IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2000, n. 139; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 maggio 2007,  con  il
quale sono stati individuati, nell'ambito  degli  uffici  centrali  e
periferici dell'Amministrazione dell'interno, i datori di  lavoro  ai
fini della tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'art. 1, della legge delega 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di
tutela della salute e della sicurezza dei  luoghi  di  lavoro  e,  in
particolare, gli articoli 2, comma 1, lettera b), secondo cui  «nelle
pubbliche amministrazioni di cui 1, comma 2, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica  dirigenziale,  nei  soli  casi  in  cui  quest'ultimo  sia
preposto ad  un  ufficio  avente  autonomia  gestionale,  individuato
dall'organo di vertice delle pubbliche amministrazioni tenendo  conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l'attivita', e dotato di  autonomi  poteri  decisionali  e  di
spesa» e 17 che individua gli  obblighi  del  datore  di  lavoro  non
delegabili; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2009,  n.  106,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno 2019,  n.  78,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  degli
Uffici  centrali  di  livello  dirigenziale  generale  del  Ministero
dell'interno», come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 novembre 2021, n. 231; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n.  127,
«Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81, adottato in materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito  delle  articolazioni
centrali e periferiche della Polizia di Stato, del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile,  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  delle  strutture  del
Ministero dell'interno destinate  per  finalita'  istituzionali  alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine  e  sicurezza
pubblica», adottato in attuazione dell'art. 3, comma 2,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  Visti i decreti del Ministro dell'interno del 2 febbraio 2022 e del
23 marzo 2022 con i quali, in attuazione dell'art. 2,  comma  3,  del
citato decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127, sono
stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al
datore di lavoro delle articolazioni rispettivamente del Dipartimento
della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco  del
soccorso pubblico e della difesa civile; 
  Considerato  che  le  disposizioni  contenute   nel   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,  n.  78  e  nel
decreto del Presidente della Repubblica  19  novembre  2021,  n.  231
hanno  rideterminato  gli  assetti  organizzativi   delle   strutture
centrali del Ministero dell'interno attraverso  l'accorpamento  o  la
soppressione   di   alcune   Direzioni   centrali   con   conseguente
ridistribuzione  delle  relative  funzioni  nonche'   attraverso   la
riallocazione presso il rinominato Dipartimento per l'amministrazione
generale, per le politiche del personale e per le risorse strumentali
e finanziarie delle  funzioni  di  «amministrazione  generale»  prima
assegnate al Dipartimento per gli affari interni e territoriali; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'interno  3  luglio  2020,  come
modificati  dal  decreto  ministeriale   31   marzo   2022,   recanti
l'individuazione dei posti di funzione da conferire, rispettivamente,
ai viceprefetti e  viceprefetti  aggiunti  nell'ambito  degli  uffici
centrali del Ministero dell'interno e ai dirigenti di seconda  fascia
dell'area   funzioni   centrali   dell'Amministrazione   dell'Interno
nell'ambito degli uffici centrali e periferici; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere,  alla  luce  dell'attuale  assetto
organizzativo delle strutture centrali del Ministero dell'interno, ad
una nuova individuazione dei datori di lavoro, ai sensi dell'art.  2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
per gli uffici di diretta collaborazione, per il Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, per il Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione, per il  Dipartimento  per  l'amministrazione
generale, per le politiche del personale dell'amministrazione  civile
e per le risorse strumentali  e  finanziarie,  per  le  Prefetture  -
Uffici  territoriali  del   Governo,   per   le   Commissioni/Sezioni
territoriali per il riconoscimento  della  protezione  internazionale
nonche' per le altre strutture, medio tempore, costituite; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini degli adempimenti  degli  obblighi  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono individuati, quali  datori  di
lavoro delle sedi del Ministero dell'interno  e  delle  prefetture  -
Uffici territoriali del  Governo,  i  dirigenti  indicati  nell'unito
elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale  del  presente
decreto; 
  2. I datori di  lavoro  di  cui  al  comma  1  esercitano,  in  via
esclusiva, le funzioni di cui all'art. 17 del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. Per  quanto  attiene  all'esercizio  degli  altri
compiti, essi si avvalgono dei dirigenti o  dei  funzionari  preposti
agli uffici dipendenti, ferme restando le responsabilita' agli stessi
demandate nell'ambito delle rispettive competenze.