine  di
          favorire nei ragazzi comportamenti  di  salvaguardia  e  di
          contrasto, agevolando e valorizzando il  coinvolgimento  di
          ogni altra istituzione  competente,  ente  o  associazione,
          operante a livello nazionale  o  territoriale,  nell'ambito
          delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I  bandi
          per  accedere  ai  finanziamenti,  l'entita'  dei   singoli
          finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i  dettagli
          relativi ai progetti finanziati sono  pubblicati  nel  sito
          internet istituzionale degli uffici  scolastici  regionali,
          nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. 
                5. Conformemente a quanto previsto dalla  lettera  h)
          del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015,  n.
          107, le istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado,
          nell'ambito della propria  autonomia  e  nell'ambito  delle
          risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  promuovono
          l'educazione all'uso consapevole della rete internet  e  ai
          diritti e doveri  connessi  all'utilizzo  delle  tecnologie
          informatiche,  quale  elemento  trasversale  alle   diverse
          discipline curricolari, anche mediante la realizzazione  di
          apposite  attivita'   progettuali   aventi   carattere   di
          continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti
          elaborati da reti di  scuole  in  collaborazione  con  enti
          locali,   servizi   territoriali,   organi   di    polizia,
          associazioni ed enti. 
                6.  I  servizi  territoriali,  con  l'ausilio   delle
          associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita'
          della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse
          disponibili,  specifici  progetti  personalizzati  volti  a
          sostenere i  minori  vittime  di  atti  di  bullismo  e  di
          cyberbullismo  nonche'  a   rieducare,   anche   attraverso
          l'esercizio di attivita' riparatorie o di utilita' sociale,
          i minori artefici di tali condotte.» 
                «Art.  5  (Informativa  alle  famiglie,  sanzioni  in
          ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero).  -
          1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  il  dirigente
          scolastico  che  venga  a  conoscenza  di   atti   di   cui
          all'articolo 1, realizzati anche in forma  non  telematica,
          che coinvolgano studenti iscritti  all'istituto  scolastico
          che dirige, applica le procedure previste  dalle  linee  di
          orientamento di cui all'articolo 4. Egli  informa  altresi'
          tempestivamente  i  genitori  dei  minori  coinvolti  o   i
          soggetti esercenti la  responsabilita'  genitoriale  su  di
          essi e promuove adeguate iniziative di carattere  educativo
          nei riguardi dei minori  medesimi,  anche  con  l'eventuale
          coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi
          di mediazione scolastica. Nei casi piu' gravi ovvero se  si
          tratti  di  condotte  reiterate  e,  comunque,  quando   le
          iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione
          scolastica  non  abbiano  prodotto   esito   positivo,   il
          dirigente scolastico riferisce  alle  autorita'  competenti
          anche per l'eventuale attivazione delle misure  rieducative
          di cui all'articolo 25 del regio  decreto-legge  20  luglio
          1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          27 maggio 1935, n. 835. 
                2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui
          all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.  249,  e
          successive  modificazioni,  e   il   patto   educativo   di
          corresponsabilita' di cui  all'articolo  5-bis  del  citato
          decreto n. 249 del 1998 sono integrati,  sulla  base  delle
          linee di orientamento di cui all'articolo 4 della  presente
          legge, con specifici riferimenti alle condotte di  bullismo
          e  di  cyberbullismo  e  relative   sanzioni   disciplinari
          commisurate alla gravita' degli atti compiuti.» 
                «Art. 7 (Ammonimento). - 1.  Fino  a  quando  non  e'
          proposta querela o non e' presentata  denuncia  per  taluno
          dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter  del
          codice  penale  e  all'articolo  167  del  codice  per   la
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  commessi,   anche
          mediante la rete internet, da minorenni di  eta'  superiore
          agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne,  e'
          applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo
          8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile  2009,
          n. 38, e successive modificazioni. 
                2. Ai fini dell'ammonimento, il questore  convoca  il
          minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona
          esercente la responsabilita' genitoriale. 
                3. Gli effetti dell'ammonimento di  cui  al  comma  1
          cessano al compimento della maggiore eta'.».