IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 82 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 codice della strada, che stabilisce le modalita' concernenti la destinazione dell'uso dei veicoli in relazione alle loro caratteristiche tecniche e il comma 5 lettera c) di tale articolo che comprende i veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone; Visto il decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023, n. 186 convertito con la legge del 9 ottobre 2023, n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, che all'art. 17, comma 3-quinquies, statuisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti devono essere stabiliti i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei; Visto il regolamento (UE) 2018/858, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018 n. 151/1 che, all'art. 4, paragrafo 1°, lettere ii) e iii), definisce le caratteristiche internazionali dei veicoli M2 e M3; Visto il regolamento di esecuzione UE 2020/683, che attua il regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli; Visto l'art. 243 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, il quale stabilisce le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in relazione alla destinazione e l'uso degli stessi; Visto il regolamento UNECE n. 43, concernente le prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e del loro montaggio sui veicoli; Visto il regolamento UNECE n. 107, concernente le disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale; Visto il regolamento UNECE n. 118, recante prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacita' di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore; Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 23 dicembre 2003, relativo all'uso destinazione e distrazione degli autobus, che stabilisce la corrispondenza della classificazione dei veicoli autobus omologati ai sensi del decreto ministeriale del 18 aprile 1977 nelle classi I, II, III, A, B, previste dalla direttiva 2001/85/CE recepita con decreto ministeriale del 20 giugno 2003; Considerato il contenuto della circolare della Direzione generale motorizzazione del 26 maggio 2020 n. 14724, che detta le prescrizioni in merito alle modalita' costruttive e di installazione previste per le pareti o pannelli divisori di protezione dell'autista installate sui veicoli di categoria internazionale M1, M2 e M3, da applicare durante il periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19; Considerato che la frequenza di aggressioni e di disturbo arrecata agli autisti di autobus si manifesta, proprio durante il servizio di linea urbano, suburbano ed interurbano, che viene svolto con autobus che, per caratteristiche costruttive, sono veicoli prevalentemente di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II; Considerata l'avvenuta notifica, con prot. n. 349194 del 17 novembre 2023, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy alla Commissione europea ai sensi dell'art 5 della direttiva UE 2015/1535, relativa alle procedure di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante i «Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei»; Espletata, con la prevista notifica, la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni tecniche da applicare ai fini dell'istallazione di pareti o pannelli divisori (da adesso paratie) in vetro o vetratura sui veicoli di categoria internazionale M2 e M3 (di seguito autobus) appartenenti alle classi A, I e II, destinati al trasporto pubblico di linea. 2. Il rispetto delle prescrizioni del presente decreto e' obbligatorio per tutti i veicoli in circolazione appartenenti alle classi di cui al precedente comma 1.