IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 281, comma 5, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, che recita:  «Le  integrazioni  e  le  modifiche  degli
allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della  riduzione
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono  adottate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro della salute, con  il  Ministro
dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.
281»; 
  Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n.  152  del
2006, il quale  dispone  che,  negli  impianti  produttivi  e  civili
previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono
essere utilizzati come combustibili  soltanto  i  materiali  elencati
nell'allegato X a tale parte quinta; 
  Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n.  152  del
2006, secondo cui alla modifica e  all'integrazione  dell'allegato  X
alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le
modalita' previste dall'articolo  281,  commi  5  e  6  dello  stesso
decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo  n.  152
del  2006,  che  prevede  l'istituzione,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  dello
sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali,
di una commissione per l'esame delle proposte di  integrazione  e  di
aggiornamento  dell'allegato  X  alla  parte  quinta   del   decreto,
presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni; 
  Visto l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152
del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione  4,  che  elenca  le
biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche
e le condizioni di utilizzo; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  e,  in  particolare,  l'articolo  2,  che  ridenomina  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica», e attribuisce  al  Ministero
della transizione ecologica le funzioni e i  compiti  spettanti  allo
Stato  relativi  allo  sviluppo  sostenibile  con  riferimento,   tra
l'altro, all'adozione di piani e misure in  materia  di  combustibili
alternativi e relative reti  e  strutture  di  distribuzione  per  la
ricarica di veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche  per  il
contrasto dei cambiamenti climatici e  per  la  finanza  climatica  e
sostenibile e il risparmio ambientale,  anche  attraverso  tecnologie
per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   e,   in
particolare,  l'articolo  4,  che  ridenomina  il  «Ministero   della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 19 maggio 2016, n.  123,  recante  «Regolamento
recante  inserimento  di  prodotti  greggi  o  raffinati   costituiti
prevalentemente da gliceridi  di  origine  animale  nell'allegato  X,
parte II, sezione 4, paragrafo  1,  alla  parte  quinta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per  estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  147  del  25  giugno
2016, che ha istituito la  Commissione  prevista  dall'articolo  298,
comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del  2006  (nel  seguito:
«la Commissione»); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264,  recante  «Regolamento
recante criteri  indicativi  per  agevolare  la  dimostrazione  della
sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di  produzione
come sottoprodotti e non come rifiuti»; 
  Considerato che e' stata  piu'  volte  rappresentata  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da  enti  pubblici  e  da
operatori privati, l'esigenza di valutare l'inserimento dei  prodotti
greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine
vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, tra
le biomasse combustibili dell'allegato X, parte II, sezione  4,  alla
parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali  tra
le biomasse combustibili sottoposta  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare  alla  Commissione  nelle
riunioni del 31 maggio 2016 e dell'8 marzo 2017; 
  Considerato che, nell'ambito  dell'istruttoria  della  Commissione,
sono stati acquisiti e valutati i documenti prodotti da una serie  di
soggetti pubblici e  privati  e  sono  state  commissionate  apposite
prove; 
  Considerato  che,  mediante  l'esame  e  lo  sviluppo  di  tutti  i
contributi prodotti nell'ambito della Commissione, e' stato possibile
individuare,  per  i  materiali  oggetto  del  presente  regolamento,
caratteristiche merceologiche e condizioni idonee ad  assicurare  che
l'utilizzo come prodotti  combustibili  avvenga  nel  rispetto  delle
esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie; 
  Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione
UNI/TS  11163:2009  del  2009  e  il  relativo  aggiornamento  UNI/TS
11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili  liquidi.  Oli  e
grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione
e specifiche  ai  fini  dell'impiego  energetico»,  che  permette  di
individuare   elementi   utili   a   definire   le    caratteristiche
merceologiche da applicare, tra l'altro, agli oli e grassi  vegetali,
loro  intermedi  e  derivati,  destinati  alla  combustione  a   fini
energetici; 
  Considerato che la citata norma tecnica ha rappresentato un  valido
riferimento per il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del  territorio  e  del   mare   n.   123   del   2016,   finalizzato
all'inserimento  dei   prodotti   greggi   o   raffinati   costituiti
prevalentemente da gliceridi  di  origine  animale  tra  le  biomasse
combustibili,  e  che,  vista  l'uniformita'  dei   materiali,   puo'
rappresentare un riferimento anche per i prodotti greggi o  raffinati
costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale; 
  Considerato che la ridetta norma tecnica  e'  stata  aggiornata  in
relazione al parametro «Stabilita' all'ossidazione 110° C»; 
  Ritenuto di intervenire sull'allegato X, parte II, sezione 4,  alla
parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006  per  aggiornare
il  predetto  valore  anche  in  riferimento  ai  prodotti  greggi  o
raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale; 
  Considerato che, ai sensi dell'allegato X,  parte  II,  sezione  4,
punto 1-bis, alla parte quinta del decreto  legislativo  n.  152  del
2006, l'utilizzo, come biomassa combustibile,  di  un  materiale  che
deriva in via residuale da un processo produttivo e' subordinato alla
sussistenza dei requisiti previsti per i  sottoprodotti  dalla  parte
quarta di tale decreto; 
  Considerato che i processi  di  estrazione  attraverso  n-esano,  i
trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici,  lavaggio  con
acqua o essiccazione,  effettuati  su  prodotti  greggi  o  raffinati
costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale,  possono
costituire  normali  pratiche  industriali  ai  sensi   dell'articolo
184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006
e dell'articolo 6 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016; 
  Acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  espresso  nella
seduta del 21 ottobre 2021; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso  con  nota
del 12 luglio 2023; 
  Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una
procedura di informazione alla Commissione europea nel settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione, effettuata con nota del 23 novembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988 con nota del 1° marzo 2024; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3,  alla
  parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
  1. Alla sezione 4, della  parte  II,  dell'allegato  X  alla  parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo 1: 
      1) alla lettera h), il nono rigo della  tabella  e'  sostituito
dal seguente: 
  «  
 
+------------------------------------------+---+--------+-----------+
|Stabilita' all'ossidazione 110 °C         |(h)| Min. 2 | ISO 6886  |
+------------------------------------------+---+--------+-----------+
 
»; 
      2) dopo la lettera h-ter) e' aggiunta la seguente: 
        «h-quater)   prodotti   greggi   o    raffinati    costituiti
prevalentemente  da  gliceridi  di  origine   vegetale,   aventi   le
caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti  attraverso
processi  di  estrazione  con  n-esano,  eventuali   trattamenti   di
raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o
essiccazione: 
 
=====================================================================
|                       |  Unita' di   |  Valori   |                |
|      Proprieta'       |   misura     |  limite   |Metodo di prova |
+=======================+==============+===========+================+
|Densita' a 15 °C       |   (kg/m³)    |  850-970  |    ISO 6883    |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Densita' a 60 °C       |   (kg/m³)    |  820-940  |UNI EN ISO 3675 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Viscosita' a 50 °C     |    (cST)     | Max. 100  |UNI EN ISO 3104 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Contenuto di acqua     |    (%m/m)    |  Max. 1   |UNI EN ISO 12937|
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Ceneri                 |    (%m/m)    | Max. 0.05 |    ISO 6884    |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Sedimenti totali       |   (mg/kg)    |Max. 1.500 |  ISO 10307-1   |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Potere Calorifico      |              |           |                |
|Inferiore              |   (MJ/kg)    |  Min. 33  |  ASTDM D 240   |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Punto di               |              |           |                |
|infiammabilita'        |     °C       | Min. 120  |   ISO 15267    |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Stabilita'             |              |           |                |
|all'ossidazione 110°C  |     (h)      |  Min. 2   |    ISO 6886    |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Residuo carbonioso     |    (%m/m)    | Max. 1,5  |UNI EN ISO 10370|
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Acidita' forte (SAN)   |  (mgKOH/g)   |    LR     |  ASTDM-D-664   |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Zolfo                  |    mg/kg     | Max. 200  |UNI EN ISO 20884|
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Solventi organici      |              |           |                |
|clorurati              |    mg/kg     |    LR     |  EN ISO 16035  |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Solventi idrocarburici |              |           |                |
|(Esano)                |    mg/kg     | Max. 300  |UNI EN ISO 9832 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
 
»; 
    b) al paragrafo 3: 
      1) le parole «e lettera h-bis)» sono sostituite dalle seguenti:
«, lettera h-bis) e lettera h-quater)»; 
      2) al punto 3.1, dopo le parole «la  denominazione  "farina  di
vinaccioli  disoleata"»,   sono   inserite   le   seguenti:   «o   la
denominazione "oli e grassi vegetali"». 
  2. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 21 marzo 2024 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 1589 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il  comma  5  dell'art.  281  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
                «5. Le integrazioni e  le  modifiche  degli  allegati
          alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione
          delle emissioni in  atmosfera  del  presente  decreto  sono
          adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, per quanto  di  competenza,  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  293,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
                «Art.  293  (Combustibili  consentiti).  -  1.  Negli
          impianti disciplinati dal titolo I e dal  titolo  II  della
          parte  quinta,  inclusi  gli  impianti  termici  civili  di
          potenza termica inferiore  al  valore  di  soglia,  possono
          essere utilizzati esclusivamente  i  combustibili  previsti
          per tali categorie di impianti dall'Allegato X  alla  parte
          quinta, alle condizioni ivi  previste.  I  materiali  e  le
          sostanze elencati nell'allegato X  alla  parte  quinta  del
          presente  decreto  non  possono  essere   utilizzati   come
          combustibili ai sensi del presente titolo se  costituiscono
          rifiuti ai sensi della parte quarta del  presente  decreto.
          E' soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la
          combustione di materiali e sostanze che non  sono  conformi
          all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che
          comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte  quarta
          del presente decreto. Agli impianti di cui  alla  parte  I,
          paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla  parte
          quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato
          X relative agli impianti disciplinati  dal  titolo  II.  Ai
          combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni
          dell'art. 295.». 
              - L'Allegato X alla Parte  Quarta  del  citato  decreto
          legislativo  n.  152,  del  2006  reca:   «Disciplina   dei
          combustibili». 
              - Si riporta il testo dell'art. 298, comma 2  e  2-ter,
          del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
                «Art. 298  (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -
          (omissis) 
                2. Alla modifica e all'integrazione  dell'Allegato  X
          alla parte quinta del presente decreto si provvede  con  le
          modalita'  previste   dall'art.   281,   commi   5   e   6.
          All'integrazione di tale Allegato si procede per  la  prima
          volta entro un anno  dall'entrata  in  vigore  della  parte
          quinta del presente decreto. 
                (Omissis). 
                2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio, di concerto con  il  Ministro  della
          salute ed  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  ed  il
          Ministro delle politiche agricole e forestali e' istituita,
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato,  una
          commissione per l'esame delle proposte di  integrazione  ed
          aggiornamento  dell'Allegato  X  alla  parte   quinta   del
          presente decreto, presentate  dalle  amministrazioni  dello
          Stato e dalle regioni. La commissione e'  composta  da  due
          rappresentanti di  ciascuno  di  tali  Ministeri  e  da  un
          rappresentante  del  Dipartimento  affari  regionali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti  della
          Commissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 1°
          marzo 2021, n. 22,  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n.  51,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: 
                «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
          Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare"  e'  ridenominato  "Ministero  della  transizione
          ecologica". 
                2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 28: 
                    1)  al  comma  1,  lettera  c),  le   parole   da
          "definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di  politica
          energetica" fino  a  "attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica" sono soppresse; 
                    2)  al   comma   2,   le   parole   "rilevazione,
          elaborazione, analisi e diffusione di  dati  statistici  in
          materia   energetica   e   mineraria,   finalizzati    alla
          programmazione energetica e mineraria" sono soppresse; 
                  b)  all'art.  29,  comma  1,  le   parole   "undici
          direzioni generali" sono sostituite dalle  seguenti:  "nove
          direzioni generali"; 
                  c) la rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla  seguente:  "Ministero  della  transizione
          ecologica"; 
                  d) all'art. 35: 
                    1) al comma 1 le parole  "dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "della transizione ecologica"; 
                    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2. Al Ministero della transizione ecologica sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                    a) individuazione, conservazione e valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                    b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e  della  sicurezza  del  sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle  miniere;  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,
          riconversione,  dismissione  e  chiusura  mineraria   delle
          infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
          terraferma e in mare e ripristino in  sicurezza  dei  siti;
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi; radioprotezione e  radioattivita'  ambientale;
          agro-energie;   rilevazione,   elaborazione,   analisi    e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; 
                    c) piani e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                    d) pianificazione in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                    e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed
          economia circolare; 
                    f)  tutela  delle  risorse  idriche  e   relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; 
                    g)   promozione   di   politiche   di    sviluppo
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                    h)  promozione  di   politiche   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                    i) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                    l) sorveglianza, monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                    m)  difesa   e   assetto   del   territorio   con
          riferimento ai valori naturali e ambientali."; 
                  e) all'art. 37, comma 1: 
                    1) le parole "non puo' essere  superiore  a  due"
          sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere  superiore
          a tre"; 
                    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
          e il  numero  delle  direzioni  generali  non  puo'  essere
          superiore a dieci.". 
                3.  Le  denominazioni  "Ministro  della   transizione
          ecologica"  e  "Ministero  della   transizione   ecologica"
          sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque   presenti,
          rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare"  e  "Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                4. Con riguardo alle funzioni  di  cui  all'art.  35,
          comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  300  del
          1999,   come   modificato   dal   presente   decreto,    le
          denominazioni  "Ministro  della  transizione  ecologica"  e
          "Ministero della transizione ecologica"  sostituiscono,  ad
          ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  rispettivamente,   le
          denominazioni  "Ministro  dello   sviluppo   economico"   e
          "Ministero dello sviluppo economico". 
                5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  agli
          articoli 174-bis, comma  2-bis,  secondo  periodo,  e  828,
          comma 1, alinea, dopo le parole  "tutela  ambientale"  sono
          inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 
                6. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile  -  ENEA  e'
          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del
          Ministero della transizione ecologica. 
                7. Nell'ambito delle competenze di cui  all'art.  35,
          comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  300  del
          1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: 
                  a)  le  competenze  a  qualunque  titolo   inerenti
          all'attivita'  delle  societa'  operanti  nei  settori   di
          riferimento, ivi compreso il potere  di  emanare  indirizzi
          nei confronti di tali societa'; 
                  b) l'esercizio dei diritti di azionista allo  stato
          esercitati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei
          confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa; 
                  c)  l'approvazione  della  disciplina  del  mercato
          elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri  per
          l'incentivazione   dell'energia    elettrica    da    fonte
          rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e
          l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a  qualunque
          titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
          materia di concorrenza, di tutela dei  consumatori  utenti,
          in  collaborazione  con   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  di  regolazione  dei  servizi  di   pubblica
          utilita' nei settori energetici. 
                8. Per l'attuazione del comma 2, lettera  e),  numero
          1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
          e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
                8-bis. All'art. 5, comma  3,  della  legge  3  agosto
          2007, n. 124, le parole: "e  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal  Ministro
          dello sviluppo economico e dal Ministro  della  transizione
          ecologica".». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 11
          novembre 2022, n. 173, (Disposizioni urgenti in materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022,  n.  264,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: 
                «Art. 4 (Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica). - 1. Il Ministero della transizione  ecologica
          assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e  della
          sicurezza energetica. 
                2. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 35: 
                    1) il comma 1 e' abrogato; 
                    2) al comma 2: 
                    2.1. all'alinea le parole:  "Al  Ministero  della
          transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti:  "Al
          Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica"  e
          dopo le parole: "sviluppo  sostenibile"  sono  inserite  le
          seguenti: "e alla sicurezza energetica"; 
                    2.2. alle lettere a) e f) le  parole:  "Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste"; 
                    2.3.   alla   lettera   b),   dopo   le   parole:
          "provvedimenti ad essi inerenti" sono inserite le seguenti:
          "individuazione e attuazione delle misure atte a  garantire
          la sicurezza,  la  flessibilita'  e  la  continuita'  degli
          approvvigionamenti di  energia  e  a  promuovere  l'impiego
          delle fonti rinnovabili"; 
                    3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "(Attribuzioni)"; 
                  b) la rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della
          sicurezza energetica". 
                3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica" e "Ministero  dell'ambiente  e  della
          sicurezza  energetica"  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e
          ovunque  presenti,   le   denominazioni   "Ministro   della
          transizione  ecologica"  e  "Ministero  della   transizione
          ecologica". 
                3-bis.  In  relazione  alle   accresciute   attivita'
          connesse  agli  interventi  per  la  sicurezza   energetica
          nazionale e per la promozione della produzione  di  energia
          da fonti rinnovabili, il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
          e della sicurezza energetica  e'  incrementato  fino  a  un
          massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata
          la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
                3-ter. Agli oneri di  cui  al  comma  3-bis,  pari  a
          975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della transizione ecologica.». 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  19  maggio  2016,   n.   123
          (Regolamento  recante  inserimento  di  prodotti  greggi  o
          raffinati  costituiti  prevalentemente  da   gliceridi   di
          origine animale  nell'allegato  X,  parte  II,  sezione  4,
          paragrafo 1, alla parte quinta del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 luglio 2016, n. 158. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare 31 maggio 2016 (Istituzione della
          commissione interministeriale in materia di disciplina  dei
          combustibili aventi  rilevanza  ai  fini  dell'inquinamento
          atmosferico) e' pubblicato nel sito internet del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          comunicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno
          2016, n. 147. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  13  ottobre  2016,  n.   264
          (Regolamento recante criteri indicativi  per  agevolare  la
          dimostrazione  della  sussistenza  dei  requisiti  per   la
          qualifica dei residui di produzione  come  sottoprodotti  e
          non come  rifiuti)  e'  pubblicato  Gazzetta  Ufficiale  15
          febbraio 2017, n. 38. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'Allegato  X,  Parte  II,
          Sezione 4,  punto  1-bis,  alla  Parte  Quinta  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006: 
                «1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel
          paragrafo 1 derivino  da  processi  direttamente  destinati
          alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal  campo
          di applicazione della parte quarta del presente decreto, la
          possibilita'  di  utilizzare  tali  biomasse   secondo   le
          disposizioni della presente  parte  quinta  e'  subordinata
          alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti
          dalla precedente parte quarta.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  184-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006: 
                «Art.   184-bis   (Sottoprodotto).   -   1.   E'   un
          sottoprodotto e non un  rifiuto  ai  sensi  dell'art.  183,
          comma 1, lettera a),  qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che
          soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
                  a) la sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un
          processo  di   produzione,   di   cui   costituisce   parte
          integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
          tale sostanza od oggetto; 
                  b) e' certo  che  la  sostanza  o  l'oggetto  sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
                  c) la sostanza o l'oggetto puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
                  d)  l'ulteriore  utilizzo  e'  legale,   ossia   la
          sostanza o l'oggetto soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,
          tutti i requisiti pertinenti riguardanti i  prodotti  e  la
          protezione della salute e dell'ambiente e  non  portera'  a
          impatti complessivi  negativi  sull'ambiente  o  la  salute
          umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati  sottoprodotti  e  non  rifiuti  garantendo  un
          elevato livello di protezione dell'ambiente e della  salute
          umana  favorendo,  altresi',  l'utilizzazione   attenta   e
          razionale  delle  risorse  naturale  dando  priorita'  alle
          pratiche replicabili di simbiosi industriale.  All'adozione
          di tali criteri si provvede con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n.  400,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
          disciplina comunitaria. 
              2-bis. Il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  10  agosto
          2012, n. 161, adottato in attuazione  delle  previsioni  di
          cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, si applica solo alle terre  e  rocce  da  scavo  che
          provengono da attivita'  o  opere  soggette  a  valutazione
          d'impatto  ambientale   o   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non  si
          applica comunque alle ipotesi  disciplinate  dall'art.  109
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  6,  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento  recante  criteri
          indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza
          dei requisiti per la qualifica dei  residui  di  produzione
          come sottoprodotti e non come rifiuti) pubblicato  Gazzetta
          Ufficiale 15 febbraio 2017, n. 38: 
                «Art. 6 (Utilizzo diretto senza  trattamenti  diversi
          dalla normale pratica industriale). - 1. Ai fini e per  gli
          effetti dell'art. 4, comma 1, lettera c), non costituiscono
          normale pratica industriale  i  processi  e  le  operazioni
          necessari per rendere le caratteristiche  ambientali  della
          sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo
          specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti  riguardanti  i
          prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente  e  a
          non portare a impatti complessivi  negativi  sull'ambiente,
          salvo il caso in cui siano effettuate  nel  medesimo  ciclo
          produttivo, secondo quanto disposto al comma 2. 
                2. Rientrano, in ogni  caso,  nella  normale  pratica
          industriale le attivita' e le operazioni che  costituiscono
          parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche
          se progettate e realizzate allo specifico fine  di  rendere
          le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza  o
          dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo
          specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti  riguardanti  i
          prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente  e  a
          non    portare    ad    impatti    complessivi     negativi
          sull'ambiente.». 
              - La direttiva  2015/1535  del  9  settembre  2015  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione), e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  del  17
          settembre 2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'Allegato  X,  Parte  II,
          Sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla Parte  Quinta  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Sezione 4 (Caratteristiche delle biomasse combustibili
          e relative condizioni di utilizzo). - (parte 1, sezione  1,
          paragrafo 1 lettera n) e sezione 2,  paragrafo  1,  lettera
          h)). 
                1. Tipologia e provenienza 
                  a)  Materiale  vegetale  prodotto  da  coltivazioni
          dedicate; 
                  b)  Materiale  vegetale  prodotto  da   trattamento
          esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione
          di coltivazioni agricole non dedicate; 
                  c)  Materiale  vegetale  prodotto   da   interventi
          selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; 
                  d) Materiale vegetale  prodotto  dalla  lavorazione
          esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore
          o acqua anche surriscaldata di legno vergine  e  costituito
          da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili  e  tondelli
          di legno vergine, granulati e  cascami  di  legno  vergine,
          granulati e  cascami  di  sughero  vergine,  tondelli,  non
          contaminati da inquinanti; 
                  e)  Materiale  vegetale  prodotto  da   trattamento
          esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione
          di prodotti agricoli; 
                  f)   Sansa   di   oliva   disoleata    avente    le
          caratteristiche riportate nella tabella seguente,  ottenuta
          dal  trattamento  delle  sanse  vergini  con  n-esano   per
          l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione
          umana, e  da  successivo  trattamento  termico,  purche'  i
          predetti  trattamenti  siano  effettuati  all'interno   del
          medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego  del
          prodotto al di fuori dell'impianto  stesso  di  produzione,
          devono risultare da un sistema di identificazione  conforme
          a quanto stabilito al punto 3: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                  g)  Liquor  nero  ottenuto  nelle  cartiere   dalle
          operazioni di  lisciviazione  del  legno  e  sottoposto  ad
          evaporazione al fine di incrementarne  il  residuo  solido,
          purche' la  produzione,  il  trattamento  e  la  successiva
          combustione siano  effettuate  nella  medesima  cartiera  e
          purche' l'utilizzo di tale prodotto costituisca una  misura
          per  la  riduzione  delle  emissioni  e  per  il  risparmio
          energetico   individuata   nell'autorizzazione    integrata
          ambientale; 
                  h)   prodotti   greggi   o   raffinati   costituiti
          prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati
          dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009,  dal
          regolamento  (UE)  n.  142/2011  del  25   febbraio   2011,
          modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014  del  3  giugno
          2014,  e   da   successivi   regolamenti   attuativi   come
          sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che e'
          possibile utilizzare nei processi di combustione, purche': 
                    siano applicati i metodi  di  trasformazione,  le
          condizioni di combustione e le altre condizioni  prescritti
          per  l'uso  di  tali  materiali   come   combustibili   dal
          regolamento  (UE)  n.  142/2011  del  25   febbraio   2011,
          modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014  del  3  giugno
          2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento
          (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009; 
                    i materiali rispettino i valori  limite  previsti
          dalla seguente tabella: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                L'utilizzo di tali materiali come combustibili e'  in
          tutti i casi escluso negli impianti termici civili  di  cui
          alla parte quinta, titolo II, del presente decreto. 
                  h-bis) Farina di vinaccioli  disoleata,  avente  le
          caratteristiche riportate nella tabella seguente,  ottenuta
          dalla  disoleazione  dei   vinaccioli   con   n-esano   per
          l'estrazione  di  olio  di  vinaccioli  e   da   successivo
          trattamento termico ed eventuali  trattamenti  meccanici  e
          lavaggi,  purche'  tutti  i  predetti   trattamenti   siano
          effettuati  all'interno  del  medesimo  stabilimento;  tali
          requisiti, nel caso di impiego del  prodotto  al  di  fuori
          dello stabilimento stesso di produzione,  devono  risultare
          da  un  sistema  di  identificazione  conforme   a   quanto
          stabilito al paragrafo 3. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                  h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di
          tavole di legno incollato, pannelli di tavole  incollate  a
          strati incrociati, legno  per  falegnameria  come  definito
          dalla norma UNI EN 942, nel caso in  cui  siano  rispettate
          tutte le seguenti condizioni: 
                    1) il legno vergine e  i  residui  di  legno  non
          hanno subito, oltre all'incollatura, trattamenti diversi da
          quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione; 
                    2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
          come induritori prescritte  dalla  vigente  normativa,  non
          indicano  la  presenza  di  metalli  pesanti   o   composti
          alogenati; 
                    3) i residui, a  seguito  del  trattamento,  sono
          conformi  alle  caratteristiche  indicate  nella   seguente
          tabella: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                    4) la  combustione  e'  effettuata  nel  rispetto
          delle condizioni previste dal paragrafo 4; 
                  h-quater) prodotti greggi  o  raffinati  costituiti
          prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le
          caratteristiche previste dalla seguente  tabella,  ottenuti
          attraverso processi di estrazione  con  n-esano,  eventuali
          trattamenti  di  raffinazione  ed   eventuali   trattamenti
          meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                  1-bis. Salvo il caso in cui  i  materiali  elencati
          nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati
          alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal  campo
          di applicazione della parte quarta del presente decreto, la
          possibilita'  di  utilizzare  tali  biomasse   secondo   le
          disposizioni della presente  parte  quinta  e'  subordinata
          alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti
          dalla precedente parte quarta. 
                2. Condizioni di utilizzo 
                2.1 La conversione energetica della biomasse  di  cui
          al  paragrafo  1  puo'  essere  effettuata  attraverso   la
          combustione   diretta,    ovvero    previa    pirolisi    o
          gassificazione. 
                2.2 Modalita' di combustione 
                Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di
          emissione previsti  dal  presente  decreto,  le  condizioni
          operative devono essere assicurate, alle normali condizioni
          di esercizio, anche attraverso: 
                  a) l'alimentazione automatica del combustibile (non
          obbligatoria se la  potenza  termica  nominale  di  ciascun
          singolo impianto di cui al titolo I o  di  ciascun  singolo
          focolare di cui al titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW); 
                  b) il controllo della combustione, anche in fase di
          avviamento,  tramite  la  misura  e  la  registrazione   in
          continuo, nella camera di combustione, della temperatura  e
          del tenore di ossigeno, e  la  regolazione  automatica  del
          rapporto  aria/combustibile  (non  obbligatoria   per   gli
          impianti di cui al titolo II e per gli impianti di  cui  al
          titolo I se la potenza termica nominale di ciascun  singolo
          impianto e' inferiore o uguale a 3 MW); 
                  c)  l'installazione   del   bruciatore   pilota   a
          combustibile gassoso o liquido (non  obbligatoria  per  gli
          impianti di cui al titolo II e per gli impianti di  cui  al
          titolo I se la potenza termica nominale di ciascun  singolo
          impianto e' inferiore o uguale a 6 MW); 
                  d) la misurazione e la registrazione  in  continuo,
          nell'effluente   gassoso,   della   temperatura   e   delle
          concentrazioni di monossido di carbonio,  degli  ossidi  di
          azoto (NOx) e del vapore acqueo (non obbligatoria  per  gli
          impianti di cui al titolo II e per gli impianti di  cui  al
          titolo I se la  potenza  termica  nominale  complessiva  e'
          inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo  del
          tenore di vapore acqueo puo' essere omessa  se  l'effluente
          gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi; 
                  e) la misurazione e la registrazione  in  continuo,
          nell'effluente gassoso,  delle  concentrazioni  di  polveri
          totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli
          impianti di cui al titolo II e per gli impianti di  cui  al
          titolo I se la  potenza  termica  nominale  complessiva  e'
          inferiore o uguale a 20 MW); 
                  f) la  misurazione  con  frequenza  almeno  annuale
          della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze
          per cui sono fissati specifici valori limite di  emissione,
          ove non sia prevista la misurazione in continuo. 
                3. Norme per l'identificazione delle biomasse di  cui
          al paragrafo  1,  lettera  f),  lettera  h-bis)  e  lettera
          h-quater). 
                3.1. La denominazione "sansa di oliva disoleata" o la
          denominazione  "farina  di  vinaccioli  disoleata"   o   la
          denominazione "oli e grassi vegetali", la  denominazione  e
          l'ubicazione  dell'impianto  di   produzione,   l'anno   di
          produzione, nonche' il possesso  delle  caratteristiche  di
          cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare: 
                  a) in caso di imballaggio, su apposite etichette  o
          direttamente sugli imballaggi; 
                  b) in caso di  prodotto  sfuso,  nei  documenti  di
          accompagnamento. 
                Nel caso di imballaggi  che  contengano  quantitativi
          superiori a 100 kg e' ammessa la sola iscrizione  dei  dati
          nei documenti di accompagnamento. 
                Un  esemplare  dei  documenti   di   accompagnamento,
          contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al
          prodotto  e  deve  essere  accessibile   agli   organi   di
          controllo. 
                3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio,
          contenenti tutte le informazioni prescritte, devono  essere
          bene in vista. Le etichette devono essere  inoltre  fissate
          al sistema di chiusura  dell'imballaggio.  Le  informazioni
          devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili
          e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate
          da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto. 
                3.3. In caso  di  prodotto  imballato,  l'imballaggio
          deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale
          che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di
          chiusura o l'imballaggio stesso risultino  irreparabilmente
          danneggiati. 
                3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse  di  cui
          al paragrafo 1, lettera h-ter). 
                3-bis.1.  L'utilizzo  come  combustibile  e'  ammesso
          esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno
          sono stati prodotti. 
                3-bis.2. In caso di combustione in  impianti  termici
          di  potenza  termica  nominale  non  superiore  a  500  kW,
          l'impianto  deve  essere  dotato   di   certificazione   di
          conformita' alla classe 5 secondo la norma tecnica  UNI  EN
          303-5:2012. 
                3-bis.3. In caso di combustione in  impianti  termici
          di potenza termica nominale superiore a 500 kW,  l'impianto
          deve avere un rendimento non inferiore all'85 per  cento  e
          deve essere dotato di un dispositivo di  regolazione  della
          potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo  del
          processo di combustione tra loro coordinati. 
                3-bis.4. La tecnologia di combustione deve  prevedere
          la   regolazione    automatica    dell'alimentazione    del
          combustibile e del  ventilatore  per  il  tiraggio  forzato
          dell'aria secondaria. 
                3-bis.5. Restano ferme, per quanto non  previsto  dal
          presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.».