IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile» e, in particolare,
l'articolo 11;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo
67-ter, comma 2;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 437;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo
1, comma 551;
Visto il «Codice della protezione civile» di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli- Cesena, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con
la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza
delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel
territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul
Senio e di Londa della citta' Metropolitana di Firenze, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di
Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di
Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
agosto 2023 con il quale e' stato disciplinato il passaggio delle
attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle
regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi
alluvionali del maggio 2023 e delle altre attivita' previste dal
decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale
straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 11 settembre 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con
la quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza
delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1°
maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di
Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di
Forli-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni
meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel
territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024;
Ritenuta la straordinaria necessita' di definire misure urgenti per
il coordinamento delle procedure e delle attivita' di ricostruzione
nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche,
interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza,
funzionali ad assicurare l'erogazione di contributi anche in caso di
impossibilita' di ricostruzione in loco, al rafforzamento della
capacita' amministrativa degli enti interessati e all'estensione del
perimetro delle attivita' di ricostruzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di chiarire la
disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli
Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma
2009;
Ritenuta la straordinaria necessita' di definire misure urgenti di
protezione civile, funzionali a garantire il rafforzamento e il
completamento delle attivita' correlate all'emergenza;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la
piena attivazione della capacita' operativa dell'Agenzia per la
meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo»;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire misure
per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte
alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del
«Gruppo dei sette» (G7), in programma dal 13 al 15 giugno 2024 nella
citta' di Brindisi;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di chiarire le
modalita' di azione della Fondazione «Milano-Cortina 2026», al fine
di agevolare le complesse attivita' di gestione, organizzazione,
promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi
Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo
svolgimento nell'ambito temporale immediato e predefinito delle
predette competizioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 10 giugno 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, per lo
sport e i giovani, dell'interno e della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Contributi per beni mobili
1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Il Commissario straordinario di cui al presente articolo,
con i provvedimenti di cui al comma 1, puo' concedere, nel limite di
spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilita' speciale di
cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al
comma 6-quater.
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente
danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel
mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprieta'
di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei
medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario ai sensi
del comma 6-ter riconosce un contributo commisurato in maniera
forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani
all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di
3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonche' nel limite di
ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo
massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il
rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma
sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi
eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del
danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.».
2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma
3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, la somma di 560
milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilita' speciale
n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, confluisce per l'anno
2024 alla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies,
comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.