IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che ha  istituito  l'Agenzia  italiana
del farmaco (di seguito AIFA); 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco  a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie  generale  n.  11  del  15
gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina  del  dott.  Pierluigi  Russo  quale   direttore   tecnico   -
scientifico dell'Agenzia italiana del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.
10-bis del citato decreto del  Ministro  della  salute  20  settembre
2004, n. 245 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006  n.  219  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Attuazione  della   direttiva
2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano»; 
  Visto l'art. 35 del suindicato decreto legislativo 24  aprile  2006
n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni , che disciplina le
modifiche alle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  e,  in
particolare il comma 1-bis il quale dispone,  tra  l'altro,  che  «in
caso di valutazione positiva della variazione di tipo IA  e  di  tipo
IB, comprovata dalla  mancata  adozione  da  parte  dell'AIFA  di  un
provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti
i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1084/2003, da' corso  alla
modifica»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008  della  Commissione  del  24
novembre 2008 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  concernente
l'esame   delle   variazioni   dei   termini   delle   autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di  medicinali  per  uso  umano  e  di
medicinali  veterinari,  che  ha  abrogato  il  regolamento  (CE)  n.
1084/2003; 
  Vista  la  comunicazione   della   Commissione   europea,   recante
«Orientamenti concernenti le caratteristiche delle varie categorie di
variazioni  dei  termini  delle  autorizzazioni   all'immissione   in
commercio di medicinali  per  uso  umano  e  medicinali  veterinari»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  del  21
dicembre 2010 e successivi aggiornamenti; 
  Visto l'art. 20, comma 1,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
secondo il quale  «nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  per  il
rilascio    di    provvedimenti    amministrativi     il     silenzio
dell'amministrazione   competente   equivale   a   provvedimento   di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'art. 2, commi  2  o  3,  il  provvedimento  di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2»; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  204  del  25  agosto  2011,  recante
«Attuazione del comma 1-bis dell'art. 35 del decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, in materia di commercializzazione  dei  farmaci»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  2
settembre 2011 e la relativa nota  esplicativa  pubblicata  sul  sito
istituzionale dell'AIFA; 
  Vista la determina AIFA n. 512 del 12 marzo 2019, recante «Modifica
della determina 25 agosto 2011 recante «Attuazione  del  comma  1-bis
dell'art. 35 del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  in
materia  di  commercializzazione  dei  farmaci»»   pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2019
e la relativa nota  esplicativa  pubblicata  sul  sito  istituzionale
dell'AIFA; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  880  del  19  luglio  2021,  recante
«Modifica della determina del 25 agosto 2011, recante «Attuazione del
comma 1-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219, in materia  di  commercializzazione  dei  farmaci»,  cosi'  come
integrata  dalla  determina  del  12  marzo  2019  n.   DG/512/2019»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  178
del 27 luglio 2021 e la relativa nota esplicativa pubblicata sul sito
istituzionale dell'AIFA; 
  Tenuto conto che, con le sopra citate determine, l'AIFA  ha  inteso
applicare quanto disposto  dall'art.  35,  comma  1-bis  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  a  ulteriori  tipologie   di
variazioni  dei  termini  delle  autorizzazioni   all'immissione   in
commercio; 
  Riscontrata, comunque, la possibilita' per l'AIFA di procedere,  ai
sensi dell'art. 21-nonies della legge n.  241/1990,  all'annullamento
d'ufficio del provvedimento formatosi  tacitamente,  fatta  salva  la
responsabilita',  anche  penale,  del  produttore  e   del   titolare
dell'A.I.C.; 
  Considerato che l'istituto del silenzio-assenso continua, quindi, a
non applicarsi ai medicinali omeopatici, alle variazioni di tipo II e
a quelle di tipo I afferenti  alle  prime,  nei  casi  in  cui  siano
inserite in un «grouping» o  in  un  «worksharing»;  alle  variazioni
nelle quali si configuri un'aggiunta di confezione;  alle  variazioni
nelle  quali  si   configuri   una   estensione   delle   indicazioni
terapeutiche,  anche  ove  richiesta  dall'Autorita'  competente,  ad
eccezione dei casi in  cui  la  variazione  riguardi  medicinali  non
rimborsati  dal  Servizio  sanitario  nazionale  o  non  comporti  la
necessita' di rinegoziazione per la rimborsabilita' e il prezzo; 
  Preso atto  della  determina  AIFA  n.  821  del  24  maggio  2018,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  133  dell'11  giugno  2018,
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai  sensi  dell'art.  1,
comma 164, della legge 4 agosto 2017, n. 124», adottata in attuazione
dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006  succitato  e  preso
atto che la disciplina oggetto di detta determina si applica anche ai
medicinali le cui domande di variazione  dei  termini  sono  soggette
all'istituto del silenzio-assenso. 
  Vista la determina AIFA  n.  1496  del  7  dicembre  2016,  recante
«Applicazione  degli  articoli  23  e  24  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2008», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 295 del 19 dicembre 2016; 
  Considerato, in particolare, l'art. 5, comma 2,  della  sopracitata
determina, ove si prende atto che, per le  variazioni  di  tipo  I  e
relativi  grouping,  presentate  secondo  le   procedure   di   mutuo
riconoscimento  e  decentrata,  che  non  comportano  modifiche  alla
decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio, rientranti nell'ambito  di  applicazione  della  determina
AIFA del 25 agosto 2011, «Viene meno l'obbligo in capo al titolare di
A.I.C. della pubblicazione della variazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - parte seconda»; 
  Ritenuto opportuno,  in  coerenza  e  per  uniformita'  con  quanto
previsto dall'art. 5, comma  2,  della  determina  AIFA  DG/1496/2016
sopra richiamata, prendere atto del venire meno dell'obbligo  per  il
titolare A.I.C. della pubblicazione della variazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - parte  seconda,  anche  per  le
variazioni di tipo I e relativi grouping presentate secondo procedura
nazionale, che non comportano modifiche alla  decisione  relativa  al
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rientranti
nell'ambito di applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto opportuno sostituire la determina AIFA del 25 agosto  2011
di «Attuazione del comma 1-bis dell'art. 35 del  decreto  legislativo
24 aprile  2006,  n.  219,  in  materia  di  commercializzazione  dei
farmaci» e successive modificazioni ed integrazioni 
  Per tutto quanto sopra premesso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'Agenzia  italiana  del  farmaco  applica,  alle  domande   di
variazione  dei  termini  di  una  autorizzazione  all'immissione  in
commercio di medicinali, presentate secondo procedura  nazionale,  di
mutuo riconoscimento e decentrate, il regolamento (CE) n. 1234/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni e, ai sensi del comma  1-bis
dell'art. 35 del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni,  adotta  una  procedura  di
silenzio  assenso  per  il  rilascio   del   relativo   provvedimento
amministrativo. 
  2. Per le variazioni  minori  di  Tipo  IA,  IAIN,  IB  e  relativi
«grouping», ai fini di cui all'art.11 del predetto regolamento  (CE),
in caso di valutazione positiva  dell'AIFA  o  del  Reference  Member
State, comprovata dalla mancata adozione da  parte  dell'AIFA  di  un
provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti
i termini previsti dal regolamento, potra' dare corso  alla  modifica
e/o assumerla come approvata.