IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in
particolare, la lettera a), del comma 2 dell'articolo 53;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'articolo 16, in materia di regole statutarie per il funzionamento
delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive
associate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 53, commi 6
e 11;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante
«Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il
Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare,
l'articolo 14, in materia di regole statutarie per il funzionamento
delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive
paralimpiche e l'articolo 17, in materia, tra le altre, di risorse
finanziarie;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme
per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo
1, comma 644;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo
1, comma 333, in materia di progetti di integrazione dei disabili
attraverso lo sport;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante
«Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle
finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di
attivita' parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, gli articoli 13, 25, 29 e 51;
Considerati la Convenzione internazionale contro il doping nello
sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza
generale UNESCO, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge
26 novembre 2007 n. 230, le prescrizioni di cui al Codice mondiale
antidoping emesso dalla World Antidoping Agency - WADA, nonche' gli
impegni assunti dal Governo con la stessa agenzia, in occasione
dell'aggiudicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali
«Milano Cortina 2026», riguardo l'adozione di tutte le misure
necessarie allo svolgimento delle attivita' antidoping, con
particolare riferimento alla necessita' di dotare l'organizzazione
nazionale antidoping delle risorse, delle esperienze e delle
competenze necessarie per porre in essere i programmi di controllo
del doping definiti a livello nazionale e internazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
in considerazione dell'approssimarsi della XXXIII edizione dei Giochi
Olimpici estivi di «Parigi 2024» nonche' in vista della prossima
edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di
«Milano-Cortina 2026», sia sotto il profilo del rispetto della
normativa internazionale in materia di antidoping che della gestione
e organizzazione dei grandi eventi sportivi, di provvedere al
necessario riordino della disciplina in materia di mandati dei
componenti degli organismi sportivi, nonche' di intervenire sulla
disciplina in materia di lavoro sportivo relativamente agli
adempimenti in capo sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori
sportivi e, infine, di intervenire sulla disciplina in materia di
controlli economico-finanziari e di contabilita' delle societa'
professionistiche di calcio, anche al fine di consentirne la corretta
gestione in vista della conclusione della stagione sportiva, del
rinnovo delle cariche federali e a fronte della peculiare scansione
temporale della relativa sessione di bilancio;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con
disabilita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico
2024/2025;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni in materia di universita' e ricerca e per il
rafforzamento delle attivita' di realizzazione di alloggi
universitari e per assicurare il regolare avvio dell'anno accademico
2024/2025;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni finalizzate a garantire entro il 31 dicembre 2024, il
completamento della formazione del personale, a vario titolo
coinvolto, nelle procedure di cui al decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62, a beneficio delle persone con disabilita', in modo da
consentire l'avvio della fase sperimentale dal 1° gennaio 2025, nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 dello stesso
decreto legislativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito,
dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e dei
trasporti e per le disabilita', di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica
amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al secondo
periodo», sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti»;
b) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «I
presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato
consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima
votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei
voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso
di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri
candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri
degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo
direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si
considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha
avuto durata superiore a due anni e un giorno nonche' il mandato di
durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni
volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due
anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati del
presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il
commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»;
c) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina
di cui al presente comma si applica anche agli Enti di promozione
sportiva nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali
delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive
associate e degli Enti di promozione sportiva.».
2. All'articolo 14, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.
43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al secondo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti»;
2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I
presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato
consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima
votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei
voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso
di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri
candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri
degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo
direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si
considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha
avuto durata superiore a due anni e un giorno nonche' il mandato di
durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni
volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due
anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati del
presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il
commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»;
b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli Enti di
promozione sportiva paralimpica nonche' ai presidenti delle strutture
territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli Enti di
promozione sportiva paralimpica.».