IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2000, n. 139;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 maggio 2007, con il
quale sono stati individuati, nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione dell'interno, i datori di lavoro ai
fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione
dell'art. 1, della legge delega 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e, in
particolare, gli articoli 2, comma 1, lettera b), secondo cui «nelle
pubbliche amministrazioni di cui 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle pubbliche amministrazioni tenendo conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di
spesa» e 17 che individua gli obblighi del datore di lavoro non
delegabili;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2019, n. 78, «Regolamento recante l'organizzazione degli
Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno», come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2021, n. 231;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127,
«Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, adottato in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni
centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del
Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica», adottato in attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visti i decreti del Ministro dell'interno del 2 febbraio 2022 e del
23 marzo 2022 con i quali, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del
citato decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127, sono
stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al
datore di lavoro delle articolazioni rispettivamente del Dipartimento
della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile;
Considerato che le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 e nel
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231
hanno rideterminato gli assetti organizzativi delle strutture
centrali del Ministero dell'interno attraverso l'accorpamento o la
soppressione di alcune Direzioni centrali con conseguente
ridistribuzione delle relative funzioni nonche' attraverso la
riallocazione presso il rinominato Dipartimento per l'amministrazione
generale, per le politiche del personale e per le risorse strumentali
e finanziarie delle funzioni di «amministrazione generale» prima
assegnate al Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
Visti i decreti del Ministro dell'interno 3 luglio 2020, come
modificati dal decreto ministeriale 31 marzo 2022, recanti
l'individuazione dei posti di funzione da conferire, rispettivamente,
ai viceprefetti e viceprefetti aggiunti nell'ambito degli uffici
centrali del Ministero dell'interno e ai dirigenti di seconda fascia
dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione dell'Interno
nell'ambito degli uffici centrali e periferici;
Ritenuto di dover provvedere, alla luce dell'attuale assetto
organizzativo delle strutture centrali del Ministero dell'interno, ad
una nuova individuazione dei datori di lavoro, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
per gli uffici di diretta collaborazione, per il Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, per il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione, per il Dipartimento per l'amministrazione
generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie, per le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo, per le Commissioni/Sezioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
nonche' per le altre strutture, medio tempore, costituite;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono individuati, quali datori di
lavoro delle sedi del Ministero dell'interno e delle prefetture -
Uffici territoriali del Governo, i dirigenti indicati nell'unito
elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 esercitano, in via
esclusiva, le funzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. Per quanto attiene all'esercizio degli altri
compiti, essi si avvalgono dei dirigenti o dei funzionari preposti
agli uffici dipendenti, ferme restando le responsabilita' agli stessi
demandate nell'ambito delle rispettive competenze.