IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 82 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.  285
codice della strada,  che  stabilisce  le  modalita'  concernenti  la
destinazione  dell'uso   dei   veicoli   in   relazione   alle   loro
caratteristiche tecniche e il comma 5 lettera c) di tale articolo che
comprende i veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto  di
persone; 
  Visto il decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023, n. 186 convertito con la legge
del 9 ottobre 2023, n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9
ottobre 2023, n. 236, che all'art. 17, comma  3-quinquies,  statuisce
che con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
devono essere stabiliti i requisiti tecnici delle  protezioni  per  i
veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza  e
l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di  aggressione
o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei; 
  Visto il regolamento (UE)  2018/858,  relativo  all'omologazione  e
alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi,
nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche
indipendenti destinati a  tali  veicoli,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea  del  14  giugno  2018  n.  151/1  che,
all'art.  4,  paragrafo  1°,  lettere  ii)  e  iii),   definisce   le
caratteristiche internazionali dei veicoli M2 e M3; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  UE  2020/683,  che  attua  il
regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
quanto riguarda le prescrizioni amministrative per  l'omologazione  e
la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi,
nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli; 
  Visto l'art. 243 del decreto del Presidente della Repubblica del 16
dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di  attuazione  del
codice  della  strada,  il  quale   stabilisce   le   caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli in relazione alla destinazione e
l'uso degli stessi; 
  Visto il regolamento  UNECE  n.  43,  concernente  le  prescrizioni
uniformi relative all'omologazione dei  materiali  per  vetrature  di
sicurezza e del loro montaggio sui veicoli; 
  Visto il regolamento UNECE  n.  107,  concernente  le  disposizioni
uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2  o  M3
con riguardo alla loro costruzione generale; 
  Visto il regolamento UNECE n. 118,  recante  prescrizioni  tecniche
uniformi  relative  al  comportamento  alla  combustione   e/o   alla
capacita' di respingere combustibili  o  lubrificanti  dei  materiali
impiegati nella  fabbricazione  di  alcune  categorie  di  veicoli  a
motore; 
  Visto l'art. 4 del  decreto  ministeriale  del  23  dicembre  2003,
relativo  all'uso  destinazione  e  distrazione  degli  autobus,  che
stabilisce  la  corrispondenza  della  classificazione  dei   veicoli
autobus omologati ai sensi del decreto  ministeriale  del  18  aprile
1977 nelle  classi  I,  II,  III,  A,  B,  previste  dalla  direttiva
2001/85/CE recepita con decreto ministeriale del 20 giugno 2003; 
  Considerato il contenuto della circolare della  Direzione  generale
motorizzazione del 26 maggio 2020 n. 14724, che detta le prescrizioni
in merito alle modalita' costruttive e di installazione previste  per
le pareti o pannelli divisori di protezione  dell'autista  installate
sui veicoli di categoria internazionale M1, M2  e  M3,  da  applicare
durante il periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19; 
  Considerato che la frequenza di aggressioni e di disturbo  arrecata
agli autisti di autobus si manifesta, proprio durante il servizio  di
linea urbano, suburbano ed interurbano, che viene svolto con  autobus
che, per caratteristiche costruttive, sono veicoli prevalentemente di
categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II; 
  Considerata  l'avvenuta  notifica,  con  prot.  n.  349194  del  17
novembre 2023, da parte del Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy alla Commissione europea ai sensi dell'art 5 della direttiva UE
2015/1535, relativa alle procedure di informazioni nel settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa'  dell'informazione,  del   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti recante  i  «Requisiti  tecnici  delle
protezioni per  i  veicoli  adibiti  a  servizio  di  linea  utili  a
garantire la sicurezza e l'isolamento degli  operatori  di  guida  da
ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o  di
soggetti estranei»; 
  Espletata, con la prevista notifica, la procedura  di  informazione
in  materia  di  norme  e  regole  tecniche  prevista   dal   decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 di  attuazione  della  direttiva
(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  stabilisce  le  prescrizioni  tecniche  da
applicare ai fini dell'istallazione di pareti o pannelli divisori (da
adesso paratie)  in  vetro  o  vetratura  sui  veicoli  di  categoria
internazionale M2 e M3 (di seguito autobus) appartenenti alle  classi
A, I e II, destinati al trasporto pubblico di linea. 
  2.  Il  rispetto  delle  prescrizioni  del  presente   decreto   e'
obbligatorio per tutti i veicoli in  circolazione  appartenenti  alle
classi di cui al precedente comma 1.